Criminal appeal dismissed because only authorized defense lawyers can file cassation appeals, not the accused personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the accused, De Rosa Carmine, attempted to file the petition personally rather than through a qualified defense lawyer. The appellate court had previously reduced his sentence, but the procedural error in filing the cassation request rendered the appeal invalid under Italian criminal procedure law. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the associated legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Only authorized defense lawyers are entitled to file cassation appeals; an appeal filed directly by the accused is inadmissible and must be declared de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sul ricorso proposto da: DE ROSA CARMINE nato a NAPOLI il 05/01/1963 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 5 novembre 2025, rideterminava la pena inflitta a De Rosa Carmine in ordine ai reati allo stesso ascritti in anni 3 di reclusione ed euro 467,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza di concordato in appello il predetto imputato proponeva ricorso personale in cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato stante che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. legittimati alla proposizione del ricorso per cassazione sono solo i difensori abilitati all’esercizio presso le giurisdizioni superiori. La declaratoria, investendo la legittimazione, può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen