Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8307/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late cassation appeal for missing statutory deadline despite procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible due to the late filing date of December 14, 2025. The appellant argued for an extended deadline based on being tried in absentia, but the court noted the appeal was filed after the statutory thirty-day period expired. The court rejected the extension claim because the second-instance proceedings were conducted via written procedure without a hearing, meaning the appellant could not be considered 'tried in absentia' for the purpose of extending the appeal term.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The appeal term does not extend when the second instance is conducted via written procedure without a hearing, as the appellant cannot be deemed 'tried in absentia' in such circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline procedural inadmissibility tried in absentia written procedure appeal term extension Corte di Cassazione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento carto- lare, all’udienza del 6 ottobre 2025, senza riserva per i termini di deposito, ai sensi dell’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 9 ottobre 2025.
Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (21 ottobre 2025) cominciava a decorrere il termine ditrenta giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (21 ottobre 2025) cominciava a decorrere il termine ditrenta giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sulricorso propost o d a : DIBBA LAMINnato il 28 / 11 / 2003 in GAMBIA avverso la sentenzain data 06/10/2025 del la CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dibba Lamin, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/10/2025della Corte di appello di Bologna. 2.Ciò premesso l’impugnazione è inammissibile perché tardiva. La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento carto- lare, all’udienza del 6 ottobre 2025, senza riserva per i termini di deposito, ai sensi dell’art. 544, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione è stata depositata tempestivamente il 9 ottobre 2025. Dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (21 ottobre 2025) cominciava a decorrere il termine ditrenta giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La sentenza andava impugnata, quindi, entro il 20 novembre 2025. Tale termine di sposterebbe al 5 dicembre 2025 ove si volesse ritenere ap- plicabilel’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.nel caso di imputato giudicato in assenza in primo grado: termine la cui ap- plicazione, in fattispecie analoga, è stato negatodalla giurisprudenza (Sez. 2, n, 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449-01, secondo cui, in tema di impu- gnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione exart. 598- bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è cele- brato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

L’impugnazione, invece, è stata proposta mediante deposito in cancelleria soltanto il 14 dicembre 2025, quando era oramai spirato il termine per la sua pre- sentazione, in entrambe le ipotesi di scadenza prospettate.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 03/02/2026 Il