Cassation Court dismisses appeals against conviction for attempted money laundering based on evidence of vehicle disassembly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ferdinando Caldarelli and Raffaele Casillo inadmissible, upholding the Second Instance Court's conviction for attempted money laundering. The appellants argued for acquittal or reclassification based on evidentiary contradictions regarding the disassembly of a stolen vehicle, but the court found the lower court's reasoning logically sound and consistent with the trial record. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis c.p.; The crime of attempted money laundering is not a consummated offense in anticipation, and conviction is justified when evidence proves the defendant was caught in the process of disassembling stolen components to obscure their illicit origin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente Sui ricorsi proposti da: Caldarelli Ferdinando nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 24/08/1990 Casillo Raffaele nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/04/1964 avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MARIA FIORE che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria in atti; sentiti i difensori, avv. Rocco Capuzzi, in sostituzione dell’avv. Vincenzo Salomone del foro di Torre Annunziata per il Caldarelli, e avv. DomenicoDella Gatta del foro di Santa Maria Capua Vetere per il Casillo, che hanno concluso riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Nola in data 13 marzo 2025 nei confronti degli imputati appellanti Ferdinando Caldarelli e Raffaele Casillo, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo A) nel reato di cui agli artt. 110, 56-648-bis cod. pen, ha rideterminato la pena nei confronti del Casillo in anni 2, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 3.200 di multa; ha assolto il Caldarelli dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena con riguardo al capo A), come riqualificato, in anni 2, mesi 11, giorni 16 di reclusione ed euro 4.400 di multa. Il giudice di primo grado aveva ritenuto gli imputati responsabili, entrambi, dei delitti di riciclaggio di un’autovettura (capo A) e di ricettazione di altra autovettura (capo B).
2. Propongono ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse di Ferdinando Caldarelli, il ricorso dell’avv. Vincenzo Salomone è articolato in un unico motivo con il quale si eccepisce l’errata qualificazione del fatto contestato sub A), riconducibile semmai all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 648 cod. pen., nonché vizio di motivazione al riguardo, non avendo la corte territoriale applicato correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentativo nel riciclaggio.
In particolare, la contraddittorietà delle prove in ordine alla effettiva atomizzazione dei pezzi della vettura e l’impossibilità di stabilire se vi fosse la volontà di occultare la provenienza delittuosa del mezzo avrebbero dovuto determinare l’assoluzione dell’imputato o, in subordine, la riqualificazione del tentativo di riciclaggio in ricettazione. 2.2. Nell’interesse di Raffaele Casillo, il ricorso a firma dell’avv. Domenico Della Gatta è articolato in tre motivi con i quali si eccepisce: la nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. nonché per vizio di motivazione (la descrizione dei fatti in sentenza non corrispondeva alle acquisizioni istruttorie, dalle quali emergeva una fase del tutto preparatoria, non integrante gli estremi del tentativo, in considerazione dell’esito negativo della perquisizione personale, dell’integrità della vettura nelle sue componenti essenziali, dell’omessa catalogazione delle parti rinvenute in un furgone, dell’assenza del numero di serie sui pezzi che si assumevano smontati); la nullità della sentenza per violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dell’ammissione di responsabilità in ordine alla provenienza illecita dei veicoli descritti nei capi di imputazione; la nullità della sentenza per violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva sulla base delle mere risultanze del certificato penale (un solo e datato precedente), senza esame dei cd. parametri individualizzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, perché basati su motivi meramente reiterativi di censure dedotte in appello e correttamente definite dalla corte territoriale, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confronta in termini critici. Innanzitutto, va ribadito, con riferimento al ricorso del Caldarelli, quanto affermato dalle sezioni unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, e inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). In ogni caso, non sussiste il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata, denunciato da entrambi i ricorrenti, posto che la Corte di appello ha congruamente indicato le ragioni, in fatto e in diritto, in base alle quali ha ritenuto gli imputati responsabile del reato di tentato riciclaggio (capo A), riscontrando le eccezioni difensive ed enucleando al riguardo i numerosi elementi di prova.
2. La sentenza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, ormai pacifica, secondo cui è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2,n. 3044 del 11/12/2024, dep. 2025, De Francesco, Rv. 287488–01; Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909-01; Sez. 1, n. 22437 del 22/02/2022, Ljatifi, Rv. 283183-01; Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254-01;
Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014, Pileri, Rv. 262506-01; Sez. 5, n.17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220-01). Inoltre, con ragionamento insuscettibile di censure in sede di legittimità, per la congruenza logica della motivazione ed i richiami puntuali agli atti acquisiti al processo in ragione del rito scelto, la corte di merito ha indicato come nel caso di specie gli imputati abbiano compiuto operazioni atte ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dell’auto indicata nel capo di imputazione. È stato evidenziato, in particolare, come entrambi gli imputati siano stati sorpresi mentre provvedevano al disassemblaggio delle componenti interne della vettura Smart For Two (in tal senso la documentazione fotografica ed il verbale di restituzione all’avente diritto); componenti oggetto di una successiva condotta di trasferimento dall’auto in questione ad un furgone attiguo, nella disponibilità degli imputati stessi.
La conclusione secondo cui il Caldarelli e il Casilli, sorpresi nel pieno di un’azione di oggettiva atomizzazione del veicolo, provento di delitto, nelle singole componenti di carrozzeria, non ancora completata, siano responsabili del reato di tentato riciclaggio è pertanto coerente. Le argomentazioni delle difese – reiterative di alternative ricostruzioni in fatto della condotta che non inficiano la tenuta logica della motivazione – sono estranee al giudizio di legittimità e, comunque, sono state adeguatamente considerate dalla corte territoriale sia per escludere l’ipotesi della ricettazione (pag.
5) sia per ritenere sussistente l’elemento psicologico del reato, in relazione alla conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo (pag.3).
3. Gli ulteriori motivi del ricorso del Casillo sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di censure esaminate dalla Corte di appello in termini esaustivi. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con la personalità negativa dell’imputato, desumibile dai precedenti penali e dalla condotta processuale per nulla collaborativa, tesa a negare l’evidenza della condotta delittuosa per la quale vi è stata condanna. L’applicazione della recidiva ha trovato congrua giustificazione (pag. 7), con riferimento alla reiterazione di reati contro il patrimonio, nonostante una precedente condanna per fatti analoghi e la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio privo di conseguenze dissuasive, sì che il compimento dei delitti in questione è stato ritenuto indicativo di una accentuata capacità a delinquere.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibili i r