Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules. The court ruled the personal filing was no longer permitted. The appellant was ordered to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to file the petition personally, a procedure abolished by recent legislative reform. The appellant argued for personal standing, but the court noted that the 2017 reform of Article 613 of the Code of Criminal Procedure removed the option for individuals to submit appeals directly. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to bear the procedural expenses and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The personal submission of a cassation appeal is no longer permitted for non-authorized subjects following the 2017 reform, rendering such filings inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTAPPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Matrullo ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale veniva confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il