Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging nullity of sentencing judgment under restricted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The appellant argued the trial court erred in applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding subjective imputability, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, limits cassation appeals against sentencing to specific issues like the expression of will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege violations of law regarding substantive defenses or evidentiary weight, as the law restricts admissible grounds to the expression of will, lack of correlation between request and decision, legal qualification, and legality of the penalty.
Parole chiave
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re - ORDINANZA De Alfieri Salvatore, nato a Napoli il 06/07/1975; avverso la sentenza del 08/01/2026 del Tribunale di Siena; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale di Siena dell’08/01/2026, a Salvatore De Alfieri veniva applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato contestato, in continuazione con la pena inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena n. 729 del 07/10/2024, irrevocabile il 18/02/2025, la pena di mesi due di reclusione ed euro 500 di multa, disponendosi la confisca di quanto eventualmente ancora in sequestro.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Siena propone ricorso l’avv. Luca Sebastiani, quale sostituto processuale dell’avv. Laura Quagliotto, difensore di fiducia di Salvatore De Alfieri, articolando un unico motivo con deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art.129 cod. proc. pen. Assume il ricorrente la mera apparenza della motivazione in ordine alla ‘riconducibilità soggettiva’ del fatto all’imputato, al contributo causale prestato, alla natura meramente indiziaria degli elementi a carico.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura. Va precisato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
Per le suesposte considerazioni, a medesima sorte vanno incontro quei profili di censura inerenti la consistenza del compendio probatorio, rispetto ai quali è agevole vieppiù osservare che la richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza. 3.1. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità della impugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato. 3.2.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C