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Ordinanza — n. 8583/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8583/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8583/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza dell'11/11/2024, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine ai reati a lui ascritti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa la sentenza non conteneva adeguata motivazione in ordine alla decisione assunta.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8583/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine ai reati a lui ascritti. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa la sentenza non conteneva adeguata motivazione in ordine alla decisione assunta.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio alla corte approvazione dei piani impugnazione di decisioni amministrative restrizioni e diritti di proprietà intellettuale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dell'11/11/2024, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine ai reati a lui ascritti.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Blasioli Gianni, nato il 03/11/1988 ad Atri avverso la sentenza dell’11/11/2024 emessa dal Tribunale di Teramo visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'11/11/2024, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Teramo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine ai reati a lui ascritti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa la sentenza non conteneva adeguata motivazione in ordine alla decisione assunta.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.La contestazione della pronuncia per vizio di motivazione esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, li 06/02/2026 Il