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Sentenza — n. 8761/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8761/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, parzialmente riformando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 agosto 2025, ha confermato la misura degli arresti domiciliari che era stata applicata al ricorrente in relazione al reato di rapina aggravata di cui al capo A della imputazione provvisoria, qualificando i fatti come furto aggravato di una autovettura ed, inoltre, annullando il provvedimento genetico in relazione al reato di lesione personale di cui al capo B.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8761/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E’ preliminare ad ogni altra valutazione rilevare che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando agli atti che il ricorrente, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, emesso il 6 febbraio 2026, è stato rimesso in libertà in relazione al procedimento di che trattasi.

Parole chiave

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indagine per furto sequestro di mezzi di prova assunzione di prove a titolo cautelare difetto di legittimazione del ministero pubblico accertamento insufficiente dei fatti fermo di polizia
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: CAMPO JOELE nato a GIARRE il 27/02/2007 avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari disponendo la rimessione in libertà di Campo Joele, se non detenuto per altra causa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, parzialmente riformando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 agosto 2025, ha confermato la misura degli arresti domiciliari che era stata applicata al ricorrente in relazione al reato di rapina aggravata di cui al capo A della imputazione provvisoria, qualificando i fatti come furto aggravato di una autovettura ed, inoltre, annullando il provvedimento genetico in relazione al reato di lesione personale di cui al capo B.

2. Ricorre per cassazione Joele Campo, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la perdita di efficacia della misura e comunque la violazione delle prerogative difensive per il mancato inoltro al medesimo Tribunale – e, prima ancora, al Giudice per le indagini preliminari - dei files, dei fotogrammi relativi alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del bar ove sarebbero avvenuti i fatti e nemmeno della annotazione di polizia giudiziaria relativa alla visualizzazione delle immagini, a nulla valendo che la conformità tra quanto inoltrato al Giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura e quanto trasmesso dal primo giudice al Tribunale 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo dell’indagato da parte del Giudice per le indagini preliminari;

3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ preliminare ad ogni altra valutazione rilevare che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando agli atti che il ricorrente, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, emesso il 6 febbraio 2026, è stato rimesso in libertà in relazione al procedimento di che trattasi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna ulteriore statuizione, non potendo imputarsi al ricorrente la sopravvenuta causa di inammissibilità dell’impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cos