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Sentenza — n. 8006/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against custodial detention due to lack of serious evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8006/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding insufficient evidence for extortion and unequal bail conditions. The defense argued the defendant merely recovered a debt and that the co-defendant received lighter treatment, but the court found the threat evidence sufficient and the prior record irrelevant due to procedural non-compliance. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 574 cod. proc. pen.: An appeal against a decision confirming custodial detention is inadmissible if the grounds lack specific procedural defects or if the evidence of a crime, such as threats in extortion, is supported by corroborating factors like flagrant arrest and documentary proof.

Parole chiave

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custodial detention appeal extortion evidence sufficiency procedural inadmissibility bail disparity argument flagrant arrest proof minaccia contro le autorità corrispondenza con il difensore criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Art. 574 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Rosa Michele, natoTelese Terme il 26/03/1974 avverso l’ordinanza del 30/10/2025 Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv.Antonio Leone udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G.Ettore Pedicini, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. De Rosa Michele ricorre, a mezzo del difensore di fiducia,avverso l ’ordinanza del Tribunale di Napoli del 30/10/2025 con cui, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip del Tribunale di Benevento in ordine ai reati di usura ed estorsione.

2. La difesa affida il ricorso a due motivi. 2.1. Conil primo motivo deduce la violazione di legge stante la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione del reato di estorsione, da riqualificarsi in quello di esercizio arbitrario. In particolare, si rappresenta che il ricorrente aveva agito con l’intento di recuperare un credito vantato dalla compagna esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, conclusione che era avvalorata anche dalla marginale partecipazione dell’indagato. Inoltre, si evidenzia l’assenza di decisività del contenuto della telefonata del 10/10/2025 alla quale il Tribunale aveva fatto riferimento, in cui nessuna minaccia veniva profferita dal ricorrente, mentre era la coindagata a commentare “porta i soldi”. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari, di cui si contesta la gravità, lamentando la disparità di trattamento con quello riconosciuto alla coindagata e l’assenza di decisività del precedente penale annoverato dal ricorrente in quanto risalente a quasi trenta anni prima.

3. Con requisitoria del 28 gennaio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Con ordinanza del 13 febbraio 2026, il Gip del Tribunale di Benevento ha sostituito al ricorrente la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (v. nota Carabinieri Stazione di Telese Terme del 18 febbraio 2026).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Corretta risulta la sussunzione del fatto nell’alveo del delitto di estorsione tenuto conto che la p.o. - in relazione al cui dichiarato non sono state mosse specifiche censure e, dunque, pienamente idoneo ad assumere la valenza di grave indizio di colpevolezza anche in ragione degli ulteriori elementi confermativi tratti dalle conversazioni registrate tra le parti, da quanto direttamente percepito dai verbalizzanti che hanno proceduto all’arresto del ricorrente in flagranza e dal rinvenimento di prova documentale attestante il rapporto di dare ed avere con la vittima – ha riferito il prestito usurario non solo alla coindagata Pruscino Adriana, ma anche al ricorrente e sempre ad entrambi di essere stata minacciata se non avesse restituito quanto dovuto.

Da qui l’assenza di una causale lecita che legittimerebbe la sussunzione della vicenda nell’alveo dell’esercizio arbitrario. Quanto alla minaccia, parimenti inconferente si rivela la censura difensiva, in quanto dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che nel corso della telefonata cui hanno assistito i Carabinieri la coindagata, nel rivolgere la minaccia alla p.o., si riferisce al plurale, così dando credito all’ulteriore parte delle dichiarazioni della stessa p.o. la quale riferisce di avere subito chiare intimidazioni se non avesse pagato anche dal ricorrente (v. pag. 2).

3. Inammissibile è anche il motivo inerente alle esigenze cautelari. Il profilo di censura, infatti, si fonda sulla circostanza che il precedente penale specifico per il delitto di estorsione annoverato dal ricorrente – e che ne distingue la posizione sul piano della risposta cautelare da quella della coindagata in favore della quale l’originaria misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella gradata degli arresti domiciliari – sia datato nel tempo (questi trenta anni orsono). La circostanza, però, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non risulta essere stata previamente sottoposta al Tribunale del riesame (v. pag. 2), né in questa sede si è dedotto il travisamento in cui sarebbe incorso il giudice del riesame allegandosi, sul punto, il verbale di udienzao la richiesta ove tale profilo venne specificamente evidenziato.

Non trattandosi, dunque, di questione processuale – unica ipotesi che consente alla Corte di legittimità di accedere al fascicolo di merito – la doglianza finisce per essere generica e non censurabile, in questa sede, l’ordinanza impugnata per avere ricavato da quel precedente un giudizio allarmante che, unitamente alla gravità della condotta e al particolare stato di bisogno in cui verserebbe la p.o., ha escluso un trattamento cautelare del tipo di quello applicato alla coindagata ovvero un regime di arresti domiciliari con stringenti strumenti di controllo.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e