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Ordinanza — n. 9665/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9665/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8319 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di: Attentano Giuseppe, nato a Belvedere di Spinello il 09/12/1945 visti gli atti del procedimento; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Alma;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9665/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 8319 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 42139/2025 - ricorrente Attentano Giuseppe) relativamente all'indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del cons. Emanuele Cersosimo in vece del cons. Ignazio Pardo, come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

Parole chiave

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procedura semplificata correzione di errore materiale vizi procedurali revisione processuale principio di celerità errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8319 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di: Attentano Giuseppe, nato a Belvedere di Spinello il 09/12/1945 visti gli atti del procedimento; udita la relazione del Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza di questa Corte n. 8319 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 42139/2025 - ricorrente Attentano Giuseppe) relativamente all'indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del cons. Emanuele Cersosimo in vece del cons. Ignazio Pardo, come da verbale di udienza e ruolo di udienza; Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d'ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8319 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del cons. Emanuele Cersosimo deve ritenersi quale componente il cons. Ignazio Pardo. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 12 marz