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Ordinanza — n. 7996/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing regarding funds belonging to a third party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7996/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant lacked the necessary legal interest to challenge the confiscation order. The defense argued that 65,150 euros seized from a third party's residence should not be confiscated without proof of illicit origin, while the appellant admitted the funds belonged to someone else. Consequently, the Court ruled that the appellant could not complain about the loss of money they did not own, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis; Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant lacks a concrete and actual interest in the outcome, such as when the subject of the alleged illegality does not belong to the appellant.

Parole chiave

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lack of standing confiscation of assets third party funds de plano inadmissibility legal interest requirement patteggiamento appeal court costs award confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 12/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 252 cod. proc. pen.
Art. 263 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano,ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis, ultima parte, cod.
Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Il ricorrente difetta dunque di quell'interesse (concreto e attuale) che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zouhri Youssef, nato l'11/08/1964 in Marocco avverso la sentenza del 12/06/2025 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; procedimento trattato con il rito “de plano”.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/06/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata in ordine al reato a lui ascritto, disponendo altresì, sempre su accordo delle parti, la confisca della somma a lui sequestrata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 252 e 263 cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che con la sentenza di patteggiamento il Giudice aveva disposto nei confronti dell'imputato la confisca delle somme ancora in sequestro, senza tuttavia distinguere tra la somma di 9.000 euro oggetto del sequestro probatorio eseguito in casa dell'odierno ricorrente Zouhri Youssef e quella di 65.150 euro rinvenuti nella diversa abitazione di Zouhri Abdelkrim, persona estranea al reato; somma, quest'ultima, che risultava ancora in sequestro in quanto il pubblico ministero non si era mai pronunciato sull'istanza di restituzione dell'avente diritto (Zouhri Abdelkrim), nonostante quest'ultimo avesse dedotto e documentato la provenienza lecita del denaro. Il difensore riteneva dunque che, in difetto di prova della appartenenza del denaro all'imputato nonché della provenienza illecita della somma, la confisca dei 65.150 euro disposta in sentenza doveva ritenersi illegittima.

3. Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano,ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto che non ha interesse all'impugnazione. Ed infatti, è lo stesso ricorrente a dedurre che la somma di 65.150 euro (che si assume essere oggetto di confisca illegittima) non appartiene all’imputatoma ad altra persona estranea al reato. È quindi evidente che l'imputato non ha alcuna ragione di dolersi del provvedimento ablatorio del denaro (la cui restituzione, peraltro, secondo quanto assume la difesa risulta essere già stata richiesta dall'avente diritto). Il ricorrente difetta dunque di quell'interesse (concreto e attuale) che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.,è necessario per proporre impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05