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Ordinanza — n. 8314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding a plea bargain sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the sentencing based on the classification of the robbery as a minor offense following a Constitutional Court ruling, rather than addressing the formation of the plea bargain or the prosecutor's consent. The court ruled that once a plea agreement is judicially confirmed, it cannot be unilaterally modified by the parties through a new appeal motive.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence rendered under Art. 599-bis c.p.p. is admissible only for motives concerning the formation of the party's will to access the plea, the prosecutor's consent, or a divergent judicial pronouncement, and is inadmissible for other grounds such as the classification of the crime.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain modification Art 599-bis c.p.p. procedural formation of will public prosecutor consent domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Hicham Roumane, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 04/11/2025 con cui la Corte di a ppello di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicatoallo stesso ex art. 599 - bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599 - bis cod. proc. pen
Hicham Roumane, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 04/11/2025 con cui la Corte di a ppello di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicatoallo stesso ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
la pena di anni 1 , mesi 6 di reclusione ed euro 3 00,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMANE HICHAM nato in Marocco il 24/09/1983 avverso la sentenza del 04/11/2025della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito de plano. RITENUTO IN FATTOe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hicham Roumane, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 04/11/2025 con cui la Corte di a ppello di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicatoallo stesso ex art. 599 - bis cod. proc. pen. la pena di anni 1 , mesi 6 di reclusione ed euro 3 00,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di rapina da ritenersi di lieve entità in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata -da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 febbraio 2026. I