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Ordinanza — n. 8008/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacked statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the congruity of the sentence, which is not a permissible reason for cassation. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient motivation regarding the penalty's appropriateness compared to statutory parameters. The court ruled that appeals against sentencing must strictly adhere to specific statutory grounds, such as legal qualification errors or procedural defects, excluding arguments about the adequacy of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if based solely on the congruity of the penalty, as only specific statutory grounds like legal qualification errors or procedural illegality are permitted.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility congruity of sentence Article 448 Code of Criminal Procedure sentencing review limitations Cassa delle ammende motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma del comma 2-bis dell’art. 448 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Pagano Samuele, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lasentenza del 27/11/20 25 del Tribunale di Brindisi che ha applicato al ricorrente , ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 133, cod. pen.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, dal momento che la sentenza impugnata si limita a riportare i parametri di cui all’art. 133 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Pagano Samuele, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lasentenza del 27/11/20 25 del Tribunale di Brindisi che ha applicato al ricorrente , ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 133 cod. pen
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, dal momento che la sentenza impugnata si limita a riportare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
A norma del comma 2-bis dell’art. 448 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pagano Samuele, natoMartina Franca, il 24/11/1997 avverso l’ordinanza del 24/10/2025 Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. Raffaele Pesce udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Pagano Samuele, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso lasentenza del 27/11/20 25 del Tribunale di Brindisi che ha applicato al ricorrente , ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui alla rubrica, con le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, dal momento che la sentenza impugnata si limita a riportare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità. A norma del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di detta ipotesi ricorre nel caso in esame e tanto a prescindere dalla presenza di una congrua motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/02/2026