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Ordinanza — n. 9566/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9566/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9566/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Lorenzo Bertani, per il tramite di procuratore speciale,ricorre avverso la sentenza in data 07/07/2025della Corte di appello di Bologna. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento carto- lare, all’udienza del 7 luglio 2025, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 15 settembre 2025. Dalla scadenza del novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (5 ot- tobre 2025) cominciava a decorrere il termine di quarantacinque giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9566/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento carto- lare, all’udienza del 7 luglio 2025, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 15 settembre 2025. Dalla scadenza del novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (5 ot- tobre 2025) cominciava a decorrere il termine di quarantacinque giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato inosservanza del termine opposizione tardiva termini di ricorso domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

INANZA sulricorso propost o d a : BERTANI LORENZOnato il 1 6 / 0 3 / 19 79 a PARMA avverso la sentenzain data 07/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lorenzo Bertani, per il tramite di procuratore speciale,ricorre avverso la sentenza in data 07/07/2025della Corte di appello di Bologna.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento carto- lare, all’udienza del 7 luglio 2025, con riserva di novanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 15 settembre 2025. Dalla scadenza del novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (5 ot- tobre 2025) cominciava a decorrere il termine di quarantacinque giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La sentenza andava impugnata, quindi, entro il 19novembre 2025. Tale termine di sposterebbe al 4dicembre 2025 ove si volesse ritenere ap- plicabilel’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.nel caso di imputato giudicato in assenza in primo grado. La giurisprudenza è.tuttavia, in termini del tutto condivi sibili, di contrari o avviso avendo affermato che, in tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudi- cato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedi- mento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di par- tecipazione exart. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventua- lità, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potràbeneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'im- pugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 88449-01).

Nella fattispecie, l’impugnazione, invece, è stata proposta mediante deposito in cancelleria soltanto il 20dicembre 2025, quando era oramai spirato il termine per la sua presentazione, in entrambe le ipotesi di scadenza prospettate.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 03/02/202