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Ordinanza — n. 8582/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because appellant waived penalty grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible de plano for proposing impermissible grounds. The appellant had previously entered into a settlement agreement in the Court of Appeal, waiving objections regarding the congruity of the sentence and penalty increases. Consequently, the court ruled that re-litigating these specific waived issues violates the limits of the settlement, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a settlement judgment is inadmissible if it re-proposes grievances regarding matters explicitly waived by the parties in the settlement agreement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement waiver penalty congruity grounds de plano procedure imputed waiver of rights motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 25/11/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in riforma della sentenza del G.u.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 25/11/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in riforma della sentenza del G.u.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01
pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01).
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caputo Elia, nato il 03/10/1972 a Mottola avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25/11/2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 24/05/204, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati a lui contestati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e degli aumenti per la continuazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). L'odierno ricorrente non può dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi –quelli aventi ad oggetto la determinazione e la congruità della pena – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, li 06/02/2026