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Ordinanza — n. 8747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate settlement sentences are inadmissible if they cite waived penalty or mitigation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Casto and Scattamaglia inadmissible de plano under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged the appellate court's sentence reduction and denial of generic mitigating circumstances following a settlement agreement. The court ruled that since the parties had waived specific grounds regarding penalty quantification and mitigation in the settlement, these arguments cannot be re-litigated in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against appellate judgments based on settlement agreements are inadmissible if they raise grievances regarding matters expressly waived by the parties in the agreement.

Parole chiave

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settlement agreement waived grounds inadmissible appeal penalty reduction generic mitigation de plano inadmissibility appellate reform motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 31/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod.
Art. 610 c.p.p.
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 31/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Casto Danilo, nato il 09/05/1983 a Siracusa 2.Scattamaglia Ignazio Luca, nato il 10/08/1981 a Catania avverso la sentenza della Corte di appello di Catania emessa il 31/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Catania, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 21/10/2024, ha rideterminato la pena nei confronti di Danilo Casto e Luca Ignazio Scattamaglia in ordine ai reati loro ascritti nei termini indicati nell'accordo.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori, denunciando vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Casto ha censurato, con unico motivo, l’eccessività della pena inflitta. 2.2. Scattamaglia ha censurato, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena inflitta.

3. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto le impugnazioni sono state proposte per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01). Gli odierni ricorrenti non possono dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi –quelli aventi ad oggetto la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche – cui avevano rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2