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Ordinanza — n. 8745/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the 45-day appeal deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8745/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline. The appellant challenged a second-instance conviction regarding criminal responsibility and sentencing aggravations, but the appeal was submitted on December 11, 2025, exceeding the November 27, 2025, cutoff. The court ruled that the 15-day extension for absent defendants did not apply since the first trial proceeded under an abbreviated procedure where the defendant was not legally considered absent.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, ultima parte cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day term following the deposit of the appellate court's reasoning, and the 15-day extension for absent defendants does not apply when the first instance was conducted via abbreviated procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration abbreviated criminal procedure absent defendant extension late filing de plano istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il termine per l'impugnazione era di giorni 45 giusto il disposto dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Non può, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame l'aumento del termine per l'impugnazione di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell'art.
Art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen.
Invero, il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste dall'art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza è stata pronunciato all'udienza del 15/07/2025 e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2025 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo.
Art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell'art. 420, comma 2-tercod.
Art. 610, comma 5-bis, ultima parte cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Mauro Romualdo, nato il 10/12/1994 a Cefalù avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 15/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15/07/2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 04/12/2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva condannato Romualdo Del Mauro alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui ascritti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione sull’affermazione della penale responsabilità, sul riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto tardivo. Invero, il giudizio di appello si è svolto nelle forme previste dall'art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza è stata pronunciato all'udienza del 15/07/2025 e la motivazione è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2025 entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo. Il termine per l'impugnazione era di giorni 45 giusto il disposto dell'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. e decorreva, ai sensi del comma 2, lett. c), dalla scadenza del termine indicato in sentenza per il deposito della motivazione, dunque nel caso in esame dal 13/10/2025. Il termine per il ricorso è quindi scaduto il 27/11/2025. Il ricorso per cassazione è stato invece depositato l'11/12/2025 e dunque oltre il suddetto termine. Non può, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame l'aumento del termine per l'impugnazione di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza; ciò in quanto in primo grado si è proceduto con rito abbreviato il ché esclude, per il disposto dell'art. 420, comma 2-tercod. proc. pen., che l'imputato possa essere considerato assente in questo procedimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026