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Sentenza — n. 9800/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9800/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 1 luglio 2025 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa in data 11 marzo 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale l’imputato Albanese Rocco era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ascrittogli e condannato alle pene di legge.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 9800/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 132, 133, 62, n. 4), 62-bis cod. pen., 125, 546 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. assumendo che la Corte di merito aveva reso una motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 64, n. 4), cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e delle circostanze attenuanti generiche, affermando in maniera apodittica che il danno patito dalla persona offesa era di indubbia consistenza economica.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie reati economici caso di rigore economico risarcimento per atto illecito danno patrimoniale procurato con astuzia accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 131 bis c.p
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis c.p.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNA VERGA - Presidente - MICHELE CALVISI - Relatore - MASSIMO PERROTTI EMANUELE CERSOSIMO ANTONIO SARACO Sent. n. sez. 1669/2025 UP - 09/12/2025 R.G.N. 31521/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE ROCCO nato a LOCRI il 27/12/1988 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 1 luglio 2025 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa in data 11 marzo 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale l’imputato Albanese Rocco era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ascrittogli e condannato alle pene di legge.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9800/2026 Roma, lì, 13/03/2026 Rassegnava che con l’atto di appello aveva formulato specifico motivo con il quale aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e che la Corte d’Appello aveva ritenuto di non applicare l’istituto rendendo al riguardo una motivazione apparente e comunque manifestamente illogica e contraddittoria, in particolare ritenendo, con affermazioni apodittiche, che il danno cagionato, pari a euro 60,00 non poteva essere considerato esiguo e inoltre facendo richiamo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, ritenute particolarmente allarmanti, senza indicare concretamente quali fossero tali specifiche modalità e circostanze.

2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 132, 133, 62, n. 4), 62-bis cod. pen., 125, 546 cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. assumendo che la Corte di merito aveva reso una motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 64, n. 4), cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e delle circostanze attenuanti generiche, affermando in maniera apodittica che il danno patito dalla persona offesa era di indubbia consistenza economica.

3. In data 2 dicembre la difesa depositava memoria difensiva con la quale insisteva nelle argomentazioni rassegnate con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. In relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. la Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità affermando che “Le specifiche modalità e circostanze del fatto si rivelano particolarmente allarmanti per la disinvoltura con la quale lo stesso è stato commesso; il danno cagionato (60,00 euro) certamente non può essere considerato esiguo” (v. pag. 1 della sentenza impugnata). Trattasi di motivazione apparente, considerato che la Corte territoriale non ha indicato quali fossero le modalità e circostanze del fatto che ha ritenuto particolarmente allarmanti, e neppure ha spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto esiguo un danno patrimoniale pari a euro 60,00, cifra oggettivamente ai limiti dell’irrilevanza.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Giovanna Verga