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Ordinanza — n. 8815/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentencing dismissed for improper grounds and lack of qualified counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both cassation appeals inadmissible, dismissing Francesco Buanno's claim regarding the plea-bargain formation and Luigi Iadicicco's challenge to sentencing. Buanno argued for acquittal based on procedural violations, while Iadicicco contested the imposed sentence without legal representation. The Court ruled that plea-bargain appeals are strictly limited to specific procedural defects regarding consent and that appeals must be signed by qualified defense attorneys.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against plea-bargain judgments are admissible only for specific defects in consent or judicial deviation, and must be signed by qualified defense counsel under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeals qualified defense counsel procedural inadmissibility sentencing review cassation grounds commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso proposto da Luigi Iadicicco è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Francesco Buanno lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Luigi Iadicicco è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018
272010-01; Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1) Francesco Buanno nato a Caserta il 23/07/1985 2) Luigi Iadicicco nato a Marcianise il 01/04/1973 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Buanno e Luigi Iadicicco, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 10 settembre 2025 con cui la Corte di appello di Napoli ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni e porto d'arma.

2. Francesco Buanno lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.3. Luigi Iadicicco deduce, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge nonché carenza ed erroneità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso proposto dal Buanno è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie. Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).

5. Il ricorso proposto da Luigi Iadicicco è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01; Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 febbraio 2026 Il Con-slgrye