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Sentenza — n. 7715/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses preliminary reference on territorial jurisdiction due to non-crystallized charges in preliminary investigations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the preliminary reference regarding territorial jurisdiction because the charges were not yet crystallized during the preliminary investigation phase. The remitting court found that the Rome and Latina proceedings were still in fluid investigative stages with provisional imputations, making a stable jurisdictional decision impossible. Consequently, the Court held that the Public Prosecutor's lack of control over these dynamic facts precludes a preliminary ruling at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 24-bis cod. proc. pen.; The preliminary reference mechanism for territorial jurisdiction requires crystallized charges, which are incompatible with the dynamic nature of preliminary investigations.

Parole chiave

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preliminary reference territorial jurisdiction crystallized charges preliminary investigations concurrent proceedings judicial control procedural fluidity crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 24-bis cod. proc. pen.
la seguente sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano con ordinanza del 28/10/2025 nel procedimento n.
Art. 415 bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Nell’avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis cod.
Art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
vista l’ordinanza di rimessione e gli atti qui trasmessi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod.
art. 24-bis cod. proc. pen
la seguente sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano con ordinanza del 28/10/2025 nel procedimento n.
art. 415 bis cod. proc. pen
Nell’avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.
art. 16 cod. proc. pen
Il secondo profilo sottoposto dal Tribunale rimettente è quello della configurabilità o meno, rispetto ai tre sodalizi, di una unica associazione a delinquere operante su territorio nazionale e, conseguentemente, ai fini della determinazione della competenza ex art. 16 cod.
art. 648 ter cod. pen
Premessa la connessione teleologica del delitto associativo di cui al capo 1 con tutti i reati fine oggetto di contestazione, compresi gli addebiti più gravi di cui all’art. 648 ter cod. pen., il collegio ha chiesto a questa Corte di individuare il luogo dove questi ultimi siano stati commessi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 26242 del 11/04/2024
Sez. 2, n. 35593 del 24/09/2025
26242 del 11/04/2024 non mass.); il principio secondo cui la decisione sulla competenza postula un’ imputazione già cristallizzata è stato nuovamente ribadito con la pronuncia (Sez. 2, n. 35593 del 24/09/2025, Rv.
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Testo completo

la seguente sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24-bis cod. proc. pen., dal Tribunale di Milano con ordinanza del 28/10/2025 nel procedimento n. 3895/2025 R.G. Trib. pendente nella fase dibattimentale a carico di: Gerbi Raffaele nato in LIBIA il 29/07/1964 Sanvoisin Jacopo nato a ROMA il 05/04/1972 Tescione Nicola nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/06/1976 Giampaolo Antonio nato a LOCRI il 22/02/1976 Gargiulo Pietro nato a NAPOLI il 07/11/1978 Del Pezzo Pasquale nato a TERRACINA il 22/02/1971 Costabile Fabio nato a NAPOLI il 09/09/1981 Rossi Fabio nato a NAPOLI il 04/05/1964 Branca Andrea nato a CUGGIONO il 04/03/1975 Capasso Paolo nato a ROMA il 29/04/1967 De Laurentis Domenico nato a NAPOLI il 17/10/1974 Martinelli Marco nato a CASTEL DEL PIANO il 04/10/1973 Donnini Flaviano nato a ROMA il 07/04/1971 Pozzer Enzo nato a PADOVA il 25/11/1955 Vona Luca nato a ROMA il 11/07/1979 Teti Danilo nato a ROMA il 10/02/1977 Iovinella Gianluca nato a ROMA il 24/04/1971 Ferranti Valerio nato a ROMA il 24/04/1971 Cascio Alessandro nato a NAPOLI il 01/12/1970 Oddo Carlo Maria nato a ROMA il 21/07/1965 Gerbi Group S.p.a. in persona dell'amministratore unico Leone Giuseppe Sanvoisin Co.

S.r.l. in persona del legale rappresentante Scuncio Giancarlo Gerbi Holding S.r.l. in persona dell'amministratore Unico Leone Giuseppe Professional Partners Group S.r.l. in persona del legale rappresentante Scuncio Giancarlo Parti civili Sabatini Amedeo nato a ROMA il 13/02/1994 Salvatori Davide Broccoli Marcello Junior Brugiatelli Alessandro Papa Samuel Papa Marcello Papa Alex Pariota Antonio Generali Italia S.p.a. Per Cattolica Assicurazioni S.p.a. Generali Italia S.p.a. Bper Banca S.p.a. Barbato Ferraiuolo Maria Helvetia Italia Assicurazioni S.p.a.

Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni S.a. Montalbano Alessandro Pelliccioni Roberto in persona dell'amministratore di sostegno Pelliccioni Massimo Pelliccioni Massimo Pelliccioni Livia Pelliccioni Simone Losso Anna Maria Speranza Graziella Pelliccioni Alessandro Bertolini Mattia Piccolo Giuseppina Pariota Gianni Santini Rosanna Responsabili civili Società Generali Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante Fideuram - Intesa San Paolo Private Banking S.p.a. in persona del legale rappresentante. vista l’ordinanza di rimessione e gli atti qui trasmessi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano con restituzione degli atti a tale ufficio; udite le conclusioni rassegnate dall’ avv.

Antonio Corvasce (difensore delle parti civili Salvatori Davide, Pariota Antonio, Pariota Gianni e Piccolo Giuseppina), dall’avv. Carlenrico Paliero (difensore della parte civile Bper Banca s.p.a.), dall’avv. Sartucci Andrea ( difensore della parte civile Pelliccioni Roberto in persone dell’amministratore di sostegno Pelliccioni Massimo), dall’avv. Filippo Valle (difensore delle parti civili Pelliccioni Massimo, Pelliccioni Livia, Pelliccioni Simone, Pelliccioni Alessandro, Losso Anna Maria, Speranza Graziella) dall’avv. Giancarlo Laganà (nell’interesse delle parti civili Generali Italia s.p.a. per Cattolica Assicurazioni s.p.a. eGenerali Italia s.p.a.), dall’avv.

Marco Guidi (nell’interesse del responsabile civile Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking s.p.a.), dall’avv. Stefano Valentini (difensore del responsabile civileSocietà generali Italia s.p.a.); udite le conclusioni rassegnate dall’avv. Gianluca Tognozzi (nell’interesse dell’imputato Gerbi Raffaele e degli enti Gerbi Group s.p.a. e Gerbi Holding s.r.l.), dall’ avv. Alfonso Quarto (nell’interesse degli imputati Gerbi Raffaele, Sanvoisin Jacopo, Del Pezzo Pasquale, Costabile Fabio, Rossi Fabio, Tescione Nicola e Martinelli Marco); dall’avv.

Valerio Spigarelli (nell’interesse dell’imputato Capasso Paolo) e dall’avv. Cesare Gai (nell’interesse dell’imputato Sanvoisin Jacopo). letta le memorie e relativi allegati depositate in data 31/12/2025 dall’avv. Antonio Corvasce nell’interesse delle parti civili Pariota Gianni, Pariota Antonio, Pariota Giuseppina, Piccolo Giuseppina e Salvatori Davide; letta la memoria depositata in data 28/12/2025 dall’avv. Salvatore Dione Salvi, difensore dell’imputato Teti Danilo; letta la memoria depositata in data 16/01/2026 dall’avv. Gianpaolo Maria Coccia, difensore dell’imputato Gargiulo Pietro; letta la nota di produzione documentale (con relativo allegato) depositata in data 13/01/2026 dall’avv.

Gianluca Tognozzi, difensore dell’imputato Gerbi Raffaele;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 28/10/2025, ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione sulla competenza per territorio nel procedimento n. 3895/25 R.G. Trib. che vede imputati diversi soggetti persone fisiche e tre enti per i delitti di associazione a delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di truffe e di appropriazioni indebite e relativi reati fine, con ulteriore imputazione di autoriciclaggio contestato al solo imputato Gerbi Raffaele, indicato in tesi accusatoria come coordinatore del sodalizio. 1.1.

Ha osservato il Tribunale che, nella fase delle questioni preliminari, le difese di Gerbi Raffaele, Gerbi Group s.p.a. e Gerbi Holding s.r.l. (a cui si erano associati anche i legali degli altri imputati) avevano riproposto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Latina o, in via subordinata, di quello di Roma già dedotta e disattesa in udienza preliminare, con richiesta ulteriormente gradata di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. 1.2. Sulla questione sottoposta alla sua attenzione, il Tribunale ha rilevato in primo luogo che risultano pendenti presso il Tribunale di Milano, presso la Procura di Roma e di Latina tre distinti procedimenti, i quali si trovano in fasi diverse in cui coincidono alcuni indagati/imputati per i reati di associazione a delinquere e per una serie ulteriore di reati fine.

In particolare, nel decreto dispositivo del giudizio avanti il Tribunale di Milano, al capo 1) è contestato agli imputati Gerbi Raffaele, Sanvoisin Jacopo, Tescione Nicola, Capasso Paolo e Branca Andrea il delitto di associazione a delinquere con accaparramento di pratiche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da microlesioni derivate da sinistri stradali allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati di truffa e appropriazione indebita, con conseguimento dai sinistrati di somme di denaro a titolo di compenso del tutto sproporzionate rispetto al liquidato, fatto commesso in Milano dal dicembre 2019 al novembre 2022.

Nel decreto di perquisizione personale, locale e su sistemi informatici, la Procura presso il Tribunale di Roma, nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n. 17858/21 ancora in fase di indagini preliminari, ha formulato un’imputazione provvisoria per il delitto associativo di contenuto sovrapponibile a quella milanese nei confronti di Gerbi Raffaele, Nocera Roberto, Filippelli Maria, Nocera Anna e Oddo Carlo Maria, fatto commesso in Roma dal 2014 ad oggi. Nell’avviso di conclusioni indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. emesso dalla Procura di Latina nell’ambito del procedimento R.G.N.R. n. 7151/2020 il Pubblico Ministero ha contestato a Gerbi Raffaele, Sanvoisin Jacopo, Teti Danilo, Del Pezzo Pasquale, Colantuono Leonida, Parisella Davide, Rosati Nadia, Casale Rocco Rino, Tramontana Vito, Quadrino Antonio Francesco Maria il delitto di associazione a delinquere (conbase operativa in Fondi), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode assicurativa, autocalunnia, falsità materiale o ideologica in atti pubblici fidefacenti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari, falsa perizia, allo scopo di ottenere dalle compagnie assicurative ingenti somme a titolo di risarcimento di danni sulla base di sinistri stradali artatamente costruiti e/o postumi inesistenti o fraudolentemente aggravati o ingigantiti.

Tanto premesso, il Tribunale di Milano ha affermato che, alla luce del tenore delle eccezioni difensive, “sussistono dubbi in ordine a quale sia il Tribunale (Milano, Latina o Roma) competente territorialmente a giudicare Gerbi ed i suoi correi, dovendosi demandare alla Suprema Corte la pronuncia dotata di effetto preclusivo”. Il primo profilo rimesso ai giudici di legittimità attiene alle fasi diverse in cui si trovano i tre procedimenti nei quali sono contestati reati che potrebbero presentare una connessione teleologica tra loro (fase successiva al rinvio a giudizio per il procedimento milanese, fase di indagini preliminari ancora in corso per il procedimento romano e fase di conclusione delle indagini per il procedimento di Latina).

Sul punto il Tribunale ha prospettato a questa Corte il “dubbio” circa il fatto che lo spostamento della competenza territoriale per connessione ex art. 12 lett.

c) cod. proc. pen. possa essere valutato anche nel caso in cui - come nella specie - solo uno dei procedimenti si trovi nella fase successiva al rinvio a giudizio, mentre gli altri siano ancora in fase di indagini preliminari. Il secondo profilo sottoposto dal Tribunale rimettente è quello della configurabilità o meno, rispetto ai tre sodalizi, di una unica associazione a delinquere operante su territorio nazionale e, conseguentemente, ai fini della determinazione della competenza ex art. 16 cod. proc. pen., quello della sussistenza di connessione teleologica tra gli stessi ed i reati fine rispettivamente contestati nelle tre distinte imputazioni.

Quanto al primo aspetto, il collegio ha affermato di aderire all’impostazione difensiva che aveva prospettato l’unicità del sodalizio criminoso; quanto al secondo aspetto, posto in termini squisitamente interrogativi, il Tribunale ha ipotizzato tre diverse possibili soluzioni che determinerebbero la competenza del Tribunale di Latina o, in alternativa, di Roma e ha formulato espressa richiesta a questa Corte di “indicare quali siano i criteri da utilizzare per valutare la sussistenza di un’unica associazione per delinquere o la connessione teleologica tra le associazioni a delinquere e, comunque, tra tutti i reati fine e l’associazione o le associazioni a delinquere”.

Il terzo profilo sottoposto a questa Corte attiene alla competenza del Tribunale di Milano in ordine ai delitti oggetto del decreto dispositivo del giudizio di cui i più gravi vanno individuati nei reati di autoriciclaggio contestato all’imputato Gerbi nel capo 24) e all’imputato Tescione nel capo 25). Premessa la connessione teleologica del delitto associativo di cui al capo 1 con tutti i reati fine oggetto di contestazione, compresi gli addebiti più gravi di cui all’art. 648 ter cod. pen., il collegio ha chiesto a questa Corte di individuare il luogo dove questi ultimi siano stati commessi.

Più precisamente, si assume in primo luogo che il capo 24) dell’imputazione indica una serie di condotte di autoriciclaggio a carico dell’imputato Gerbi senza enucleare quella più grave ed il relativo luogo di commissione, determinandosi pertanto un primo dubbio sulla competenza territoriale. In secondo luogo, il Tribunale rileva che tra le condotte contestate in tale addebito vi è quella di avere fatto confluire i proventi delle truffe nelle casse della Gerbi Group (che non è dato sapere dove si trovano e ove sia stato acceso il conto corrente della società), di avere distribuito gli utili di esercizio a titolo di dividendi ai soci e di avere impiegato parte del profitto illecito in attività speculative, in particolare nell’acquisto di azioni di Cattolica Assicurazione; rispetto a tale imputazione, la difesa Gerbi ha sostenuto e documentato che la competenza territoriale apparterrebbe al Tribunale di Roma in quanto in tale circondario sono stati acquistati i titoli azionari in questione mediante apertura del relativo conto corrente presso lo sportello Fideuram di Roma con sede in via Salaria.

Alla luce di tale allegazione (da cui, peraltro, non emergerebbe con certezza che gli ordini di acquisto in Roma riguardino proprio le azioni oggetto di imputazione) il collegio rileva che, non sarebbe comunque agevole individuare il luogo di commissione di tale ipotizzato autoriciclaggio (la cui natura è istantanea) che ha visto l’intermediazione di un istituto bancario con più filiali. Si chiede pertanto a questa Corte di individuare quale sia il luogo di consumazione del reato di autoriciclaggio (che è l’addebito più grave del procedimento milanese) posto in essere mediante l’acquisto di strumenti finanziari: se quello in cui è stato acceso il conto corrente su cui sono state depositate le somme provento di delitto, oppure quello ove sono stati disposti gli ordini di acquisto ovvero ancora quello ove sono confluite le plusvalenze derivanti dallo smobilizzo dei titoli, tenuto conto che, per il reato di cui al capo 24, la documentazione difensiva attesta che l’apertura del conto corrente Fideuram è avvenuta a Roma ove parrebbe essersi realizzato anche l’ordine di acquisto delle azioni e, tuttavia, la filiale di riferimento del conto corrente in questione parrebbe essere quella di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rinvio pregiudiziale va dichiarata inammissibile.

2. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul nuovo istituto introdotto con l’art.24 bis cod. proc. pen. che prevede un meccanismo risolutivo di tipo preventivo della questione sulla competenza territoriale. In assenza di precise indicazioni ad opera del legislatore circa la valutazione che deve compiere il giudice di merito ove ritenga di sottoporre la questione alla Corte di cassazione, la giurisprudenza di legittimità, valorizzando la ratio dell’istituto, ha precisamente declinato i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

Si è pertanto affermato che il giudice, investito della questione dalle parti, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, ad effettuare il vaglio sulla “serietà” della questione secondo un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della stessa e a pronunciarsi sull’impossibilità di risolverla mediante gli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Gip Cuneo, Rv. 285513; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Trib. Agrigento, Rv. 285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, conf. comp. in proc. Mulas, Rv. 285114;

Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720). Poiché il giudice procedente “può” (e non deve) rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di ricorrere all’istituto del rinvio pregiudiziale, è tenuto a motivare e spiegare le ragioni della propria determinazione e, quindi, a prendere esplicita posizione sulla eccezione sollevata dalla parte. Proprio la ratio dell’istituto rende evidente che il giudice rimetterà la questione alla Corte di cassazione quando gli si prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente; ove invece si determini in senso contrario dovrà pronunciare sentenza di incompetenza.

Ne consegue che il rinvio pregiudiziale è consentito nel caso in cui il giudice ravvisi la propria competenza; diversamente opinando lo si autorizzerebbe a chiedere un parere preventivo alla Corte regolatrice tutte le volte in cui ne dubiti, così attribuendo a tale istituto una funzione “esplorativa” o addirittura di delega del giudice di merito a quello di legittimità per la soluzione della questione (Sez. 3 n.11400 del 14/12/2023, Rv. 286071, in motivazione; Sez. 4 n. 46181 del 25/10/2023 Barbieri, Rv. 285424, in motivazione; Sez. 2, n. 30721 del 13/07/2023, non mass. e Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non mass.).

Per le stesse ragioni, è altrettanto inammissibile perché meramente esplorativa anche la rimessione della questione con la quale si prospettano più soluzioni la cui decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, in proc. Greggio, Rv. 286071, Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114). Il giudice investito del tema relativo alla competenza territoriale, o che intenda rilevarlo d’ufficio, è tenuto a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, ma non può devolvere al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti i quali esulano dalla cognizione di quest’ultimo in quanto scrutinabili esclusivamente nella fase del merito;

è pertanto precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione nel caso in cui i fatti descritti nell'imputazione diano adito a divergenti interpretazioni o richiedano accertamenti o valutazioni di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza (Sez. 5 n. 15175 del 11/03/2025, Gip Trib. Milano, Rv. 287864; Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024, Gip Trib. Milano, Rv. 286096; Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424 cit.; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089).

3. Così delineati la natura ed i presupposti dell’istituto di cui all’art. 24 bis, cod. proc. pen., va in primo luogo rilevato che il Tribunale di Milano ha posto la questione della competenza territoriale in termini meramente esplorativi, demandandone la soluzione alla Corte di cassazione alla quale, peraltro, ha anche inammissibilmente devoluto una valutazione di fatto. A fronte della prospettazione difensiva di incompetenza, il collegio milanese non ha affermato di ritenersi competente. Al contrario, per un verso, pare avere condiviso l’argomentazione (che è presupposto della questione sollevata) in ordine al fatto che l’associazione a delinquere contestata dalla Procura di Milano e quelle ipotizzate dai pubblici ministeri di Roma e Latina sarebbero da considerarsi un unico sodalizio criminoso (pag. 9 dell’ordinanza impugnata); per altro verso, ha esplicitamente espresso “dubbi in ordine a quale sia in ordine a quale sia il Tribunale (Milano, Latina o Roma) competente territorialmente a giudicare Gerbi ed i suoi correi, dovendosi demandare alla Suprema Corte la pronuncia dotata di effetto preclusivo” (pag. 7 dell’ordinanza impugnata) e ha delineato tre diverse possibili soluzioni che porterebbero ad individuare non la propria competenza ma quella del Tribunale di Latina o, in alternativa, del Tribunale di Roma la cui scelta ha affidato al giudice di legittimità invitandolo ad individuare, su un piano più generale, “ i criteri tramite i quali valutare la sussistenza di un’unica associazione per delinquere o la connessione teleologica tra le associazioni a delinquere e, comunque, tra tutti i reati fine e l’associazione o le associazioni a delinquere” (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).

Con riferimento poi ad uno dei tre profili sottoposti a questa Corte (la propria competenza territoriale per i reati sottoposti alla sua cognizione essendovi “dubbio” sul luogo di consumazione del più grave delitto di autoriciclaggio contestato nel capo 24 all’imputato Gerbi) la questione sollevata dal rimettente presuppone un accertamento di fatto (che spetta al giudice di merito e dovrà essere oggetto del giudizio dibattimentale) e cioè l’individuazione del conto corrente da cui sarebbe fuoriuscita la provvista per l’acquisto delle azioni Cattolica Assicurazioni e cioè di una delle condotte speculative realizzate con il profitto dei reati.

Tale profilo non può essere devoluto a questa Corte, e ciò a tacere del fatto che lo stesso Tribunale ha affermato come la produzione difensiva non consentirebbe di affermare che gli ordini di acquisto sottoscritti a Roma siano riferibili proprio ai titoli azionari oggetto dell’imputazione di autoriciclaggio.

4. Il proposto rinvio pregiudiziale presenta anche un ulteriore profilo di inammissibilità poiché la decisione sulla competenza territoriale postula una imputazione già cristallizzata, sicchè è precluso il ricorso all’istituto di cui all’art. 24 bis cod. proc. pen. allorquando, come nella specie, per tale determinazione sia necessario confrontarsi con contestazioni provvisorie formulate in procedimenti che pendono in fase di indagini preliminari. 4.1. È principio consolidato che, per la determinazione della competenza territoriale, deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione.

In tal senso si è pronunciata questa Corte anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 – 01) chiarendo che ciò vale anche per la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, a meno che la contestazione formulata dal pubblico ministero contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Il criterio della esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza (compresa quella per connessione) va tenuto fermo anche a seguito della introduzione dell’istituto del rinvio pregiudiziale che, ancorando alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come esclusivo riferimento l'imputazione formulata dal pubblico ministero, ancorchè l’art. 24 bis, comma 2, cod. proc. pen. preveda la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari alla risoluzione della questione" (Sez. 2 n. 8805 del 14/02/2024, Gip Trib.

Milano, Rv. 286008 -02). 4.2. Tanto premesso, proprio con riferimento al primo profilo sottoposto a questa Corte dal Tribunale remittente e cioè alla possibilità di valutare lo spostamento della competenza territoriale per connessione rispetto a tre procedimenti che si trovano in fasi diverse, la giurisprudenza di legittimità ha fornito precise indicazioni ermeneutiche. La pronuncia a Sezioni Unite n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345-01 ha affermato il principio che «in tema di applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen., le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza», precisando, tuttavia, in motivazione che “nell'attuale codice di procedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per così dire fluttuante, cosicché il thema decidendum del processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio….se è vero che i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, è pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio”.

Ancor più chiara è la successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 48590 del 18/04/2019, confl. comp. in proc. Sacco, Rv 277304-01 secondo cui l'attribuzione determinata da ragioni di connessione va valutata al momento del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti così come contestati nella richiesta del pubblico ministero e che l’imputazione si cristallizza solo al momento del passaggio dall'udienza preliminare al dibattimento. In motivazione (pagg. 10 e 11), il massimo consenso ha affermato che “la competenza per connessione, pur essendo un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, si determina stabilmente soltanto attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale compiuto dal giudice nei termini stabiliti dal codice di rito a pena di decadenza.Solo in tal modo, del resto, si evita di delegare interamente all'autorità requirente l'individuazione del giudice dinanzi al quale celebrare il giudizio, salvaguardando la cognizione del giudice naturale precostituito per legge.

Il riconoscimento della competenza per connessione quale criterio originario di riparto della competenza e il principio della perpetuatio iurisdictionis vanno dunque necessariamente articolati con il principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale, evitando che l'individuazione della competenza sia frutto di valutazioni del pubblico ministero sulle quali non si riconosca al giudice delle indagini preliminari un adeguato potere di controllo”. Proprio richiamando entrambe le pronunce di cui sopra, le sezioni semplici hanno affermato – in una procedura di conflitto negativo di competenza – che il momento in cui doveva considerarsi cristallizzata l’imputazione ai fini della determinazione della competenza per connessione era quello della emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1 n. 26242 del 11/04/2024 non mass.); il principio secondo cui la decisione sulla competenza postula un’ imputazione già cristallizzata è stato nuovamente ribadito con la pronuncia (Sez. 2, n. 35593 del 24/09/2025, Rv. 288685) che ha ritenuto non ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa, precisando che “il meccanismo del rinvio pregiudiziale, finalizzato appunto ad ottenere dai giudici di legittimità una decisione "salda" sulla competenza per territorio, postula un'imputazione già cristallizzata con l'esercizio dell'azione penale” e che “la necessaria fluidità dell'imputazione nel corso della fase investigativa si pone in termini incompatibili con qualsiasi statuizione in tema di competenza territoriale avente il connotato della stabilità”. 4.3.

Applicando i principi sopra richiamati, è evidente, in primo luogo, che il Tribunale remittente aveva a disposizione chiari criteri ermeneutici tramite i quali dirimere il palesato dubbio in ordine alla praticabilità di uno spostamento della competenza territoriale per connessione tra i tre procedimenti, due dei quali ancora in fase di indagini preliminari con imputazioni provvisorie non cristallizzate. Ed è altrettanto evidente l’impossibilità, anche da parte di questa Corte, di dirimere la questione di competenza territoriale alla stregua di ipotesi ricostruttive provvisorie e pertanto in assenza di un regiudicanda già definita.

Al momento del rinvio pregiudiziale, sia il procedimento romano che quello di Latina erano ancora nella fase delle indagini preliminari; nel primo con contestazioni del tutto embrionali elevate in un decreto di perquisizione e sequestro volto a ricercare fonti di prova con riferimento agli illeciti ipotizzati e a reperire dati o tracce ad essi pertinenti; nel secondo con imputazioni formulate nell’avviso di conclusione delle indagini e pertanto ancora provvisorie perché suscettibili di modifiche all’esito dell’esercizio delle facoltà difensive spettanti all’imputato e di eventuali successive nuove indagini disposte dal Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 415 bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Di nessun rilievo, in questa sede, è la circostanza che la Procura di Latina abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio, come documentato dalla difesa Gerbi con memoria difensiva depositata al collegio in data 13/01/2026, evenienza che il Tribunale remittente non ha preso in esame in quanto non conosciuta. In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoria