Sentenza — n. 8751/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanzadel 4 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Avellinoha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 1 settembre 2025 nei confronti di Vincenzo Califano. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza i l difensor e dell’indagato , deducendo, con un unico motivo, un vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 324, comma 6, cod. proc. pen., 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 celebrata dal Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del riesame. Si deduce che l'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 non risulta essere stato notificato all'indagato comportando la nullità dell'ordinanza impugnata.Si specifica che la richiesta di riesame non è stata presentata personalmente dall’indagato, bensì tramite il difensore di fiducia, ma che, come previsto dall'art. 309, comma 9,cod. proc. pen., l’indagatoavrebbe potuto, durante l'udienza, allegare elementi utili per la decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8751/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza i l difensor e dell’indagato , deducendo, con un unico motivo, un vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 324, comma 6, cod. proc. pen., 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 celebrata dal Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del riesame. Si deduce che l'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 non risulta essere stato notificato all'indagato comportando la nullità dell'ordinanza impugnata.Si specifica che la richiesta di riesame non è stata presentata personalmente dall’indagato, bensì tramite il difensore di fiducia, ma che, come previsto dall'art. 309, comma 9,cod. proc. pen., l’indagatoavrebbe potuto, durante l'udienza, allegare elementi utili per la decisione.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Califano Vincenzo, nato a Paganiil 20/09/1982 rappresentato ed assistito dall’avv. Giovanni Pentangelo - di fiducia avverso l’ordinanza del 04/11/2025 del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; udito il Sostituto Procuratore generale,Lidia Giorgio che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; udito il difensore dell’indagato, Avv. Giovanni Pentangelo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanzadel 4 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Avellinoha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 1 settembre 2025 nei confronti di Vincenzo Califano.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza i l difensor e dell’indagato , deducendo, con un unico motivo, un vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 324, comma 6, cod. proc. pen., 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 celebrata dal Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del riesame. Si deduce che l'avviso di fissazione dell'udienza del 4 novembre 2025 non risulta essere stato notificato all'indagato comportando la nullità dell'ordinanza impugnata.Si specifica che la richiesta di riesame non è stata presentata personalmente dall’indagato, bensì tramite il difensore di fiducia, ma che, come previsto dall'art. 309, comma 9,cod. proc. pen., l’indagatoavrebbe potuto, durante l'udienza, allegare elementi utili per la decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Dall'esame degli atti del fascicolo processuale trasmesso a questa Corte,che risulta consentito essendo dedotta una violazione di leggeprocessuale, la cui soluzione dipende dall'esame diretto degli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), emerge che Vincenzo Califano– pur non avendo diritto all’avviso della data di fissazione dell'udienzacome stabilito dall’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. in quanto la richiesta di riesame è stata presentata dal difensore -ha ricevuto personalmente (“nelle proprie mani”)l’avviso di fissazione dell’udienza fissata il giorno 4 novembre 2025 dinanzi al Tribunale di Avellino, come certificato dal verbale di notifica redatto in data 3 novembre 2025 dagli agenti della Compagnia “Casalnuovo di Napoli” della Guardia di Finanza.
6. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am