Italian Court of Cassation annuls second instance conviction for money laundering due to lack of proven predicate offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Francesco Ollio of money laundering. The defense argued that the lower court failed to prove the underlying predicate offense required for the charge, as the clonated card was used by a third party. The court agreed, ruling that the conviction was legally flawed because the necessary prerequisite crime was not established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis c.p.; Art. 581 c.p.p.: A conviction for money laundering is invalid if the lower court fails to ascertain whether the predicate offense was committed by the accused or by a third party, as the existence of a distinct prior crime is a constitutive element of the charge.
Parole chiave
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ollio Francesco nato a ReggioCalabria il 31/08/1978 avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; sentiti il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,e l’Avv. Fabio Toscano, in difesa di Ollio F r ancesco , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di Francesco Ollio per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in qualità di titolare del conto aperto sul sito “Giocasi” di avere compiuto operazioni dirette al trasferimento di somme di denaro provento dei delitti previsti dagli artt. 55 comma 9,d.lgs. n. 231 d el 2007 e 615 quater cod. pen. al fine di ostacolare l'identificazione delle persone responsabili; in particolare si faceva accreditare sul conto “Giocasi” la somma di duecento euro proveniente dalla clonazione della carta postepayintestata a Francesca Marbelli.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di Francesco Ollio che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 648 - bis cod. pen., art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio: si deduceva che non sarebbero state analizzate le doglianze difensive proposte con la prima impugnazione relative alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata che avrebbe dovuto essere qualificata come indebito utilizzo di carte di credito o come truffa informatica non essendo emersi elementi idonei a confermare la responsabilità per il reato di riciclaggio che presupponeva la prova – non emersa – d ella sussistenza di un delitto presupposto che non fosse stato consumato dall'autore del le azioni dissimulatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e, pertanto,deve essere accolto. La ricostruzione della condotta effettuata dai Giudici di merito non consente –allo stato - di ritenere esaustiva la motivazione relativa alla sua qualificazione come riciclaggio. Gli unici dati che risultano accertati con certezza sono infatti (a) l’apertura da parte del ricorrente del conto “Giocasi”, (b) la clonazione della carta postepay della Marbelli, dalla quale venivano prelevati duecento euro per effettuare scommesse attraverso il conto “Giocasi”. Tuttavia, non è stato tuttavia chiarito se tale condotta - che , in astratto , può essereconsumata integralmente dallo stesso autore – sia stata , in concreto, frazionata in due diverse condotte, una delle quali – ovvero la clonazione della carta edil prelevamento dei duecento euro - posta in essere da persona diversa da Ollio e s enza il suo concorso , e, dunque , idonea a costituire il delitto presupposto del contestato riciclaggio.
Tale difettodi accertamento rende la motivazione della sentenza impugnata carente con riferimento allavalutazione della qualificazione giuridica. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullat a con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che verificherà se le prove raccolte consentano di ritenere sussistenteun delitto - presupposto del reato di riciclaggio -al quale l’Ollio è estraneo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore Il P