Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8580/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of special bar association defense signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it lacked the mandatory signature of a defense attorney registered with the Court's special bar. The appellant personally signed the petition without complying with Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis; Art. 613 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if signed personally by the accused without the signature of a defense attorney registered in the special bar of the Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility special bar registration personal signature requirement de plano dismissal procedural costs award esame di cassazione spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
pen., in quanto è stato sottoscritto dall’imputato personalmente ed è privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 613 cod. proc. pen
pen., in quanto è stato sottoscritto dall’imputato personalmente ed è privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Ord. n. sez. 355/2026 GIUSEPPE NICASTRO CC - 06/02/2026 EMANUELE CERSOSIMO R.G.N. 1749/2026 FRANCESCO FLORIT FABIO MOSTARDA - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA Folla Costantino, nato il 29/03/1972 in Germania avverso la sentenza del 13/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13/05/2025 la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 23/12/2022 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato Costantino Folla per il reato di tentata estorsione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto è stato sottoscritto dall’imputato personalmente ed è privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8580/2026 Roma, lì, 04/03/2026 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FABIO MOSTARDA GIOVANNI ARIOLLI