Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8817/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate plea bargain sentencing are inadmissible due to the consensual nature of the agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8817/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by De Luca and Esposito inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The appellants argued for legal qualification errors and excessive penalties, but the court held that such challenges are barred once the plea agreement is judicially confirmed. This decision reinforces that parties cannot unilaterally modify the agreed-upon sentence unless it is proven illegal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the sentencing measure within a plea bargain are inadmissible because the agreement implies a waiver of further objections, except for proven illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible cassation consensual sentencing waiver of objections appellate plea agreement motivi di cassazione nullità delle intese annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
110, 81, 56, 629 cpv., 416-bis.1 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi
Con riferimento al ricorso nell'interesse di Esposito lo stesso è parimenti inammissibile in presenza di pena non illegale, come tale non sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.De Luca Antonio, n. a Napoli il 14/05/1969 rappresentato ed assistito dall'avv. Fabio Greco, di fiducia 2.Esposito Salvatore, n. a Napoli il 06/12/1982 rappresentato ed assistito dall'avv. Paolo Piccolo, di fiducia avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 23/01/2025, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati imputati nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 56, 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, Antonio e Salvatore Esposito, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo, con unico motivo, ha lamentato l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'altrettanto erronea applicazione del reato continuato, chiedendo l'annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, previa rideternninazione della pena; il secondo, anch'egli con un unico motivo, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'irrogato trattamento sanzionatorio, a suo dire illegale.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata anche con riferimento alla misura della stessa applicata a titolo di continuazione, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, e questo in ragione della natura consensualistica dell'istituto e della sua oggettiva funzione deflattiva (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 3.1.

In particolare, con riferimento al ricorso nell'interesse di De Luca va ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). 3.2.

Con riferimento al ricorso nell'interesse di Esposito lo stesso è parimenti inammissibile in presenza di pena non illegale, come tale non sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così