Italian Court dismisses appeal against agreed sentence as plea bargain precludes penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the parties had previously reached an agreement regarding the sentence determination. The appellant argued against the agreed penalty, but the court held that such challenges cannot be raised in a final appeal unless the sentence violates the law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on the sentence reached during plea bargaining precludes the appellant from challenging the penalty determination in a final appeal, except in cases of contra legem.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSENNATO SALVATORE nato a CATANIA il 15/08/1992 avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORT)APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Assennato avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto assume rilievo l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena. In definitiva, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - stimata corretta dal giudice di merito e applicata negli esatti termini proposti dalle parti - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i