Cassation Court corrects a final judgment's omission of cost allocation as a material error under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Section of the Court of Cassation issued an order to correct a material error in a final judgment that omitted cost allocation. The Tribunal of Salerno highlighted this omission, noting the defendant was not formally ordered to pay costs despite the public prosecution's case being dismissed due to the extinction of the complaint. The Court ruled that such omissions constitute correctable material errors rather than essential modifications, allowing the correction to be made without altering the judgment's substantive effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: The Court of Cassation may correct material errors in final judgments regarding procedural costs when the omission does not constitute an essential modification of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa all’ordinanza della Seconda Sezionepenale n. 41021 / 25 del 0 6 / 11 /2025 , nel procedimento a carico di Giannattasio Fabio,nato a Salerno il 20/07/1982 visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo. RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata a séguito di richiesta avanzata in data 13 gennaio 2026 dal Tribunale di Salerno, con la quale è stato evidenziato l ’ errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzaemessa in data 6 novembre 2025dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione,relativa al procedimento R.G.N. 26309/2025 a carico di Fabio Giannattasio, laddove omette di disporre sulle spese del procedimento.
2. Ritenuto di dover dare continuità al principio secondo cui è legittima l’ordinanza di correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.,mediante la quale il giudice di legittimità provvedead emendare una sentenza o un’ordinanza affetta da errore materiale, quando questa integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento.
3. Per mero errore materiale, in effetti, all’esito dell’annullamento (in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte pubblica, ma senza rinvio,poiché, nelle more, il reato era estinto per remissione di querela ) , non si è formalmentestatuito in merito al pagamento delle spese processuali, da porre per legge a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
4. È,dunque, possibile rettificare il refuso. Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 271915- 01). P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 41025 del 06/11/2025, nel senso che, dopo la parola “querela”si aggiungano le parole “ponendo le spese del procedimento a carico del querelato”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 18febbraio 2026. I