Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding evidentiary weight assessment in preliminary investigation orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the reviewing tribunal failed to address specific evidentiary gaps and logical inconsistencies regarding the accused's guilt. The court ruled that cassation review is limited to verifying the adequacy and congruence of the reasoning rather than re-evaluating the weight of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 627 c.p.p.: In appeals concerning the weight of indicia of guilt in preliminary investigation orders, the cassation court's review is limited to verifying the adequacy and congruence of the reasoning regarding the evaluation of evidence, not re-evaluating the probative weight itself.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAFFIOTI ANTONINO nato a CINQUEFRONDI il 30/09/1987 avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIBUNALEdi CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; uditele conclusioni della Sostitut a P rocurat rice generale MARIA LUISA MIRANDA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 58) ed il rigetto nel resto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. MARIO SANTAMBROGIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Sesta sezionepenale di questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse di Antonino Saffioti limitatamente ai capi 36, 37, 38, 58 e 61 della provvisoria incolpazione, con riferimento al requisito della gravità indiziaria; il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con ordinanza de l 30 sett em bre 20 2 5 , annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 14 ottobre 2024 limitatamente al capo di incolpazione n. 61), confermando la stessa nel resto.
2. Avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Saffiotti, eccependo: 2.1.inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per essere stati disattesi dal giudice del rinvio i princìpi statuiti dalla sentenza rescindente; 2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa gravità del quadro indiziario riguardo i delitti di cui ai capi 36, 37, 38, 58 e 61. Il giudice del rinvio era stato chiamato a valutare le censure difensive contenute nella memoria depositata e in precedenza trascurate, a superare l’elevata carica di ambiguità degli indizi, sia in ordine alla loro valenza individualizzante, sia alla loro diretta riferibilità all’indagato, a colmare la poca persuasività dei termini impiegati dagli interlocutori, quale “cugino”, “noi” o “quello arrestato”, come riferibili a Saffioti; era stato riprodotto il medesimo ragionamento oggetto di criticada parte della Sesta sezione penale di questa Corte.
In particolare, quantoal capo 36, era stato contestato che l’identificazione del “cugino” evocato da Luigi Cutrì in una conversazione intercettata non era sostenutada alcun dato di natura oggettiva e non era chiara la posizione del cugino nella cessione dei “settante, ottanta”, che neppure si sapeva a cosa fossero riferiti, e il punto non era stato chiarito dal giudice del rinvio; erano stati ignorati anche altri due rilievi contenuti nella sentenza di annullamento, quello relativo alla illogicità del riferimento al ricorrente del termine “cugino” impiegato in una conversazione relativa ad una cessione avvenuta nel 2021 sulla base del contenuto, non particolarmente chiaro, di altra conversazione avvenuta un anno dopo, e quello relativo alla necessità di collegare, sul piano della riferibilità al ricorrente, il termine “quello arrestato”.A tale riguardo, appariva insufficiente il richiamo al riepilogo che Cutrì e Cracolici avevano fatto in ordine alla contabilità delle cessioni operate dai rosarnesi in favore di Cappellano e i debiti di droga che quest’ultimo aveva lasciato inevasi ed alla esclusione della gravità indiziaria a carico di Cutrì per i capi 40) e 54), dato contrario al vero.
Altra manifesta illogicità riguardava il ragionamento che il Tribunale aveva seguito per ritenere infondata l’ipotesi difensiva in merito all’incongruenza di un debito di 60, 80 mila euro a frontedi una fornitura che, stand o all’imputazione, sarebbe ammontata a 100 chilogrammi di cocaina, non essendo plausibile che il gruppo rosarnese, avendo già incassato una gigantesca somma di denaro , si stesse preoccupando così alacremente per il recupero di un così insipiente credito di 60 mila euro. Relativamente al capo 37, quanto sostenuto dal Tribunale costituiva solo una personale lettura del dato intercettivo, tanto che la sentenza di annullamento aveva dato ragione alla difesa, riscontrando l’assenza di fattori che individuassero Saffioti come complice della cessione; la motivazione sul punto era tautologica.
Quanto al capo 38, premesso che la gravità indiziaria era stata ricavata a una conversazione tra Luigi Cutrì e Domenico Cracolici, conla memoria difensiva si era sottolineata l’assenza di fisica di elementi di fatto da cui desumere il coinvolgimentodi Saffioti, considerata anche l’assenza di documentati rapporti o contatti, sia visivi che telefonici, tra Cutrì e il ricorrente, e sul punto la trama argomentativadel Tribunale era del tutto illogica. Quanto al capo 58, relativoalla cessione, da parte di Domenico Cracolici, Mattea Cracolici e Francesco Messina di circa 7/8 kg di marijuana a Luigi Serena secondo le direttive ricevute da Saffioti, premesso che la sentenza rescindente aveva sottolineato che la perquisizione sull’auto di Serena aveva dato esito negativo, andava innanzitutto corretta la cronologia dei fatti riportata dal Tribunale, posto che la consegna della somma di 5.000,00 euro non era avvenuta lo stesso giorno in cui la marijuana era stata caricata sull’auto di Serena, ma tre giorni dopo, come emergeva dal capo di imputazione, per cui veniva meno il collegamento di tipo asseritamente logico che il Tribunale avrebbe voluto ricavare opinando che il coinvolgimento di Saffioti nell’invio dei 5.000,00 euro per la tangente al luogotenente Pulice permettesse di supportare il giudizio di gravità in ordine alla marijuana asseritamente trasportata da Serena; inoltre, stando a quanto sostenuto dal Tribunale, la marijuana trasportata da Serena sarebbe stata prelevata dalla piantagione di contrada Corazzo, per la quale però a carico di Saffioti era stato elevato altro autonomo capo di imputazione; quanto alla affermazione secondo cui la perquisizione sull’auto di Serena avrebbe dato esito negativo perché questi sarebbe stata consegnata ad altre persone di Girifalco, la stessa era smentita sia dal fatto che i 15 minuti impiegati in più per il tragitto potevano avere altre spiegazioni, sia perché Girifalco non era raggiungibile nell’ora trascorsa tra il carico dello stupefacente e la perquisizione.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato ed alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che govern ano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3.2.
Nel caso in esame,relativamente al capo 36), l’ordinanza ha richiamato diverse conversazioni da cui emergeva la figura di Bruno Cappellano quale elemento di collegamentoper la fornitura di cocaina tra i rosarnesi (capeggiati da Saffioti) e l’associazione guidata da Cracolici; in altra conversazione emergevano gli accordi tra Pulice e Saffioti per la gestione della piantagione di Maida ed in modo che una parte della marijuana prodotta con Cracolici sarebbe stata ceduta per ripianare i debiti di Cappellano, il riferimento di Saffioti come il “cugino” fatto non solo da Cutrì Luigi, ma anche da Messina Francesco.
Quanto al capo 37, l’ordinanza ha richiamato il dialogo tra Cutrì e Cracolici relativo all’esigenza di chiarire i rapporti economici tra Cracolici e Saffioti conseguenti all’improvviso arresto di Cappellano. Quanto al capo 38), sono state richiamate le affermazioni di carattere auto ed etero accusatorio di Cutrì “dalle quali emerge univocamente che, in concorso con il sodale Saffioti Antonino, Cutrì aveva ceduto a Cappellano Bruno un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, che il Cappellano aveva poi smerciato ad altro acquirente” (pag.5).
Quanto, infine, al capo 58),la motivazione del T ribunale è contenuta alle pagine 5 e 6 dell’ordinanza impugnata. 3.3. Ciò premesso, i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria