Ordinanza — n. 7997/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2024 del Tribunale di Chieti, ha assolto Luigi Donato Colio dal reato di cui al capo 1), rideterminando in mesi 6 di arresto la pena per il reato di cui al capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7997/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Colio Luigi Donato, nato il 07/08/1975 a San Severo avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; procedimento trattato il rito “de plano”.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2024 del Tribunale di Chieti, ha assolto Luigi Donato Colio dal reato di cui al capo 1), rideterminando in mesi 6 di arresto la pena per il reato di cui al capo 2).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto dall’imputato personalmente e quindi privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consig