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Sentenza — n. 9832/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions citing insufficient motivation and lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible due to a lack of sufficient reasoning regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellants argued for reduced penalties based on the quantity of drugs and personal economic conditions, while the prosecution contended for stricter sanctions. The court ruled that the lower court's decision was legally sound because it properly evaluated the defendant's social danger and denied generic mitigating factors absent positive personal elements.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5; Art. 611, comma 1-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's motivation is sufficient if it globally assesses the penalty's adequacy and denies generic mitigating factors absent positive personal elements, rather than requiring a detailed analysis of every appeal argument.

Parole chiave

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drug trafficking conviction insufficient motivation generic mitigating factors social danger assessment appeal inadmissibility sentencing proportionality positive personal elements traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Art. 133 c.p.
violazione di legge (art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
violazione di legge (art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
violazione di legge (art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena,che sarebbe incongrua e non giustificata.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994, Cresci
Sez. Un., n. 32 del 22.11.2000, D.L.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Gonzales Perez Ignacio Francisco,nato a Cuba il 13/02/1990 Lamazza Romina,nata a M essina il 27/09/1983 avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte d'appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generaleLivia Giorgio , con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Cassazione annullava la prima sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina con la quale Romina Lamazza e Gonzalez Perez Ignacio Francisco erano stati condannati per una serie di condotte di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente. Segnatamente: (a) accoglie va il ricorso del Procuratore generale in ordine al difetto di motivazione circa la concessione “cumulativa” a tutti gli imputati delle circostanze attenuanti generiche; (b) accoglievail ricorso di Gonzales Perez Ignacio Francisco ri levando la carenza della motivazione della sentenza in allora impugnata sulla “quantità di sostanza”, sulla sua “destinazione illecita” e sulla possibile configurabilità della fattispecie dellalieve entità.

Decidendo in sede rinvio la Corte d'appello (a) confermava la sussistenza degli elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione a Romina Lamazza, (b) confermava la condanna di Gonzalez Perez Ignazio Francisco per il reato descritto al capo 27) che veniva qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, dPR 309/90 in relazione al quale veniva inflitta la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro tremiladi multa.

2. Ricorreva per Cassazione il difensore di Romina Lamazza che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 62-bis, 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione, con giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.

3. Ricorreva per cassazione il difensore di Gonzales Perez Ignacio Francisco che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per la detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente descritta al capo 27) della rubrica accusatoria: si contestava la valutazione della Corte territoriale in ordine al fatto che il ricorrente avesse ricevuto da Brigandì “cinque grammi di cocaina” tenuto conto che il prezzo pagato non sarebbe coerente con la quantità,dato che il costo di cinque pezzi da un grammo di cocaina avrebbe dovuto essere di circa quattrocento euro; si deduceva, altresì , che la mancata destinazione della sostanza “all'uso personale” fosse stata illogicamente dedotta dalle condizioni economiche dell'imputato, nonostante risultasse provato che nel periodo in contestazione lo stesso svolgesse attività lavorativa presso il Dott.

D'Amico che lo retribuiva con ottanta euro al giorno; si contestavaanche l’interpretazione assegnata al contenuto della conversazione intercettata il 25 novembre 2016 rilevando che, anche in questo caso , non sarebbe certo che il Brigandì si riferisse a cinque grammi di cocaina; 3.2. violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della destinazione della sostanza stupefacente acquistata “all'uso di gruppo”: la ricostruzione alternativa proposta con l'atto d'appello non sarebbe stata valutata; 3.3. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche: si deduceva che vi sarebbe una netta autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione sicché il fatto che il ricorrente fosse stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non poteva essere considerato un elemento utile per giustificare il diniego del beneficio invocato; si lamentava inoltre anche la mancata valutazione della condotta processuale del ricorrente; 3.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena,che sarebbe incongrua e non giustificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto nell'interesse di Romina Lamazza non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Con l'impugnazione la ricorrente si doleva della mancata valutazione con giudizio di “prevalenza” delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate: si tratta di una doglianza non pertinente rispetto alla decisione impugnata in quanto la Corte di appello, nel definire la pena della Lamazza , concedeva le attenuanti generiche nella massima estensione ritenendole prevalenti sulle aggravanti. La sanzione è statainfatti definita partendo da una pena base per il reato associativo di dodici anni di reclusione, applicando una riduzione di un terzo - con giudizio di prevalenza accordato - per giungere la pena di anni otto di reclusione,cui venivano aggiunti gli aumenti per la continuazione (pag. 14 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Gonzales Perez Ignacio Francisco è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi manifesti e decisivi della motivazione. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in Cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione “diversa” da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558;Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, Napoleoni, Rv. 259516).

La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 2.2. Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che dalle intercettazioni era emerso che il Brigandì aveva ricevuto dal ricorrente la somma di duecentosettantacinque euro in cambio di cinque grammi di cocaina e riteneva che tale quantità non fosse destinata all'uso personale.

La destinazione alla vendita era desumibile sia dal quantitativo della sostanza acquistata che dalle condizioni economiche dell'imputato che non gli consentivano di precostituirsi tali scorte per uso personale. Peraltro, lo stesso Brigandì nella conversazione del 2 9 novembre 2 016 riferiva all'interlocutore che il ricorrente era solito assumere personalmente “solo una parte”della cocaina acquistata. Secondo la Corte di appello la destinazione allo spaccio si ricava anche dalla conversazione del 25 novembre 2016, registrata tre giorni prima dell’acquisto della sostanza, nel corso della quale il Brigandì riferiva al figlio che il ricorrente aveva la disponibilità di trecento euro e che intendeva acquistare cinque grammi di cocainaanche se non poteva fornirgliela in quanto ne era sprovvisto ( pag g. 11 e 12 della sentenza impugnata).

Nel contestare la capacità dimostrativa di tali prove il ricorrente ha proposto una interpretazione alternativa fondata sulla asserita in coerenza della cifra versata con la quantità di stupefacente ricevut a ; tale affermazione non è , tuttavia, supportata dalla allegazione di alcuna prova – in ipotesi travisata – che attesti il costo della cocaina all’ing rosso : si tratta dunque di una “ contro - affermazione” senza supporto probatorio che si risolve nella richiesta di una generica rivalutazione alternativa delle conversazioni preclusa in sede di legittimità.

Quanto alla capacità economica del Gonzales , circostanza che avrebbe giustificato l’acquisto di “scorte” di sostanza per uso esclusivamente personale, che, secondo il ricorrente, emerger ebbe dalle dichiarazioni del D’Amico, (allegate), il Collegio rileva che il fatto che il Gonzales disponesse di tali entrate, ragionevolmente destinate anche alla soddisfazione delle ordinarie esigenze di vitae non solo all’acquisto dello stupefacente, non è sufficiente per ritenere che l’acquisto contestato fosse destinato all’uso personale e non smentisce il decisivo contenuto della conversazione del 29 novembre 2016 nel corso della qualeil Brigandì, imputato di reato connesso, afferma esplicitamente che solo una parte della cocaina acquistata dal Gonzales era destinata all’uso personale, mentre il resto era destinata alla vendita.

Si rileva,da ultimo, che le dichiarazioni del Brigandì allegate dal ricorrente a sostegno della destinazione “integrale” della sostanza all’uso personale provenendo da una persona coinvolta nel fatto, imputato di reato connesso, hanno una attendibilità “attenuata”, sicché non possono essere poste a fondamento di alcun giudizio senza il conforto di riscontri individualizzanti in questo caso assenti, tenuto conto del chiaro contenuto dei dialoghi intercettati il 29 novembre 2016. 2.3.Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata delibazione del motivo d'appello con il quale si invocava la valutazione della possibile destinazione della sostanza acquistata all'uso di gruppo non supera la soglia di ammissibilità.

Il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata,che evidenzia che le prove raccolte fossero univocamente indicative della destinazione della sostanza acquistata all’ingrosso dal Gonzales alla vendita, implica infatti il rigetto della versione alternativa allegata con l'atto d'appello. 2.4. Gli ultimi due motivi di appello che contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e più in generale la definizione del trattamento sanzionatorio non superano la soglia di ammissibilità. 2.4.1. Il Collegio in materia ribadisce: - che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2,n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; -che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3,n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 1.4.2.

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello offriva una motivazione adeguata e persuasiva per la definizione del trattamento sanzionatorio riservato al Gonzalez. La Corte,per denegare le circostanze attenuanti generiche, rilevava che il Gonzales risultava sottoposto al la misura della prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, elemento che confortava significativamente la valutazione in ordine allasua pericolosità sociale e rilevava , altresì , che non erano emersi elementi positivi utili a giustificare la concessione del beneficio.

Contrariamente a quanto dedotto non sussiste nessun ostacolo alla valutazione della misura di prevenzione personalecome elemento utile per nella definizione del trattamento sanzionatorio inflitto all’esito di un giudizio penale, considerato che l’art. 133 cod. pen. impone la verifica della personalità dell’imputato. La Corte di merito, pertanto, previo riconoscimento dell’attenuante della lieve entità veniva ritenuta “congrua” la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro tremila di multa. Si tratta di motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 1.5.

Il Collegio rileva inoltre che il reato di cessione contestato al Gonzales risale al 28 novembre 2016 e che, pertanto, lo stesso non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello. 'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevarein Cassazione il decorso del termine di prescrizione (Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, Cresci, Rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv 217266).

3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi