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Sentenza — n. 8840/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claims regarding the denial of generic mitigating circumstances were manifestly unfounded. The appellate court had correctly assessed the defendant's apical role and the multiplicity of crimes, prioritizing these factors over her conduct. Consequently, the court upheld the reduced sentence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged failure to grant generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court's evaluation of the defendant's role and the gravity of the facts is not illogical and adequately considers the arguments presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances apical role in crime manifestly unfounded appeal procedural costs inadmissibility declaration pena statutaria riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to Carafa, deducendo violazione dell’art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO FLORA nato a NAPOLI il 20/07/1966 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 Aprile 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4 gennaio 2018, riduceva la pena inflitta all'imputata D'Onofrio Flora, in ordine al reato di associazione a delinquere e vari delitti fine alla stessa ascritti, in anni 3, mesi 4 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, avv.to Carafa, deducendo violazione dell’art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo errato il giudice di appello nell’omettere di valutare adeguatamente a detti fini la corretta condotta tenuta dall’imputata e la sostanziale ammissione degli addebiti da parte della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la Corte di appello di Napoli, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, ha rilevato come il beneficio richiesto non potesse essere concesso in ragione della molteplicità delle condotte accertate e del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella consumazione dei fatti, con valutazione che, in quanto priva di qualsiasi illogicità o profilo di violazione di legge appare del tutto priva dei lamentati vizi.

Del resto va ricordato che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01).

E, nel caso in esame, il giudice di appello ha, con evidenza, ritenuto le considerazioni sulla gravità dei fatti e sul ruolo apicale svolto dall'imputata nelle fasi della consumazione prevalenti rispetto al comportamento processuale della stessa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos