Italian Supreme Court corrects a prior judgment's material error by ordering the refund of litigation costs to the losing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered the correction of a material error in a previous judgment that omitted the award of litigation costs to the losing party. The appellant, Petrucci Giovanni, had submitted a detailed request for these costs, which the lower court failed to include in its decision. Consequently, the Court mandated the addition of a specific clause to the original judgment to order the refund of the claimed expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The Court must correct material errors in judgments that affect the outcome or the rights of the parties, including the omission of cost awards.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNA VERGA - Presidente - MICHELE CALVISI - Relatore - MASSIMO PERROTTI EMANUELE CERSOSIMO ANTONIO SARACO Sent. n. sez. 2236/2025 CC - 09/12/2025 R.G.N. 36267/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PAOLINI BRAMANTE nato a URBINO il 04/04/1974 nel procedimento a carico di: PETRUCCI GIOVANNI nato a AUDITORE il 22/11/1947 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale indicato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con nota del 21 ottobre 2025, relativa alla sentenza resa in data 10 giugno 2025 nel procedimento penale n. 13124/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile Paolini Bramante, la Presidente del collegio giudicante evidenziava che la detta sentenza era affetta da errore materiale per omissione in relazione alla mancata condanna della parte civile soccombente al pagamento delle spese processuali richieste dall’imputato Petrucci Giovanni che, in data 22 maggio 2025, aveva depositato articolata memoria.
2. Rileva la Corte che l’indicato errore materiale sussiste e che sono in atti memoria e richiesta di liquidazione delle spese processuali depositate nell’interesse dell’imputato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9808/2026 Roma, lì, 13/03/2026 3. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’indicato errore materiale per omissione con l’apposizione, nel dispositivo e nella sentenza documento, della seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di Petrucci Giovanni delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”.
La cancelleria provvederà alle annotazioni sugli originali. P.Q.M Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale apponendo nel dispositivo e nella sentenza documento la seguente frase: “nonché alla rifusione in favore di Petrucci Giovanni delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dall’imputato che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Giovanna Verga