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Sentenza — n. 9026/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses attempted acceptance charge due to prior depenalization of the underlying forgery offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9026/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for acceptance of stolen goods. The defendant argued that the underlying crime of forgery was depenalized in 2016, negating the necessary prerequisite for acceptance. The court agreed, ruling that since the forgery was no longer a crime at the time of receipt, the acceptance charge could not be sustained.

Regesto Legislator

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d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016; abolitio criminis del reato presupposto impedisce l'integrazione del reato derivato di ricettazione quando la condotta di ricezione avviene successivamente alla depenalizzazione.

Parole chiave

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acceptance of stolen goods abolition of crime forgery of negotiable instruments prerequisite offense retroactive depenalization riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsificazione di valori di bollo ufficiali azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016
Può,dunque, essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché il delitto presuppostonon è più previsto come reato.
artt. 485, 648 cod. pen.
violazione di legge (artt. 485, 648 cod. pen.): il reato di ricettazione sarebbe insussistente in quanto mancherebbe il reato presupposto; invero la clonazione dell'assegno- non trasferibile - era stata depenalizzata con d.lgs n.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
art. 2 cod. pen.
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo aisensi dell'art. 2 cod.
art. 648 cod. pen
violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione; 2.3.violazione di legge (artt.
art. 2 cod. pen
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo aisensi dell'art. 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859
Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 –01).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Amosi Antonio nato adAversa il 11/09/1995 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Antonio Amosi per avere ricevuto un assegno riferibile a Steger Paolo Maria; nel corpo della motivazione si specificava che si trattava di un assegno “clonato” perché la persona offesa titolare del conto non lo aveva mai emesso ed il titolo originale si trovava ancora all'interno del carnet in suo possesso; l’assegno clonato era stato negoziato daAntonio Amosi in data 27 giugno 2017 che , in questo modo, avevalucrato la somma di cinquemilacinquecento euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Antonio Amosi che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 485, 648 cod. pen.): il reato di ricettazione sarebbe insussistente in quanto mancherebbe il reato presupposto; invero la clonazione dell'assegno- non trasferibile - era stata depenalizzata con d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016: poiché la condotta illecita, relativa ad un assegno non trasferibile, risale al giugno 2017, il reato presupposto non sussiste; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione; 2.3.violazione di legge (artt. 62-bise 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatori ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondatoe, pertanto , deve essere accolto. 1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento di reato. Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni non trasferibili (come quello in esame di importo superiore ai mille euro) attraverso “clonazione”, risultava depenalizzato ad opera del d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumatanel giugno 2017, dunque successivamente alla depenalizzazione , (c) non vi sono elementi per ritenere che la clonazionedell’assegno non trasferibile – reato presupposto della ricettazione - fosse precedent e all’intervento di depenalizzazione.

Emerge,cioè, che la condotta di falsificazione è stata consumata quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’abolitio criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema dell’abolitio criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo aisensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre:

Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 –01). Tale giurisprudenza, che affronta il tema dell’incidenzadell’abolitio criminis del reato presupposto sulreato derivato di ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato. 1.2. Può,dunque, essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché il delitto presuppostonon è più previsto come reato. 1.3.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchèil fatto non sussiste. Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere este