Italian Court dismisses appeal claiming factual re-evaluation and insufficient recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mario D'Alessandro's appeal against his conviction for computer trafficking, alongside his brother. The appellant argued for nullity due to illogical reasoning and requested the exclusion of specific recidivism based on prior criminal records. The court held that the appeal was merely a request for factual re-evaluation, which is precluded at the appellate stage, and confirmed that the lower court adequately addressed recidivism by citing the defendant's social danger and prior offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the trial court, and a finding of recidivism is valid if the judge explicitly links the current offense to the defendant's established criminal history and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MARIO nato a AVEZZANO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice gen e rale MARIA LUISA MIRANDA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell’imputato, Avv. PASCALE ANTONIO PASCALE, in data 26/02/2026, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 18 febbraio 2025, confermavala sentenza di primo grado con la quale Mario D’Alessandro era stato condannato, unitamente ad Antonello D’Alessandro, per il reato di ricettazione di un computer 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore diMario D’Alessandro, eccependo: 2.1.nullità della sentenza per violazione di legge derivante da illogicità ed apparenza nella motivazione e travisamento probatorio; laCorte di appello aveva affermato che gli imputati non avesserofornito alcuna valida spiegazione sulla presenza del computer nella propria abitazione, spiegazioneche poteva ritenersi valido per Antonello D’Alessandro, ma non per il ricorrente, che non conosceva la provenienza del computer, tanto che il fratello Antonello si era a ssunto tutta la colpa; 2.2. esclusione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale e conseguentedeclaratoria di prescrizione del reato: la recidiva era stata ritenuta sussistente sulla base soltanto dell’esistenza di precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato. 1.1.Con riferimento alle censure del primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cote di cassazione il compimento di una operazione estraneaal giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 6 , n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, non massimata sul punto). 1.2.Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che intema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specificamotivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, la Corte di appello hariconosciuto la contestata recidiva affermandone la sussistenza sulla base“ … [del]l’accresciuta pericolosità sociale derivante dalla commissione del delitto contestato avuto riguardo, anche, ai numerosi precedenti penali anche specifici a … carico” (pag. 5 sentenza impugnata),assolvendo quindi agliobblighi valutativi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/03/2026 Il consigliere estensore