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Ordinanza — n. 8154/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of defender's name error in judgment header under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8154/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a material correction to the header of a prior judgment regarding the defender's first name. The defendant's counsel argued the error was a clerical mistake, while the prosecution requested the correction be granted. The court ruled in favor of the correction based on the specific provision allowing amendments to material errors in judicial documents.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.: The court may order the correction of material errors in the header of a judgment when such errors are purely clerical and do not affect the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction judgment header amendment clerical mistake procedure defender name error Italian criminal procedure correzione di errore materiale cambiamento del nome errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
32780/2025 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 12 settembre 2025, depositata il 3 ottobre 2025, per mero errore materiale il nome di battesimo del difensore dell’imputato è stato indicato quale “Francesco” in luogo di “Antonio”; - visto l’art. 625-bis, comma 3, cod.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18.02.2026 Composta da: ORDINANZA Angelo Caputo Presidente N. 454/2026 SEZ. Piero Messini D’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 240/2026 Maria Daniela Borsellino Consigliere Massimo Perrotti Consigliere Alessandro Leopizzi Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ Valerio Michele, nato a Bari il 12/06/1991 udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga la richiesta di correzione materiale sul punto dedotto.

RITENUTO IN FATTO

- considerato che nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 12 settembre 2025, depositata il 3 ottobre 2025, per mero errore materiale il nome di battesimo del difensore dell’imputato è stato indicato quale “Francesco” in luogo di “Antonio”; - visto l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8154/2026 Roma, lì, 02/03/2026 P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 deliberata da questa Sezione il 12/09/2025 nel senso che lì dove è scritto "Avv. Francesco Lisi" si legga e si intenda "Avv. Antonio Lisi". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 18 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Messini D’Agostini Angelo Caputo