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Sentenza — n. 8649/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of repentance and continued criminal contacts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Salerno Court's detention order inadmissible. The defense argued that the lower court erred by relying on outdated criminal history and ignoring the defendant's relocation, while the prosecution contended the defendant maintained dangerous contacts with victims despite the new measure. The Court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical, based on shared experience, and free from correctable defects.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275, 299, 606, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that a detention order is not subject to cassation review if the lower court's reasoning is logical, based on shared experience, and free from defects, even when the defense challenges the relevance of prior convictions or the impact of relocation.

Parole chiave

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detention order review procedural inadmissibility risk assessment criteria criminal history relevance relocation measure impact logical reasoning standard shared experience basis precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 274 c.p.p.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel súo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 275 c.p.p.
Art. 299 c.p.p.
pen.; nel dettaglio, assume la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza del tribunale del riesame impugnata, il Tribunale di Salerno, nel sostituire ai sensi dell'art. 299 cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 299 cod. proc. pen
pen.; nel dettaglio, assume la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza del tribunale del riesame impugnata, il Tribunale di Salerno, nel sostituire ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività ove il fatto sia contestato con l'aggravante del metodo mafioso ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola
Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli
275786 - 01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv.
Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato
275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE Francesco, nato a Napoli il 09/12/1970, rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Russo - di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno emessa in data 18/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito il difensore, il quale ha insistito nel ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/09/2025 il Tribunale di Salerno in funzione di tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Gentile, con quella della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di usura aggravata, tentata estorsione aggravata ed esercizio abusivo di attività di finanziamento.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; nel dettaglio, assume la difesa che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza del tribunale del riesame impugnata, il Tribunale di Salerno, nel sostituire ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, si era fondato non soltanto sul decorso del tempo, ma anche su una valutazione di non allarmante pericolosità dell'imputato e sull'allontanamento dello stesso dal territorio campano di provenienza, e quindi dal circuito delinquenziale già di appartenenza, attraverso una delocalizzazione di quasi 1000 km; secondo la difesa, inoltre, sarebbe fuorviante il richiamo del tribunale del riesame ai precedenti penali del Gentile, con riferimento in particolare alla recente condanna del 2024 per reati associativi, essendo relativa a fatti risalenti, avvenuti tra la fine del 2007 e l'agosto del 2008, e relativi ad un breve lasso temporale; aggiunge la difesa che, in tale vicenda giudiziaria, il Gentile era stato assolto già in primo grado dall'unica condotta estorsiva che gli era stata contestata e che, successivamente a tale condanna, non aveva più avuto rapporti con il clan già di appartenenza; osserva altresì la difesa che la pericolosità sociale del Gentile non può essere desunta in modo automatico, come farebbe il provvedimento impugnato, dall'imputazione per reati di criminalità organizzata, tenuto anche conto che successivamente alla condanna per il reato associativo egli annovera un solo precedente penale per un reato di ricettazione consumato nel 2009 (come si desume dall'allegato certificato del casellario giudiziale); si segnala, infine, il corretto comportamento tenuto dall'imputato nel corso della detenzione domiciliare e l'insussistenza del rischio, paventato nell'ordinanza impugnata, che, collocato agli arresti domiciliari, possa contattare le persone offese vittima di usura, concludendo quindi per l'insussistenza di attuali esigenze cautelari di gravità tale da non poter essere affrontate con la misura cautelare degli arresti domiciliari delocalizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato.

2. A dire del ricorrente, secondo il Tribunale del riesame - che ha emesso l'ordinanza qui impugnata di ripristino, su appello del pubblico ministero, della misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari - la decisione del Tribunale di Salerno di accogliere l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e di sostituire la misura cautelare massima con quella degli arresti domiciliari, si baserebbe esclusivamente sull'elemento del decorso del tempo. L'assunto è errato. Ed invero, il Tribunale del riesame di Salerno, nel motivare la fondatezza dell'appello del pubblico ministero avverso la sostituzione della misura cautelare, esordisce proprio precisando che la decisione del tribunale si era basata su tre elementi: il decorso del tempo, il curriculum giudiziario non allarmante dell'imputato e la delocalizzazione del domicilio e, nell'apprezzare diversamente dal tribunale tali elementi, il tribunale del riesame fornisce un'esaustiva e puntuale motivazione con riguardo sia alle modalità esecutive della condotta sia alla personalità negativa dell'imputato Gentile.

Posto che nella fattispecie, in ragione del fatto oggetto di imputazione, opera il comma. 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione "temperata" di adeguatezza del presidio di massima afflittività ove il fatto sia contestato con l'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta minimamente, ha congruamente argomentato la sussistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva, desumibile dalle allarmanti modalità esecutive della condotta, caratterizzate dal contesto criminale qualificato, che il collegio del riesame ha ritenuto neutralizzabile in via esclusiva con la misura di massimo rigore, in assenza di specifici elementi suscettibili di positiva valutazione circa l'adeguatezza del gradato regime degli arresti domiciliari, anche se presidiato dalla lontananza del luogo di esecuzione rispetto a quello di commissione dei reati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel súo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto, e dalla personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01; Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 2016, Luppino, Rv. 266177 - 01; da ultimo cfr.

Sez. 1, n. 37457 del 05/11/2025, Ruggeri, non mass.). Il Tribunale della cautela ha, nella concreta fattispecie posta al suo esame, ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, quale la "delocalizzazione" del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari; né il tempo trascorso dalla data dei fatti contestati (tra il 2019 e il 2022) e di quelli per i quali Gentile è stato condannato (pur con recente sentenza definitiva) può consentire di ritenere non attuale ed elevato il pericolo di recidiva e adeguata la misura meno afflittiva.

Con motivazione congrua, non illogica e non apparente, con la quale il ricorrente non si è minimamente confrontato, il Tribunale del riesame di Salerno ha valutato tutti gli elementi posti a base della decisione del tribunale sulla scorta 'di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786 - 01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01).E segnatamente, ha spiegato che il tempo decorso presenta valore neutro, atteso che l'imputato non ha dimostrato "alcuna forma di seria e manifesta resipiscenza" e che Gentile presenta un curriculum criminale "tutt'altro che poco allarmante in quanto connotato anche da una sentenza di condanna per la partecipazione ad un'associazione camorristica attestata fino al 2008 finalizzata alla perpetrazione di estorsioni e, quindi, di reati omologhi a quelli per cui si procede in questo procedimento, in concorso, tra l'altro, con Parisi Biagio ossia con il correo di questo procedimento [...] nella perpetrazione di usure ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso".

Quanto all'elemento della "delocalizzazione del domicilio", infine, il tribunale del riesame di Salerno ha spiegato che, nel concreto caso di specie, si tratta di elemento "del tutto irrilevante al fine di neutralizzare i contatti dell'imputato con il contesto illecito in quanto [...] Gentile Francesco non ha avuto remore a videochiamare Parisi Biagio allorquando costui era in carcere a farlo parlare con le vittime di usura, così minacciandole, né ad accompagnarle in casa di costui personalmente, allorquando Parisi Biagio ottiene la concessione della misura cautelare, proprio degli arresti domiciliari delocalizzati, al fine di aumentare la carica intimidatoria verso costoro.

Con tale condotta, l'imputato ha dimostrato di non avere alcun rispetto delle prescrizioni connesse a misure cautelari; alcun timore delle limitazioni provenienti da un'Autorità Giudiziaria. L'imputato, dunque, una volta collocato in casa, potrebbe trovare il modo per ricontattare le vittime di usura siccome ... diversi debitori non hanno ancora estinto il proprio debito e risenti,re il correo Parisi Biagio per concordare, con costui, rinnovate strategie criminali finalizzate al recupero dei crediti illeciti avendo costoro dialogato anche dal carcere" (p. 7 ordinanza impugnata).

3. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.