Cassation appeal dismissed as inadmissible because personal filing was abolished by 2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner attempted to file it personally, a procedure abolished by the 2017 reform of the Code of Criminal Procedure. The petitioner argued for personal submission, but the court noted that Article 613, paragraph 1, now requires representation by a qualified lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The personal filing of a cassation appeal is no longer permitted; appeals must be submitted through a qualified lawyer, rendering direct submissions inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENANZETTI CHIARA nata a ROMA il 21/11/1984 ein avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTAPPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Chiara Venanzetti ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava, per quanto di rilevo in tal sede, la decisione di primo grado con cui l'imputata veniva dichiarata responsabile del delitto di rapina, di cui al capo 1 della rubrica.
2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i