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Ordinanza — n. 9667/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a judgment regarding the wrong judge's name listed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9667/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation issued an ex officio order to correct a material error in a prior judgment. The original decision incorrectly listed Judge Emanuele Cersosimo instead of Judge Ignazio Pardo as a member of the collegial panel. The court ruled that such clerical mistakes must be corrected immediately without formalities under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.: Clerical errors in judicial decisions regarding the composition of the collegium must be corrected ex officio without formalities.

Parole chiave

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clerical error correction material mistake judgment ex officio order collegial panel composition criminal procedure code judicial rectification no formalities required modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Ignazio Pardo, come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8007 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di: Di Gaetano Domenico, nato Catania il 04/12/1998 visti gli atti del procedimento; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 8007 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 42358/2025 - ricorrente Di Gaetano Domenico) relativamente all'indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del cons. Emanuele Cersosimo in vece del cons. Ignazio Pardo, come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8007 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del cons. Emanuele Cersosimo deve ritenersi quale componente il cons. Ignazio Perdo. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 12 marz