Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding mafia group membership evidence despite prior annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the defense's appeal against a detention order issued by the Lecce Review Tribunal. The defense argued that the tribunal's assessment of mafia group membership was speculative and failed to verify corroboration, relying on a prior annulled decision. The court ruled that the detention order was valid because the review tribunal properly evaluated new testimonies from a justice collaborator and a specific intercepted message, which together sufficiently updated the evidence of the defendant's active role in the criminal group beyond the date of the previous annulment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The court held that a detention order based on mafia group membership remains valid if the reviewing tribunal integrates new corroborating evidence, such as specific testimonies and intercepted communications, to establish the defendant's concrete operational role within the group, even when such evidence updates facts previously covered by an annulled judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: PODO ANDREA nato a MONTERONI DI LECCE il 01/08/1977 avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to Lucia Longo anche in sostituzione dell’avv.to Savoia Antonioche ha concluso riportandosi al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza in data 25 settembre 2025, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce datata 8 novembre 2024, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Podo Andrea indagato del reato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, c.d. gruppo Penza.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, avv.to Savoia, deducendo violazione dell’art. 606 lett.
c) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; difatti, il Tribunale del riesame di Lecce, giudicando in sede di rinvio, si era limitato ad una elencazione degli elementi indiziari del tutto congetturale priva di qualsiasi armonizzazione coerente e non idonea ad integrare i vizi rilevati dalla sentenza di annullamento. Il giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere ritenendo non provata la circostanza che il ricorrente e la sua attività aziendale fosse riconducibile al capo mafia Marco Penza posto che l'imputato aveva da sempre svolto detta attività.
Inoltre, non poteva ritenersi idonea a sostenere il giudizio di gravità indiziaria la dichiarazione accusatoria riportata nell'ordinanza impugnata e resa dal collaboratore di giustizia Stella perché generica e non riscontrate da alcun elemento. Nel caso di specie era stata omessa qualsiasi verifica della chiamata in correità e la ricerca dei necessari riscontri esterni cosicché doveva ritenersi difettare un adeguato quadro probatorio a carico del ricorrente in ordine alla sua supposta partecipazione ad una consorteria criminale di stampo mafioso.
3. Con motivi aggiunti la difesa deduceva ancora violazione dell’art. 192 in relazione all’art. 606 lett b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla valutazione della gravità indiziaria lamentando che nel provvedimento impugnato il Tribunale aveva riproposto le stesse argomentazioni del provvedimento in precedenza annullato e non aveva tenuto conto del significato alternativo delle conversazioni intercettate che esponeva e che portavano ad escludere il coinvolgimento del Penza nell’azienda del ricorrente. Inoltre si esponeva che, dalle dichiarazioni del collaboratore Stella, emergeva l’assoluta autonomia del Podo rispetto ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Ed invero, il giudice del riesame chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio sull’appello del pubblico ministero, dopo avere lungamente esposto tutti gli elementi che dovevano far ritenere integrato un quadro di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione mafiosa dell’imputato, soggetto già condannato per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod.pen., sottolineava come a carico del ricorrente erano state rese dichiarazioni gravemente accusatorie da parte di un collaboratore di giustizia, Cristian Stella, il quale aveva riferito che, almeno fino a tutto l'anno 2022, l'imputato aveva mantenuto costante la sua appartenenza al gruppo Penza essendo stato altresì presente alle riunioni dello stesso consesso criminale.
Inoltre, lo Stella riferiva altresì una circostanza specifica riguardante proprio il Podo il quale, in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza cautelare a fine 2024, aveva confidato ad alcuni codetenuti di avere avuto particolare fortuna per il mancato rinvenimento di un apparecchio telefonico e di un messaggio che faceva riferimento ad altro coindagato. Così operando, il giudice del riesame, pur essendosi ampiamente ed eccessivamente dilungato nell'esposizione di una serie di elementi che riguardavano un periodo già coperto dal giudicato di colpevolezza riguardante i fatti commessi dallo stesso Podo sino a giugno del 2021, ha comunque attualizzato l'inserimento punibile dell’indagato nel clan mafioso anche oltre la data della sentenza di primo grado del giudizio nel quale è stata pronunciata l'affermazione di responsabilità ex art. 416-bis cod. pen.Si deve ritenere così integrata la valutazione -censurata dalla Corte di Cassazione - sia in punto operatività del gruppo mafioso che con riferimento all'inserimento nello stesso del ricorrente con un ruolo concreto ed operativo, estrinsecatosi nella partecipazione alle riunioni nonché nella interlocuzione con altri soggetti coinvolti nelle medesime attività criminali.
Invero, non va dimenticato che la sentenza di annullamento aveva già segnalato che, nel luglio del 2021, era stata rinvenuta una missiva diretta dal capo Penza ad altro soggetto nella quale si faceva riferimento alla operatività di un gruppo a lui riferibile cosicché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sopravvenute risultano effettivamente idonee ad integrare un elemento di prova atto ad attualizzare l'operatività della cosca ed al contempo risultano anche riscontrate da altri elementi, quali la suddetta missiva che proprio la pronuncia di annullamento aveva ritenuto significativa maancora eccessivamente isolata ai fini del giudizio di gravità indiziaria.
2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria