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Sentenza — n. 8007/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of specific grounds and generic legal errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8007/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Di Gaetano Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued the lower court failed to distinguish between participation and complicity and ignored interrogation statements, while the prosecutor deemed the appeal generic. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific elements to challenge the detention order's reasoning and that the exclusion of certain evidence did not violate the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if it relies on generic criticisms of the lower court's reasoning without specifying the omitted exculpatory elements or if it conflates procedural objections with substantive merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal detention order lack of motivation generic grounds custodia cautelare mafia participation court costs partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp.
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Omessa motivazione per non essersi confrontata l’ordinanza con l’interrogatorio reso dall’indagato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. 2.4.
Art. 127 cod. proc. pen.
La circostanza che il Tribunale abbia sollecitato la produzione delle dichiarazioni del Bucolo Rosario poi ritenute non acquisibili in quanto sopravvenute e tardive rispetto ai termini regolatrici delle forme stabilite dall’art. 127 cod.
art. 416-bis cod. pen
art. 415-bis cod. proc. pen
Omessa motivazione per non essersi confrontata l’ordinanza con l’interrogatorio reso dall’indagato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 127 cod. proc. pen
La circostanza che il Tribunale abbia sollecitato la produzione delle dichiarazioni del Bucolo Rosario poi ritenute non acquisibili in quanto sopravvenute e tardive rispetto ai termini regolatrici delle forme stabilite dall’art. 127 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021, Scarcello
Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, Venere
Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022, Inzitari
Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022, Inzitari, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022, Cimarosa
29572 del 16/06/2022, Inzitari, non mass.; Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022, Cimarosa, non mass.).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Gaetano Domenico, natoCataniail 04 / 12 /19 98 avverso l’ordinanza del 01/12/2025 Tribunale di Catania visti gli atti, letti il provvedimento impugnato eil ricorso dell’Avv. Francesco Antille udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G.Ettore Pedicini il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Di Gaetano Domenico ricorre, a mezzo del difensore di fiducia,avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 01/12/2025 che ha rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento con cui il Gup del Tribunale di Catania ha respinto l’istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi ricondotti ai profili di “omessa motivazione – Violazione di legge – Illogicità – Travisamento – Erronea interpretazione e applicazione della legge”. In particolare, si lamenta: 2.1. Illegittimità per genericità del provvedimento di rigetto del Gip rispetto alle deduzioni della difesa; 2.2. Carenza di motivazione in ordine alla prospettata differenza tra intraneità partecipativa e connivenza, posto che il ricorrente non ha mai compiuto attività illecite in favore del sodalizio (tanto che non gli sono contestati delitti fine), spiegando l’assenza di rilievo di una locazione di un auto con il Bucolo e della frequentazione con Santapaola Grazia giustificata unicamente dal fatto che la stessa era congiunta dell’ex fidanzata Giada; 2.3.

Omessa motivazione per non essersi confrontata l’ordinanza con l’interrogatorio reso dall’indagato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. 2.4. Assenza di rilievo del richiamo alla lesione del contraddittorio col pubblico ministero in ordine all’acquisizione delle dichiarazioni del Bucolo (che ha escluso che il ricorrente sia un associato e percepisca uno stipendio), tenuto conto che tale allegazione non era stata consentita dallo stesso Tribunale.

3. Con requisitoria del 3 febbraio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto generico. Invero, la censura di apparente motivazione rivolta al provvedimento di rigetto del Gip non si accompagna alla doverosa specifica indicazione degli elementi a discarico posti a fondamento dell’istanza di revoca e/o sostituzione della misura che sarebbero stati pretermessi dal primo giudice, così precludendo alla Corte di legittimità di saggiarne la decisività ai fini della fondatezza o meno del paventato vizio di motivazione. E tanto a prescindere da quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata che ha comunque spiegato le ragioni per cui il provvedimento del Gip, pur nella sinteticità della motivazione, sia scevro da vizi di genericità, in quanto focalizzato sulla tenuta degli elementi a carico per come risultanti dal quadro cautelare disegnato dall’ordinanza genetica.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo in ordine alla ritenuta gravità indiziaria. La condotta di partecipazione, infatti, si nutre di convergenti elementi a carico, ricavati anche dal contenuto di intercettazioni cui prende parte il ricorrente - che l’ordinanza impugnata passa puntualmente in rassegna (v. 3-8) e con cui la difesa omette specificamente di confrontarsi - altamente dimostrative, sul piano della gravità indiziaria, della sua intraneità al sodalizio mafioso di riferimento, così escludendosi la prospettata alternativa ipotesi della connivenza.

Né l’assenza di contestazioni di delitti fine del sodalizio assume decisiva interferenza rispetto alla tenuta della piattaforma indiziaria, anche alla luce del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine " dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021 , Scarcello. Rv. 280703 – 02 ; Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 8/03/2016, Venere, Rv. 266710;

Sez. 2, n. 29572 del 16/06/2022, Inzitari, non mass.; Sez. 2, n. 20183 del 15/03/2022, Cimarosa, non mass.).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile sia perché generico in relazione al contenuto delle prospettazioni difensive che assumerebbero decisivo rilievo ai fini della fondatezza della denuncia del vizio di motivazione, sia perché il motivo ridonda in censure di fatto, riconducibili ad un’alternativa di merito che risulta essere stata motivatamente disattesa dall’ordinanza impugnata che ha tenuto conto delle spiegazioni difensive addotte dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio rispetto a quella sposata dal Gip.

4. Inammissibile è anche l’ultimo motivo. La circostanza che il Tribunale abbia sollecitato la produzione delle dichiarazioni del Bucolo Rosario poi ritenute non acquisibili in quanto sopravvenute e tardive rispetto ai termini regolatrici delle forme stabilite dall’art. 127 cod. proc. pen. deve essere logicamente collegata all’esigenza di valutarne l’ammissibilità. Peraltro, l’espunzione di tali contributi dal panorama valutativo non determina alcun vulnus per il diritto di difesa, in quanto la preclusione non preclude la possibilità per la difesa di avvalersene a sostegno di nuove istanze cautelari.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

6. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti