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Ordinanza — n. 8746/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant waived specific sentencing grounds in the settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The defendant, Tommaso D'Addio, challenged a second-instance sentence that redefined penalties based on a settlement agreement reached with the prosecution. The court ruled that since the parties had previously waived certain grounds regarding Article 129 of the Code, the defendant cannot now raise generic defects in the reasoning related to those waived points.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a second-instance judgment rendered pursuant to a settlement agreement is inadmissible if it reiterates grievances that the parties have already waived in the agreement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement waiver second instance sentencing procedural defect waiver Article 610 criminal procedure motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 21/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'odierno ricorrente non può dunque denunciare (peraltro in maniera del tutto generica) vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
art. 599 - bis cod. proc. pen
Con sentenza del 21/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod.
art. 129 cod. proc. pen
L'odierno ricorrente non può dunque denunciare (peraltro in maniera del tutto generica) vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'Addio Tommaso, nato il 16/06/1998 a Cerreto Sannita avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 21/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-biscod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 30/01/2025, ha rideterminato la pena nei confronti di Tommaso D'Addio in ordine al reato a lui ascritto nei termini indicati nell'accordo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte nei confronti della sentenza resa –come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599 - bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01). L'odierno ricorrente non può dunque denunciare (peraltro in maniera del tutto generica) vizi di motivazione relativi a motivi – quelli aventi ad oggetto la possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Co