Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of interest against non-appealable act of returning files.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the challenged order returning files to the prosecutor was not subject to appeal. The defense argued the order was abnormal due to a completely new fact emerging during the trial, but the court held such procedural acts do not affect the merits or the defendant's rights. Consequently, the appeal lacked legal interest and was rejected, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An order by the investigating judge to return files to the prosecutor for a different fact is not appealable for lack of interest and cannot be challenged for abnormality as it does not prejudice the defendant's rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: KHALJI MALANGIAN nato il 01/01/1999 avverso l'ordinanza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine, con ordinanza del 24 ottobre 2025, restituiva al pubblico ministero gli atti del procedimento nei confronti di Khalji Malangian, imputato del reato di occupazione abusiva, ritenendo essere emerso all’esito del giudizio abbreviato un fatto diverso rispetto a quello contestato.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Giunchi, deducendo violazione di legge in quanto, il giudice, esaurita la discussione, aveva emesso un provvedimento abnorme posto che, a sèguito delle dichiarazioni rese dall'imputato, era emerso come il pubblico ministero aveva contestato un fatto completamente nuovo rispetto a quello emerso dalla comunicazione della notizia di reato sia in relazione al momento consumativo che con riguardo al luogo abusivo della presunta occupazione. Non si rientrava, pertanto, nel concetto di fatto diverso di cui all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. così che il giudice avrebbe dovuto inevitabilmente emettere sentenza di assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare sèguito non è impugnabile, per carenza di interesse, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, trattandosi di provvedimento meramente processuale, non incidente sul merito della regiudicanda, sulla competenza del giudice o sullo "status libertatis" del giudicabile, e tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato (Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, dep. 2020, Benza, Rv. 279142 - 02).
Peraltro, è stata anche esclusa la possibilità di impugnare l'ordinanza o la sentenza di restituzione degli atti al P.M. sotto il profilo della abnormità; invero si ricorda che non è impugnabile, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento disponga la trasmissione degli atti al P.M. per diversità del fatto (Sez. 3, n. 17197 del 25/03/2010, Mangione, Rv. 246988 - 01). L'applicazione dei sopra esposti princìpi al caso in esame comporta riconoscere ed affermare che l'imputato non aveva legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento come quello di restituzione degli atti da parte del G.I.P. al pubblico ministero che non determina alcun pregiudizio nei suoi confronti rimanendo inalterato il diritto a difendersi nell’eventuale successivo giudizio che abbia ad oggetto il fatto diverso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle