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Sentenza — n. 9050/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for fraud and money laundering as inadmissible due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Rubbio and Reddavide inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued for leniency and challenged the court's reasoning regarding recidivism and the nature of their conduct. The Court rejected these arguments because the second-instance court provided a complete and logical motivation, and the new grounds raised were either not contested at the lower level or were too generic.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic complaints regarding the completeness of motivation or the application of recidivism without prior objection are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds recidivism objection procedural costs fraud conviction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 648-ter.1 cod. pen.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

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Testo completo

truttoria dibattimentale al fine di accertare l’effettiva titolarità dell’utenza telefonica 3441369282, l’identità del soggetto che aveva proceduto alla reimmatricolazione del trattore e l’esatto tenore delle movimentazioni del conto corrente acceso presso la Banca Sella e intestato allo Stella. 3.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 648-ter.1 cod. pen. Assumeva che nel caso di specie le condotte di trasferimento del trattore, successivamente alla perpetrazione della truffa, risultavano del tutto inidonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del mezzo, considerato che i detti trasferimenti erano stati realizzati mediante atti pubblici il cui contenuto era facilmente conoscibile. 3.3.

Con il terzo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché violazione di legge in relazione all’eccessiva gravosità della pena. Assumeva che il richiamo ai precedenti penali finalizzato all’applicazione della recidiva e all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche era del tutto ingiustificato, in mancanza di una valutazione di elementi di fatto finalizzata all’accertamento della maggior pericolosità dell’imputato; lamentava inoltre che la pena inflitta era eccessiva rispetto alla gravità dei fatti.

4. La difesa di Rubbio Pietro articolava due motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Rassegnava che i rapporti fra il Rubbio e la persona offesa Cennamo Bruno si erano risolti in un unico incontro, al quale era presente anche il coimputato Reddavide, nel corso del quale si era discusso del prezzo del trattore; assumeva che il comportamento tenuto dal Rubbio nella circostanza, in relazione al contestato reato di truffa, poteva essere assimilato a una mera connivenza. Deduceva, inoltre, che il fatto che il ricorrente avesse prestato al coimputato Reddavide la targa prova intestata alla propria moglie, targa che il Reddavide aveva apposto alla autovettura utilizzata per recarsi all’incontro con la persona offesa, in tal modo celando la targa a lui intestata, non poteva essere considerato un elemento utilizzabile ai fini dell’affermazione della penale responsabilità del Rubbio, considerato che questi era legato al Reddavide da un rapporto di amicizia così che il primo aveva prestato al secondo la targa prova per semplice cortesia.

In seno al medesimo motivo il ricorrente lamentava anche la mancata esclusione della recidiva, affermando che nella specie la stessa non poteva costituire espressione di una maggior pericolosità dell’imputato e assumendo che sul punto la Corte d’Appello aveva reso una motivazione viziata con il generico riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alla sua pericolosità. 4.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamentava che, a fronte delle doglianze difensive, la Corte d’Appello si era riportata a quanto argomentato con la sentenza di primo grado, omettendo di rendere una motivazione completa ed esaustiva e utilizzando mere formule di stile.

5. La difesa di Reddavide Antonio articolava due motivi di doglianza. 5.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Rassegnava che il ricorrente si era posto come mero tramite fra lo Stella e la persona offesa; in particolare, su incarico del primo, aveva incontrato il venditore del mezzo agricolo e, senza avere l’intento di raggirarlo, gli aveva consegnato le fotocopie di un assegno circolare e di altri tre assegni bancari a firma dello Stella; deduceva che, nella sostanza, il Reddavide aveva inteso fare un favore allo Stella, al quale era legato da un rapporto di amicizia, mettendosi a sua disposizione, e assumeva che la contestata statuizione di condanna era fondata su semplici presunzioni.

Quanto al reato di autoriciclaggio deduceva che lo stesso era stato perpetrato esclusivamente mediante condotte poste in essere dal solo Stella. In seno al medesimo motivo il ricorrente lamentava la mancata esclusione della recidiva, affermando che nella specie la stessa non poteva costituire espressione di una maggior pericolosità dell’imputato e assumendo che sul punto la Corte d’Appello aveva reso una motivazione viziata con il generico riferimento ai precedenti penali dell’imputato e alla sua pericolosità. 5.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Lamentava che, a fronte delle doglianze difensive, la Corte d’Appello si era riportata a quanto argomentato con la sentenza di primo grado, omettendo di rendere una motivazione completa ed esaustiva e utilizzando mere formule di stile.

6. In data 19 novembre 2025 il difensore di Rubbio e Reddavide depositava conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dedotto nell’interesse di Stella non è consentito in sede di legittimità, essendo teso a sollecitare una rivalutazione nel merito delle prove assunte. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, e in particolare la posizione dello Stella in seno all’azienda agricola in favore della quale era stato reimmatricolato il trattore e il suo rapporto con i titoli consegnati alla persona offesa, rispetto ai quali la Corte territoriale ha congruamente motivato evidenziando che gli stessi recavano la sottoscrizione del ricorrente.

Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Corte scegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio del sistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, è altrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.

Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del merito.

Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita 'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.

Ciò considerato, osserva il Collegio che la Corte d’Appello ha congruamente evidenziato che all’esito di accertamenti effettuati presso la banca dati della Motorizzazione Civile era emerso che il trattore oggetto della truffa, subito dopo la perpetrazione del reato, era risultato intestato allo Stella e che gli assegni utilizzati per la commissione della truffa erano stati tratti su un conto aperto dal medesimo Stella ed erano stati da lui sottoscritti. In ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale la Corte di merito ha reso ancora una volta una motivazione che appare immune da vizi, ritenendo non necessaria la rinnovazione, “atteso che il teste di P.G.

Marra Massimiliano ha chiarito gli esiti degli accertamenti svolti, per lo più di carattere documentale, come l’intestazione dell’utenza cellulare allo Stella, ovvero la reimmatricolazione del trattore con nuova targa intestata all’azienda della quale era socio Stella Michele e alla documentazione bancaria relativa al conto intestato allo stesso imputato” (v. pag. 7 della sentenza impugnata), conto che lo stesso Stella aveva ammesso di avere aperto perché così richiestogli dai due coimputati Rubbio e Reddavide. Risultano, pertanto, esclusi i vizi di motivazione denunciati.

2. È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo. Deve, al riguardo, osservarsi che il reato di riciclaggio si perfeziona con il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (v., in tal senso, Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Atzori, Rv. 254050 – 01). A fronte di ciò deve senza meno ritenersi idonea ad ostacolare l’accertamento della illecita provenienza del mezzo agricolo la condotta posta in essere dal ricorrente e concretatasi nel mutamento dell’intestazione e della targa del trattore (v. in tema Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Carabetta, Rv. 284477 – 01, secondo cui, in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento).

Resta, pertanto, esclusa la eccepita violazione di legge.

3. È, infine, inammissibile, anche il terz o motivo, che risulta non consentito in quanto non dedotto in appello in relazione alla doglianza relativa alla recidiva, e risulta del tutto generico con riguardo ai rilievi relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, considerato che il ricorrente non ha individuato in maniera specifica gli elementi che il giudice del merito avrebbe omesso di valorizzare in relazione al trattamento sanzionatorio.

4. Il primo motivo dedotto per Rubbio e il primo motivo dedotto per Reddavide, che devono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono entrambi inammissibili in quanto tesi a una non consentita rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al processo; in relazione a tali motivi, pertanto, valgono le considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso dedotto nell’interesse di Stella. Deve, peraltro, osservarsi che la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale del Rubbio e del Reddavide in relazione al reato di truffa e del solo Reddavide anche in relazione al reato di autoriciclaggio, osservando congruamente che il coimputato Stella aveva affermato che erano stati il Rubbio e il Reddavide a chiedergli di aprire il conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno circolare utilizzato per la perpetrazione della truffa, che la persona offesa aveva dichiarato che nel corso dell’incontro durante il quale le erano state consegnate copie degli assegni indicati nell’imputazione entrambi gli imputati avevano dichiarato di agire per conto dello Stella ed entrambi avevano preso parte attiva alle trattative per la compravendita dell’attore, e ancora che la vittima aveva dichiarato che il Rubbio, nel chiaro intento di ostacolare l’identificazione del Reddavide, aveva consentito a quest’ultimo di apporre sulla propria vettura la targa prova intestata alla propria moglie, in tal modo celando quella originale.

In relazione al reato di autoriciclaggio la Corte ha anche evidenziato che le operazioni tese a ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del trattore avevano visto quale protagonista anche il Reddavide, a quale, successivamente a una prima intestazione a favore dello Stella, il mezzo era stato intestato, prima di essere venduto a tale Pellicani Giovanni. Come si vede, la Corte ha dato conto in maniera puntuale e completa di tutti gli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione e ha tratto da essi conseguenze improntate a logica e rendendo, in relazione al giudizio di responsabilità, una motivazione immune da vizi.

Quanto alla recidiva, che la Corte d’Appello ha ritenuto sia per il Rubbio che per il Reddavide, osserva il Collegio che il Rubbio, con l’atto di appello, non ha dedotto alcuna doglianza in relazione a tale aspetto, sicché il relativo motivo proposto per la prima volta davanti al giudice di legittimità è inammissibile, e che, quanto al Reddavide, la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi con il puntuale richiamo ai precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, ritenendo del tutto congruamente che “la vicenda in esame è certamente significativa di una accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, già dedito per lo più a reati contro il patrimonio, per l’articolata e programmata attività truffaldina ulteriormente aggravata dalla condotta di autoriciclaggio” (v. pag. 11 del provvedimento impugnato).

5. Il secondo motivo dedotto per Rubbio e il secondo motivo dedotto per Reddavide, aventi il medesimo contenuto, sono entrambi inammissibili in quanto del tutto generici, considerato che con i medesimi si lamenta una motivazione non completa in relazione alle doglianze difensive rappresentate senza che vengano individuate le singole doglianze che non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale.

6. Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025