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Ordinanza — n. 9057/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding plea bargaining in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9057/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised was not permitted under the law. The appellant argued the lower court lacked motivation for not applying specific non-prosecution causes and failed to assess statutory criteria, but the Court held that in plea bargaining appeals, the second-instance judge need not address non-prosecution grounds once the defendant renounces them. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; In plea bargaining appeals, the second-instance judge is not required to motivate the non-application of non-prosecution causes or absolute nullity when the defendant has renounced the appeal grounds, limiting cognition to non-renounced issues.

Parole chiave

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plea bargaining appeal lack of admissibility second instance proceedings renunciation of grounds procedural motivation Corte di Cassazione non-prosecution causes

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., e assumendo inoltre che un ulteriore profilo di carenza di motivazione emergeva per non avere la Corte territoriale valutato in maniera approfondita i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
art. 133 cod. pen
pen., e assumendo inoltre che un ulteriore profilo di carenza di motivazione emergeva per non avere la Corte territoriale valutato in maniera approfondita i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01

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Testo completo

rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod. prod. pen., e assumendo inoltre che un ulteriore profilo di carenza di motivazione emergeva per non avere la Corte territoriale valutato in maniera approfondita i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in qu anto il motivo non è consentito. Trova applicazione nel caso di specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Calvisi Piero Messini