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Sentenza — n. 9040/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on money laundering conviction, upholding jurisdiction and sentencing discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9040/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Giorgio Galiano and Valter Vendemini against their conviction for money laundering. The defendants argued that the appellate court erred in applying territorial jurisdiction and failed to properly evaluate evidence regarding their involvement in the underlying drug trafficking. The court rejected these claims, affirming that the lower courts correctly applied the principle of perpetuation of jurisdiction and that the sentencing remained within the judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 8, 9, 21, 23, 24, 24-bis, 491 c.p.p.; Art. 416-bis.1 c.p.; Art. 133 c.p.: The court of appeal's determination of territorial jurisdiction based on the place of consummation of the crime is valid when no other connecting factor exists, and the sentencing discretion of the trial judge is not subject to cassation review unless the penalty is excessively high.

Parole chiave

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money laundering conviction territorial jurisdiction perpetuation of jurisdiction sentencing discretion drug trafficking conspiracy recidiva nell'infrazione partecipazione al reato traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 8, 9, 21, 23, 24, 24-bis, 491 c.p.p.
73 dello stesso decreto, aggravati ai sensi dell’art. 80 di esso;
Art. 416-bis.1 c.p.
203 (ora art. 416-bis.1 cod.
Art. 133 c.p.
18 della sentenza impugnata), atteso che tale dichiarazione avrebbe invece dovuto essere positivamente valorizzata quale «indicatore di una resipiscenza processuale ai sensi dell’art. 133 c.p.».
art. 24-bis cod. proc. pen
Deduce altresì che, essendo stato nel frattempo inserito l’art. 24-bis cod. proc. pen.
art. 648-bis cod. pen
pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all’art. 648-bis cod. pen., all’«erronea qualificazione giuridica del fatto ed insussistenza del delitto di riciclaggio».
art. 648 c.p
pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all’art. 648-bis cod.
art. 133 c.p
18 della sentenza impugnata), atteso che tale dichiarazione avrebbe invece dovuto essere positivamente valorizzata quale «indicatore di una resipiscenza processuale ai sensi dell’art. 133 c.p.».
art. 23 cod. proc. pen
In particolare, dall’art. 23 cod. proc. pen.
art. 25 cod. proc. pen
Dall’art. 25 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Il ricorrente deduce altresì la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova circa il concorso, ex art. 110 cod. pen., nel suddetto reato di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
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Testo completo

o la seguente sui ricorsi proposti da: Galiano Giorgio, nato a Vibo Valentia il 11/04/1975 Vendemini Valter, nato a Santarcangelo di Romagna il 24/11/1955 avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l’Avv. Sergio Rotundo, in difesa di Galiano Giorgio, nonché, in sostituzione dell’Avv. Nicola Cantafora, in difesa di Vendemini Valter, il quale, dopo la discussione, ha chiesto l’accoglimento dei motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/06/2025, la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale, per quanto qui interessa, Giorgio Galiano e Valter Vendemini erano stati condannati alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 4.000,00 di multa ciascuno per il reato di riciclaggio in concorso di cui al capo 21), aggravato dall’essere stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale (aggravante ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche).

2. Avverso la suddetta sentenza del 18/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, Giorgio Galiano e Valter Vendemini.

3. Il ricorso di Giorgio Galiano, a firma dell’avv. Sergio Rotundo, è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 8, 9, 21, 23, 24, 24- bis e 491 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione per: «erronea applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis e questione della competenza territoriale». Espone che le condotte contestate erano state commesse «prevalentemente in San Marino e Bologna» e che l’unico elemento che consentiva di radicare la competenza per territorio «in Calabria» era costituito dalla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.).

Ciò esposto, il Galiano deduce che, poiché la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato l’esclusione della suddetta circostanza aggravante conformemente a quanto aveva già ritenuto il Tribunale di Vibo Valentia, «era venuto meno l’unico presupposto fattuale e giuridico per la deroga al criterio ordinario di competenza (luogo di consumazione del reato, ovvero Bologna)». Nel contestare la motivazione che è contenuta nel quinto capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata, il ricorrente rappresenta che la Corte d’appello di Catanzaro non avrebbe tenuto conto che l’insussistenza della circostanza aggravante in considerazione «non era un fatto sopravvenuto […], bensì un dato risultante da un precedente provvedimento della Suprema Corte in sede cautelare».

Deduce altresì che, essendo stato nel frattempo inserito l’art. 24-bis cod. proc. pen. (dall’art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), aveva chiesto alla Corte d’appello di Catanzaro di rimettere la questione concernente la competenza per territorio alla Corte di cassazione, «ma la Corte territoriale ha inteso non pronunciarsi rinviando la decisione alla fine del processo». Secondo il Galiano, l’eccezione di incompetenza per territorio, che egli aveva proposto sin dall’udienza preliminare e successivamente ribadito «in dibattimento e in appello», avrebbe imposto «al Giudice di operare una valutazione ex ante, sullo “stato degli atti”, che di fatto attestava l’assenza del legame mafioso e, quindi, l’incompetenza territoriale già in fase preliminare».

Da ciò la carenza e l’illogicità della motivazione là dove la Corte d’appello di Catanzaro ha affermato che l’esclusione della menzionata circostanza aggravante «non poteva incidere sulla competenza già radicatasi dalla contestazione» (terzultimo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata). Tale statuizione, «in presenza dell’accertamento definitivo dell’insussistenza della circostanza aggravante che l’aveva generata», integrerebbe una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento all’art. 648-bis cod. pen., all’«erronea qualificazione giuridica del fatto ed insussistenza del delitto di riciclaggio». Dopo avere esposto alcune considerazioni sul sindacato della Corte di cassazione nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il Galiano deduce che la condotta da lui compiuta non integrerebbe né l’elemento oggettivo né l’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio. Quanto all’elemento oggettivo di tale reato, deduce che:

a) posto che il primo atto contestato è costituito dal versamento di somme in contanti su un conto corrente che era stato aperto da Vincenzo Barbieri (autore, «in concorso con il ricorrente», del reato presupposto) ed era intestato allo stesso Barbieri, «la giurisprudenza di legittimità è granitica nell’affermare che il mero versamento di denaro di provenienza illecita sul proprio conto corrente integra il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e non quello di riciclaggio»;

b) il successivo atto contestato, l’apertura di un conto corrente a suo nome e l’acquisto di certificati di deposito, si configurerebbe «al più come una schermatura fittizia della titolarità formale, posta in essere da un soggetto in rapporto di affinità» (il Galiano è il genero di Vincenzo Barbieri), sicché, in «assenza di un’ulteriore manipolazione o di un reimpiego efficace (il finanziamento non fu mai concesso), tale condotta non integra quel quid pluris di idoneità dissimulatoria intrinseca (trasformazione, occultamento) che distingue il riciclaggio».

Egli avrebbe «agito come concorrente nel dissimulato reimpiego (tentato 648 ter c.p.) e non nell’autonomo delitto di riciclaggio». Quanto all’elemento soggettivo del reato, la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe «con[uso] la consapevolezza della provenienza illecita (dolo di ricettazione) con la specifica volontà di ostacolare l’identificazione (dolo specifico di riciclaggio)» e non avrebbe spiegato «come Galiano, quale mero delegato all’apertura del conto/acquisto titoli, avesse la volontà di compiere un’operazione dotata di intrinseca capacità dissimulatoria». 3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione «sul concorso nel reato presupposto». Espone che:

a) dal certificato del casellario giudiziale risultava che era stato condannato per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. 19 ottobre 1990, n. 309, per avere fatto parte, unitamente al suocero Vincenzo Barbieri, nel 2010, di un’associazione finalizzata al traffico internazionale illecito di sostanze stupefacenti, oltre che per una serie di reati di cui all’art. 73 dello stesso decreto, aggravati ai sensi dell’art. 80 di esso;

b) a seguito della menzionata condanna definitiva, nel corso dell’udienza del 01/10/2019 davanti al Tribunale di Vibo Valentia, aveva reso delle dichiarazioni con le quali «si assumeva la titolarità – unitamente al suocero Barbieri Vincenzo – delle somme versate presso l’Istituto di Credito Sammarinese». Ciò esposto, denuncia che la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe violato «la clausola di non punibilità per il concorso nel reato presupposto», di cui all’art. 648-bis cod. pen. Secondo il Galiano, perché operi tale clausola, sarebbe «sufficiente che l’imputato deduca di aver concorso nel reato presupposto e che tale prospettazione non risulti smentita da elementi di prova certi, positivi e oggettivi di segno contrario» e, in «assenza di prova certa della sua estraneità», dovrebbe «essere accolta la tesi difensiva della concorrenza nel reato presupposto, anche se questa è supportata dalla sola dichiarazione – ma non è il nostro caso – dell’imputato e da indizi».

Nel contestare la motivazione di cui al quartultimo capoverso della pag. 17 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce che «la Corte [d’appello] avrebbe dovuto porsi il problema non di provare il concorso di Galiano, ma di provare la sua estraneità al narcotraffico del Barbieri per poterlo condannare per riciclaggio. Operazione tanto ardua quanto sconfessata dal giudicato nelle more formatosi». Ne discenderebbe l’illogicità della motivazione, «a fronte di dati documentali e di una dichiarazione confessoria» che, «essendo supportata da un dato incontrovertibile – esistenza giudicato – ha avuto l’effetto di spostare l’onere della prova sull’accusa (e sul giudice) circa la sua estraneità al reato di narcotraffico (presupposto)».

Posto che la Corte d’appello di Catanzaro ha riconosciuto che egli era «in rapporto di affinità con il Barbieri, era a conoscenza della complessiva operazione e della provenienza del denaro» (primo paragrafo della pag. 17 della sentenza impugnata), il ricorrente afferma che «[t]uttavia la Corte [d’appello] contraddittoriamente ritiene che Galiano fosse a conoscenza della provenienza delittuosa (dolo del Riciclaggio) eppure non fosse a tutti gli effetti un concorrente, neanche morale, nel reato presupposto (narcotraffico) che avrebbe generato il denaro».

A fronte della sua intraneità, accertata in via definitiva, insieme al suocero Vincenzo Barbieri, all’associazione finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e illogica là dove la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la sua censura sul punto in questione definendo «la dichiarazione autoaccusatoria del Galliano […] riscontrata da nulla» (penultimo capoverso della pag. 17 della sentenza impugnata). La «prova che il Barbieri fosse l’unico titolare delle somme» sarebbe «una mera petizione di principio che omette il confronto con i dati documentali», dovendosi ribadire che, se «la provenienza del denaro, in ipotesi accusatoria, era da rinvenire nell’attività di narcotraffico posta in essere dal Barbieri, l’accertamento del ricorrente quale intraneus all’organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti» costituirebbe «in sé l’elemento di conferma al dichiarato dell’imputato».

Con l’affermare che le sue dichiarazioni autoaccusatorie non costituivano «una reale assunzione di responsabilità per un “nuovo” delitto», la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe «ignora[to] il fatto che il reato (narcotraffico) dedotto dal Galiano era già stato “accertato giudizialmente”». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo a: «errore nella determinazione della pena e nell’applicazione delle attenuanti generiche». La determinazione in cinque anni di reclusione della misura della pena base detentiva, a fronte di un minimo edittale di quattro anni di reclusione, sarebbe «ingiusta» e sarebbe stata motivata «sulla base di elementi generici». Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Catanzaro abbia qualificato come «essenziale» la sua partecipazione al reato nonostante egli avesse «agito in posizione subordinata a Barbieri e a Vendemini (Direttore Generale della Banca), limitandosi ad essere prestanome per la creazione di un asset patrimoniale finalizzato alla garanzia», con la conseguenza che l’«aumento di due anni [sic] oltre il minimo edittale in ragione di una partecipazione di fatto secondaria e fittizia» si dovrebbe ritenere «manifestamente sproporzionato».

Ricorrerebbe, inoltre, «una errata neutralizzazione delle circostanze attenuanti» generiche, atteso che il giudizio di prevalenza delle stesse sulla circostanza aggravante dell’essere stato il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale avrebbe «impo[sto] un trattamento sanzionatorio marcatamente favorevole», mentre «[f]issare la pena base in anni 5, un anno sopra il minimo della pena base, di fatto annulla il beneficio della prevalenza delle attenuanti». Il ricorrente contesta infine l’affermazione della Corte d’appello di Catanzaro secondo cui la sua dichiarazione di avere concorso nel delitto presupposto di narcotraffico avrebbe costituito «una mera tesi difensiva» (secondo capoverso della pag. 18 della sentenza impugnata), atteso che tale dichiarazione avrebbe invece dovuto essere positivamente valorizzata quale «indicatore di una resipiscenza processuale ai sensi dell’art. 133 c.p.».

4. Il ricorso di Valter Vendemini, a firma dell’avv. Francesco Galeota e dell’avv. Nicola Cantafora, è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione delle norme sulla determinazione della competenza per territorio, l’«elusione» dei precetti di cui agli artt. 23, 24-bis e 25 cod. proc. pen., la carenza e l’illogicità della motivazione «in ordine al principio di perpetuatio iurisdictionis ed alla determinazione della competenza per territorio». Dopo avere trascritto le motivazioni dei giudici del merito sulla questione della competenza per territorio, il Vendemini contesta che, con le affermazioni contenute in tali motivazioni, gli stessi giudici avrebbero mostrato di ignorare i precetti contenuti negli artt. 23, comma 1, e 25 cod. proc. pen.

In particolare, dall’art. 23 cod. proc. pen. discenderebbe che «il giudice del dibattimento non è affatto vincolato dalla formulazione accusatoria del capo di imputazione, ma anzi, quale dominus del dibattimento, ha il potere di inviare gli atti al Pubblico Ministero, qualora per qualsiasi causa rilevi la propria incompetenza». Dall’art. 25 cod. proc. pen. discenderebbe il vincolo alla decisione della Corte di cassazione sulla competenza. Il Vendemini argomenta quindi che, poiché «in sede di giudizio di legittimità cautelare» la Corte di cassazione aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa, la contestazione di tale circostanza aggravante da parte del pubblico ministero avrebbe costituito un errore rilevante, macroscopico e immediatamente percepibile, perciò idoneo a escludere che la competenza per territorio potesse essere determinata sulla base della stessa contestazione.

Inoltre, a fronte della menzionata esclusione della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa e della «carenza di ulteriori e nuovi indizi ed indagini in atti», la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica là dove la Corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto che «non era possibile compiere il giudizio relativo alla sua esclusione [della circostanza aggravante] in maniera immediata, negli atti preliminari al dibattimento, ma era necessaria l’istruttoria dibattimentale» (primo capoverso della pag. 19 della sentenza impugnata).

Assunto che, in ogni caso, disapplicherebbe l’art.25 cod. proc. pen. Da ciò la violazione degli artt. 23 e 25 cod. proc. pen e l’illogicità della motivazione sul punto. Il Vendemini denuncia anche la «gestione illogica», da parte della Corte d’appello di Catanzaro, della sollecitazione a rimettere gli atti alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen., in quanto la stessa Corte d’appello, «fuorché provvedere immediatamente sulla eccezione ritualmente posta, sceglieva di decidere in sede di motivazione della sentenza, così vanificando la ratio della norma». 4.2.

Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 dello stesso codice, e con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo 21). Il ricorrente deduce altresì la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova circa il concorso, ex art. 110 cod. pen., nel suddetto reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. L’argomentazione della sentenza impugnata sarebbe viziata «da omissioni motivazionali in ordine a fatti decisivi» e «frutto di travisamento degli elementi probatori», come risulterebbe da quanto segue.

In primo luogo, nel ritenere la provenienza delle somme depositate da Vincenzo Barbieri presso la banca “Credito Sammarinese”, di cui il Vendemini era direttore generale, dal delitto di traffico internazionale illecito di sostanze stupefacenti, i giudici del merito avrebbero trascurato il fatto decisivo che Vincenzo Barbieri era proprietario dell’hotel King Rose in Granarolo dell’Emilia, con la conseguenza che il denaro da lui depositato ben poteva essere provento della lecita attività imprenditoriale di gestione di tale hotel e l’apertura del conto corrente presso il “Credito Sammarinese” «una normale operazione di versamento per depositare fondi necessari per l’attività lavorativa».

In secondo luogo, nel ritenere la consapevolezza, in capo all’imputato, della provenienza delittuosa delle somme depositate da Vincenzo Barbieri, i giudici del merito avrebbero trascurato il fatto che il Vendemini non conosceva personalmente il Barbieri, atteso che questi gli era stato segnalato dal commercialista Domenico Lubiana come un imprenditore suo cliente proprietario di un hotel e interessato a ottenere un finanziamento. Ciò escluderebbe la suddetta consapevolezza giacché, ci si chiede nel ricorso, «come avrebbe potuto [il Vendemini] avere una tale consapevolezza a fronte del dato, probatoriamente dimostrato, della posizione del Barbieri quale imprenditore proprietario di un hotel?».

Ciò tanto più che il Vendemini incontrò la prima volta (il 09/12/2010) il Barbieri proprio presso l’hotel King Rose e in questa occasione il Barbieri gli prospettò la possibilità di versare circa € 1.500.000,00 al fine di ricevere un finanziamento per la ristrutturazione del suddetto hotel e che anche gli incontri successivi tra i due si tennero presso l’hotel King Rose, il che confermerebbe come «il Vendemini fosse completamente certo e sicuro di trattare con un potenziale cliente “sicuro”, ovvero il Barbieri, imprenditore e proprietario di un Hotel, il quale gli prospetta un’operazione del tutto lecita e senza limiti di importo, ovvero il deposito di denaro ed apertura di un conto corrente per poi ottenere un finanziamento per la ristrutturare il proprio hotel».

Ne discenderebbe che la valorizzazione della condotta tenuta dall’imputato in relazione all’apertura del suddetto conto corrente intestato al Barbieri quale premessa per ritenere integrato il delitto di riciclaggio rivelerebbe «un argomentare illogico, contraddittorio nonché viziato da un palese travisamento degli elementi acquisiti all’istruttoria». In terzo luogo, il ricorrente contesta la motivazione là dove la Corte d’appello di Catanzaro afferma che «il denaro veniva consegnato a Biordi che provvedeva a contarlo ed a depositarlo nelle casse della banca, e su indicazione del Vendemini, Sapignoli faceva aprire con urgenza un conto corrente intestato al Barbieri» (primo capoverso della pag. 21 della sentenza impugnata).

Sotto un primo profilo, il Vendemini deduce che non potrebbe essergli imputata la commistione tra il denaro versato dal Barbieri e il denaro che era già presente presso il “Credito Sammarinese”, atteso che egli sarebbe stato «totalmente estraneo all’operazione di conteggio e deposito del denaro di Barbieri, posto in essere da altro soggetto dell’istituto bancario a ciò preposto», cioè Gianluca Biordi, coordinatore della filiale con compiti di cassiere. Sotto un secondo profilo, con l’affermare che Sandro Sapignoli, responsabile dell’antiriciclaggio dell’istituto di credito, aveva fatto aprire con urgenza un conto corrente intestato al Barbieri su indicazione del Vendemini, la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe travisato le dichiarazioni che erano state rese:

a) dalla cassiera della banca Barbara Santolini, la quale, nel corso dell’udienza del 02/11/2016, aveva affermato che, nell’aprire il conto corrente intestato al Barbieri, il Sapignoli aveva agito di propria iniziativa;

b) dal consulente della banca addetto all’ufficio fidi Davide Zoffoli, il quale, nel corso dell’udienza del 16/05/2014, aveva affermato di avere appreso dal presidente della banca Lucio Amati che il Sapignoli aveva detto che l’apertura del conto corrente intestato al Barbieri era un’operazione tranquilla e fattibile e che lo stesso Amati aveva anche fatto presente che le criticità che erano state rilevate dalla banca dati “world check” in ordine al nominativo di Vincenzo Barbieri «non erano da tenere in grande considerazione, tant’è che, a seguito della relazione di Amati innanzi al Comitato Esecutivo dell’istituto bancario, il detto Organo dichiarava l’apertura del conto corrente Barbieri» (così il ricorso).

Inoltre, come è indicato alle pagg. 31-32 della sentenza di primo grado, la sig.ra Santolini, avvisata dal sistema informatico “Gianos”, che era utilizzato dal “Credito Sammarinese”, dell’anomalia derivante dal fatto che il Barbieri era inserito nelle liste antiriciclaggio, aveva avvisato il Sapignoli, il quale le aveva risposto di procedere ugualmente con l’apertura del conto, rassicurandola che il “match” era dovuto a vecchie condanne riportate dal Barbieri. Ne discenderebbe che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, l’imputato non potrebbe essere considerato responsabile dell’apertura del conto corrente intestato al Barbieri, «in quanto l’operazione è stata gestita ed approvata in sede di verifica antiriciclaggio da Sapignoli, posta in essere materialmente dalla Santolini proprio su indicazione del responsabile dell’antiriciclaggio del Credito Sammarinese e caldeggiata in sede di relazione innanzi al Comitato Esecutivo dal Presidente Amati», con la conseguenza che «[r]iconoscere, come fatto dai giudici di merito, un ruolo decisionale in capo al Vendemini» significherebbe travisare le suindicate prove testimoniali.

In quarto luogo, dopo avere trascritto il secondo e il settimo capoverso della pag. 21 della sentenza impugnata, il ricorrente denuncia che l’attribuzione a sé del «ruolo di istigatore/promotore/organizzatore […] dell’operazione finanziaria di finanziamento in favore del Barbieri garantito da pegno su titoli falsamente intestati a terza persona (Galiano Giorgio)», sarebbe «errata ed illogica» e frutto del travisamento:

a) delle dichiarazioni del consulente della banca addetto all’ufficio fidi Davide Zoffoli, il quale, nel corso dell’udienza del 16/05/2014, aveva affermato che tutte le proposte di fido del “Credito Sammarinese” «venivano date dal Presidente Amati» (così il ricorso) e che fu il Vendemini a proporre di sospendere il fido;

b) dell’e-mail che fu inviata dallo Zoffoli ai dipendenti del “Credito Sammarinese” con la quale veniva comunicato il perfezionamento della delibera del 17/01/2011 del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito con cui tale organo aveva autorizzato l’apertura del conto corrente intestato a Giorgio Galiano. I giudici del merito avrebbero omesso di valutare quest’ultimo dato probatorio, «finendo con l’assegnar[gli] un accadimento (apertura del conto corrente di Galiano Giorgio) che è stato deciso e deliberato da altri (appunto il Consiglio di Amministrazione del Credito Sammarinese)».

In quinto luogo, la motivazione sarebbe apparente là dove la Corte d’appello di Catanzaro afferma che l’imputato e il Barbieri e il Galiano avrebbero pattuito un compenso in favore dello stesso imputato, atteso che ciò non troverebbe alcun riscontro negli atti processuali e che non sarebbe dato «compren[dere] il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante per giungere a una tale conclusione». In sesto luogo, dopo avere trascritto il quartultimo capoverso della pag. 22 della sentenza impugnata, il ricorrente contesta che l’affermazione della Corte d’appello di Catanzaro secondo cui egli, «quale direttore della banca, non era subalterno a nessuno», sarebbe smentita dal documento “poteri di firma del Credito Sammarinese”, dal quale sarebbe invece emerso che «i poteri del direttore generale dell’istituto bancario erano limitati e subalterni, tanto è che lo stesso, solo in assenza o in caso di impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente interviene negli atti che richiedono la rappresentanza della banca di fronte a terzi ed in particolare nelle operazioni con la clientela (pegni, mutui, fideiussioni), e solo mediante apposita procura che verrà conferita dal Consiglio di Amministrazione» (così il ricorso).

Il ricorrente rappresenta che gli sarebbe stato attribuito un «ruolo concorsuale quale unico soggetto intraneo all’istituto bancario […] nella perpetrazione del delitto di riciclaggio» addebitando esclusivamente a lui le diverse operazioni che avrebbero integrato tale delitto, in particolare:

a) il deposito del denaro del Barbieri e l’apertura del conto corrente allo stesso intestato;

b) l’apertura del conto corrente di Giorgio Galiano sul quale trasferire il denaro presente sul conto corrente del Barbieri;

c) il reimpiego del saldo attivo del conto corrente intestato a Giorgio Galiano per l’acquisto dei certificati di deposito;

d) l’intenzione di fare ritornare il denaro al Barbieri sotto forma di finanziamento garantito da pegno sui titoli intestati al Galiano. Tutto ciò senza considerare che egli «è stato totalmente estraneo, in quanto non dotato di alcun potere né di iniziativa né decisionale, rispetto a tutte le operazioni testé enucleate». Al contempo, sarebbero state «svuota[te] di ogni penale responsabilità le condotte degli altri soggetti intranei alla banca che di quei diversi segmenti di condotta sono stati autori/coautori, con conseguente ulteriore illogicità e contraddittorietà della motivazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di Giorgio Galiano e il primo motivo del ricorso di Valter Vendemini, poiché prospettano la medesima questione della competenza per territorio, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Si deve in proposito ribadire il principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione e che è condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione (cioè, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.:

«prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1», dello stesso codice), anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez Garcia, Rv. 255498-01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234350-01, con la quale la Corte ha precisato che la pronuncia di non luogo a procedere in ordine a un’imputazione e a un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull’individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa regula iuris, i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della perpetuatio jurisdictionis e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda).

Sulla base del principio della perpetuatio jurisdictionis, restano pertanto privi di rilievo eventuali successivi eventi istruttori o decisori di significato diverso rispetto ai dati che sono stati valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347-01). Ne discende che correttamente il Tribunale di Vibo Valentia ha ritenuto che l’esclusione, da parte dello stesso Tribunale, in esito al dibattimento di primo grado, della circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, non potesse condurre ex post a un mutamento della competenza per territorio che era stata determinata avendo riguardo alla contestazione che era stata formulata dal pubblico ministero.

E che correttamente la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato tale decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Diversamente da quanto è sostenuto nel ricorso di Valter Vendemini, la contestazione, da parte del pubblico ministero, della suddetta circostanza aggravante non può essere ritenuta costituire un errore «macroscopico e immediatamente percepibile» per il solo fatto che la stessa circostanza aggravante era stata esclusa «in sede di giudizio di legittimità cautelare», atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2009 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 405 cod. proc. pen.

–, l’esito del ricorso avverso il provvedimento cautelare non può esplicare alcun effetto vincolante sulle decisioni che la pubblica accusa deve assumere ai fini dell’esercizio dell’azione penale, le quali restano condizionate dalla considerazione dell’esito delle indagini e dalla conducenza e capacità dimostrativa di esso. Infondate sono anche le censure che sono state avanzate dai ricorrenti con riguardo alla mancata effettuazione, da parte della Corte d’appello di Catanzaro, del sollecitato rinvio pregiudiziale alle Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.

Si deve in proposito osservare che, se è vero che tale norma processuale – la quale, ai sensi dell’art. 99-bis del d. lgs. n. 150 del 2022, è entrata in vigore il 30/12/2022 –, si deve ritenere immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, è altrettanto vero che ciò è possibile a condizione che non siano scaduti i termini che sono previsti per la rimessione della questione pregiudiziale, la quale può essere effettuata solo in primo grado e, precisamente:

a) prima della conclusione dell’udienza preliminare;

b) entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui manchi l’udienza preliminare. Ciò per la ragione che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione costituisce un meccanismo risolutivo delle questioni di competenza per territorio di carattere preventivo. Non si vede davvero come, allora, la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe potuto attivare uno strumento che era ormai, all’evidenza, precluso. La Corte d’appello di Catanzaro ha perciò correttamente deciso la questione nell’ambito della motivazione della sentenza impugnata.

2. Passando alle questioni che attengono alla responsabilità, per ragioni logiche, si ritiene di dovere esaminare per primo il ricorso di Valter Vendemini, il quale consta di un unico ulteriore secondo motivo. Esso è manifestamente infondato. I giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno ritenuto la responsabilità del Vendemini per il reato di riciclaggio a lui attribuito sulla scorta dei seguenti elementi di prova:

a) dopo un primo incontro del 09/12/2010, le trattative relative all’operazione erano intercorse esclusivamente tra il Barbieri e il Vendemini;

b) questi, recatosi presso l’hotel King Rose, aveva trasportato una prima volta (il 28/12/2010), all’interno di un borsone, circa € 600.000,00 in contanti (esattamente, € 597.260,00, come era risultato dal conteggio che era stato successivamente operato dal cassiere della banca Gianluca Biordi) che gli erano stati consegnato dal Barbieri presso lo stesso hotel fino alla banca in San Marino;

c) come aveva dichiarato lo stesso Vendemini, nel tornare a San Marino, egli aveva modificato il percorso stradale che percorreva di consueto per paura di essere fermato;

d) il Vendemini aveva assistito all’apertura del borsone e al conteggio del denaro da parte del Biordi, il quale aveva depositato quindi il denaro nelle casse della banca;

e) su incarico del Vendemini, Sandro Sapignoli, responsabile incaricato antiriciclaggio – al quale (e al presidente della banca Lucio Amati) il Vendemini aveva presentato il Barbieri come un albergatore di origini calabresi con precedenti penali risalenti e di poco conto –, dava ordine alla cassiera Barbara Santolini di aprire con urgenza un conto corrente intestato al Barbieri;

f) nell’aprire tale conto corrente, la Santolini, poiché era emerso un match dal sistema “Gianos”, lo riferiva al Sapignoli, il quale, dopo qualche minuto, le diceva di procedere ugualmente ad aprire il conto corrente, rassicurandola che il match era dovuto a vecchie condanne riportate dal cliente;

g) terminata la conta del denaro, il Biordi veniva incaricato dal Vendemini di versarlo sul conto corrente intestato al Barbieri;

h) la sera stessa, il Vendemini convocava nel suo ufficio Davide Zoffoli, consulente della banca addetto all’ufficio fidi, chiedendogli informazioni su come procedere per effettuare un’operazione di fido da concedere a Vincenzo Barbieri e garantita da un pegno su titoli di un terzo;

i) il giorno seguente (29/12/2010), il Vendemini sottoscriveva, in qualità di proponente e presentatore, un “modulo richiesta apertura nuovo rapporto” da inviare al comitato esecutivo della banca e, su indicazione del Sapignoli, riportava nelle note allo stesso modulo la dicitura: «esaminata la documentazione ricevuta, si richiede al CE in deroga a quanto previsto dal regolamento antiriciclaggio, l’apertura del c/c per corrispondenza»;

l) la stessa mattina del 29/12/2010, il Biordi, dopo avere visto che dal world check che era stato stampato il giorno prima il Barbieri risultava legato al clan di ‘ndrangheta “Mancuso” ed era stato arrestato nel giugno del 2009 per narcotraffico e trasferimento fraudolento di valori, si recava nell’ufficio del Sapignoli e, con tono di voce molto alternato, gli esprimeva il proprio risentimento per avere proceduto, su incarico del Vendemini, a versare un importo così elevato su un conto corrente intestato a un siffatto segnalato soggetto (il Barbieri), al che sopraggiungeva il Vendemini il quale rassicurava il Biordi, dicendogli che il Barbieri era un suo contatto personale e che, se fosse successo qualcosa, non sarebbe incorso in responsabilità;

m) il 03/12/2010, il Vendemini tornava presso l’hotel King Rose, Vincenzo Barbieri gli consegnava un altro borsone contenente € 702.930,00 in contanti, Vendemini tornava alla banca a San Marino e dava il borsone al Biordi dicendogli di contare il denaro e di versarlo sul conto corrente del Barbieri;

n) a seguito di ciò, il Biordi, tra l’altro, predisponeva una nota informativa sul sistema informatico nella quale esponeva che il conto corrente intestato a Vincenzo Barbieri era stato aperto su indicazione del Vendemini e che il Barbieri compariva nella lista world check;

o) dopo che lo Zoffoli e il Biordi si erano recati nell’ufficio di Lucio Amati per sconsigliarlo di approvare l’operazione, spiegandogli che era stato aperto un conto corrente a un soggetto con delle “pregiudizievoli”, gravi e recenti, legato alla criminalità, il Sapignoli e, soprattutto, il Vendemini, rassicuravano l’Amati sul Barbieri;

p) il 10/01/2011, il Vendemini comunicava al Sapignoli l’intenzione di aprire un nuovo conto corrente sul quale fare transitare le somme che erano state depositate sul conto corrente del Barbieri, consegnava al Sapignoli il documento d’identità del nuovo correntista Giorgio Galiano, e precisava che il Galiano avrebbe acquistato dei certificati di deposito per € 1.200.000,00 della durata di dodici mesi sui quali sarebbe stato costituito un pegno a garanzia del fido dello stesso importo che sarebbe stato concesso al Barbieri;

q) il materiale per l’istruttoria del fido veniva consegnato allo Zoffoli, con l’incarico di predisporre l’occorrente per l’operazione da sottoporre al consiglio di amministrazione della banca per l’approvazione;

r) il 14/01/2011, il Vendemini incontrava il Barbieri presso l’hotel King Rose e gli consegnava le ricevute del secondo versamento del 03/01/2011;

s) il 17/01/2011, il comitato esecutivo della banca, presieduto da Lucio Amati, dopo una breve relazione dello stesso Amati e del Vendemini, approvava l’apertura del conto corrente intestato al Barbieri e, terminata la riunione del comitato esecutivo, immediatamente dopo, il consiglio di amministrazione della banca approvava, dopo un’illustrazione da parte dello Zoffoli, l’affidamento di € 1.200.000,00 al Barbieri garantito da un pegno su certificati di deposito di pari importo costituito da Giorgio Galiano, oltre che un fido per carta di credito di € 20.000,00 sempre a Vincenzo Barbieri;

t) il 20/01/2011, Davide Zoffoli inviava un’e-mail ai dipendenti della banca riepilogativa di quanto era stato deliberato il 17/01/2011;

u) il 27/01/2011, Giorgio Galiano si recava presso la banca per aprire un conto corrente;

v) lo stesso 27/01/2011, dal conto corrente di Vincenzo Barbieri veniva emesso un ordine di bonifico di € 1.201.000,00 a favore di Giorgio Galiano, somma con la quale il Galiano sottoscriveva certificati di deposito con scadenza 21/01/2012 con un ordine che veniva controfirmato dal Vendemini;

z) a seguito del consiglio dato dalla specialista in antiriciclaggio Alessandra Pesaresi al presidente della banca Lucio Amati di inviare all’Agenzia di informazione finanziaria (AIF) una segnalazione di operazione sospetta, l’Amati decideva di bloccare l’operazione e il 31/01/2011 il consiglio di amministrazione della banca sospendeva il perfezionamento della pratica di affidamento – facendo riferimento all’arresto del Barbieri il 26/01/2011 – e il Sapignoli inviava all’AIF la comunicazione di operazione sospetta. Il Collegio reputa che, col ritenere, sulla base degli elementi sopra indicati, che il Vendemini avesse commesso una condotta di riciclaggio, i giudici del merito non siano incorsi in alcuna violazione di legge né in alcuna contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, atteso che dagli stessi elementi emerge:

a) sia l’integrazione della fattispecie legale del riciclaggio, atteso che i depositi in banca delle somme di provenienza illecita (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259485-01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253795-01; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Argiri Carrubba, Rv. 242372-01), il trasferimento di tali somme sul conto corrente di un altro soggetto (il Galiano) e l’utilizzazione delle stesse per l’acquisto di certificati di deposito sui quali veniva costituito un pegno a garanzia del fido concesso all’autore del reato presupposto si devono ritenere costituire condotte certamente idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro;

b) sia la commissione di tali condotte da parte del Vendemini, atteso che delle stesse condotte l’imputato risulta essere in parte l’autore materiale e in parte, in ogni caso, in tutta evidenza, il “regista”. Anche la motivazione dell’elemento psicologico della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme e della consapevolezza e volontà di compiere delle operazioni di ostacolo all’identificazione di tale provenienza risulta del tutto priva di vizi sia giuridici sia logici, atteso che tale dolo generico è stato logicamente desunto dalla Corte d’appello di Catanzaro:

a) dal prelevamento e dal deposito in contanti del denaro, oltre che dal traporto di esso a San Marino mediante un rischioso viaggio in automobile;

b) dal fatto che a un bancario di alto livello come il Vendemini non poteva certo sfuggire come l’operazione mirasse a sostituire il denaro di provenienza delittuosa (versandolo sul conto corrente intestato al Barbieri; trasferendolo sul conto corrente intestato al terzo Galiani, così modificandone la titolarità formale; impiegando il saldo attivo del conto corrente di tale terzo per l’acquisto di titoli, così modificando anche la “consistenza” del bene; concedendo un fido al Barbieri garantito dal pegno sui titoli intestati al Galiano, così che il denaro “tornasse” al Barbieri ormai esente dalla sua possibile riferibilità a delitti);

c) dall’assenza di un’altra possibile spiegazione logica, se non quella della dissimulazione dell’origine delittuosa, del perché il Barbieri necessitasse di un finanziamento quando disponeva già della somma in contanti;

d) dal fatto che il Vendemini era consapevole dell’esito negativo delle ricerche in world check. La motivazione della sentenza impugnata si deve pertanto ritenere esente da censure formulabili in questa sede e resiste, comunque, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente a proposito delle quali si osserva che:

a) posto che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiede l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Argiri Carrubba, Rv. 242374-01), si deve ritenere che, col reputare che le somme depositate presso il “Credito Sammarinese” provenissero dall’attività di traffico internazionale illecito di sostanze stupefacenti per il quale Vincenzo Barbieri era stato condannato in via definitiva, i giudici del merito abbiano interpretato secondo logica gli acquisiti elementi di fatto che sono stati sopra indicati;

b) le doglianze in punto di consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme e di consapevolezza e volontà di compiere delle operazioni di ostacolo all’identificazione di tale provenienza appaiono dirette a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori, il che, a fronte di una motivazione della Corte d’appello di Catanzaro che, come si è detto, risulta esente da contraddizioni e da manifeste illogicità, non è possibile fare in questa sede;

c) le doglianze in punto di attribuzione delle specifiche condotte di deposito delle somme del Barbieri, di apertura del conto corrente dello stesso, di apertura del conto corrente del Galiano e di concessione al Barbieri del finanziamento garantito dal pegno sui titoli intestati al Galiano sono manifestamente infondate perché non considerano che il fatto che l’imputato possa non essere stato l’autore materiale delle suddette condotte o che le stesse necessitassero della cooperazione di altri soggetti interni alla banca e non esclude che gli acquisiti elementi di fatto siano stati del tutto logicamente interpretati dai giudici del merito nel senso che il Vendemini è stato il “regista” dell’intera operazione di dissimulazione dell’origine delittuosa del denaro del Barbieri, senza che tale conclusione si possa ritenere inficiata da effettivi travisamenti delle prove;

d) come risulta dalla pag. 47 della sentenza di primo grado, che il Vendemini aveva ricevuto un compenso dal Barbieri e aveva chiesto un compenso al Galiano era stato dichiarato da Domenico Lubiana come circostanze che gli erano state riferite dal Galiano;

e) la doglianza secondo cui l’imputato, quale direttore generale della banca, avrebbe avuto «poteri […] limitati e subalterni», come risulterebbe anche dal documento “poteri di firma del Credito Sammarinese”, si scontra, ancora una volta, con il fatto che gli acquisiti elementi di fatto si devono ritenere essere stati del tutto logicamente interpretati dai giudici del merito nel senso che il Vendemini, come detto, era risultato essere stato il “regista” dell’intera operazione di dissimulazione dell’origine delittuosa del denaro, certamente dotato, quale direttore generale della banca, alla stregua degli stessi elementi, di un evidente potere di iniziativa e proposizione della stessa operazione, a prescindere anche dal fatto che alcuni passaggi di tale operazione possano avere richiesto l’approvazione di organi a lui sovraordinati;

f) come è stato condivisibilmente ritenuto dalla Corte d’appello di Catanzaro, il fatto che il Vendemini possa avere agito con l’appoggio di altri soggetti interni al “Credito Sammarinese”, l’eventuale corresponsabilità di questi soggetti non incide sulla responsabilità del Vendemini né rende contraddittoria o illogica l’affermazione della stessa.

3. Si deve ora passare al ricorso di Giorgio Galiano. 3.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si deve anzitutto ribadire che, come si è visto esaminando il secondo motivo del ricorso di Valter Vendemini, il deposito, da parte dello stesso Vendemini, delle somme di provenienza delittuosa del Barbieri, diversamente da quanto è affermato dal ricorrente, integra il delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, cit.; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, cit.; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, cit.;

Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 2009, Argiri Carrubba, cit.). In secondo luogo, sempre con riguardo all’elemento oggettivo del reato, si deve ritenere che le condotte del Galiano di collocazione, il 28/12/2010, del borsone contenente circa € 600.000,00 nell’autovettura del Vendemini, di apertura di un conto corrente a proprio nome sul quale fare transitare la somma di € 1.200.000,00 che era presente sul conto corrente del Barbieri e di acquisto di certificati di deposito per lo stesso importo da costituire in pegno a garanzia del finanziamento da concedere al Barbieri configurino un contributo concorsuale apportato dallo stesso Galiano a un’operazione evidentemente idonea a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro posseduto dal Barbieri e a integrare, perciò, il reato di riciclaggio.

Quanto all’elemento psicologico di tale reato, premesso che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il riciclaggio è un reato a dolo generico e non a dolo specifico, la motivazione della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme e della consapevolezza e volontà di compiere delle operazioni di ostacolo all’identificazione di tale provenienza risulta del tutto priva di vizi sia giuridici sia logici, atteso che tale dolo generico è stato logicamente desunto dalla Corte d’appello di Catanzaro dal fatto che le suindicate condotte del Galiano, che era anche genero del Barbieri, implicavano logicamente la conoscenza, oltre che della provenienza delittuosa del denaro – evincibile anche dalle modalità del trasporto dello stesso in contanti in una banca estera sull’automobile di un terzo (il Vendemini) – anche della complessiva operazione posta in essere, la quale rendeva palese la sua finalizzazione a fare tornare al Barbieri le somme di denaro sotto forma di un finanziamento in apparenza lecito. 3.2.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo all’analoga problematica che si pone con riguardo al reato di ricettazione, la Corte di cassazione ha chiarito – affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità – che, ai fini della configurabilità dello stesso reato, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01;

Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l’estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594-01;

Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01). La Corte d’appello di Catanzaro ha rispettato tali principi, i quali, attesa l’analogia della problematica che si pone, quanto alla prova dell’estraneità dell’imputato al delitto presupposto, con riguardo ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, si devono ritenere applicabili anche in relazione a quest’ultimo. La Corte d’appello di Catanzaro ha anzitutto rappresentato che il Galiano aveva dedotto che il denaro che era stato depositato dal Barbieri nella banca sammarinese proveniva da un traffico illecito di sostanze stupefacenti che era stato commesso da entrambi solo dopo essere stato condannato per tale reato.

In secondo luogo, la Corte d’appello di Catanzaro ha evidenziato come tutte le trattative con la banca sammarinese per l’effettuazione dell’operazione in questione fossero state condotte dal solo Barbieri, il che induceva a ritenere che l’unico titolare delle somme oggetto della stessa operazione fosse, appunto, il Barbieri. Il Collegio reputa che, con tali argomentazioni, la Corte d’appello di Catanzaro abbia non illogicamente ritenuto non credibile la deduzione del Galiano secondo cui le somme oggetto della suddetta operazione provenivano da un delitto al quale egli aveva specificamente concorso, con la conseguenza che la conclusione della stessa Corte d’appello secondo cui non era emersa la prova che il Galiano aveva concorso nel delitto presupposto si deve ritenere conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione che si sono rammentati sopra.

Né sussiste la denunciata contraddittorietà della motivazione, atteso che la consapevolezza della provenienza delittuosa di denaro o di un bene non implica che si sia concorso nel reato dal quale lo stesso denaro o bene provengono. 3.3. Il quarto motivo non è consentito. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. Del Papa, Rv. 276288-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di cinque anni di reclusione ed € 6.000,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale