Sentenza — n. 7657/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7657/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1609/2025* * Relatore UP 27/11/2025* * * 29677/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1. * * nato a CALTANISSETTA il 31/08/19652.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure rivolte dal ricorrente alla qualificazione del fatto di cui al capo 2dell imputazione come tentativo di estorsione e non già come mera minaccia ai sensidell art. 612 cod. pen. sono manifestamente infondate avendo riconosciuto i giudici dimerito l ingiustizia del profitto al quale erano finalizzate le minacce nell acquisizionecostituito dalla ricezione del bancomat o direttamente del denaro della persona offesa e deiproventi del finanziamento elargito dalla banca alla persona offesa a seguito dellacirconvenzione di cui al capo 1 della quale ha dato ampiamente conto la sentenza purriconoscendo l estinzione del reato per intervenuta prescrizione.3.3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7657/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1609/2025* * Relatore UP 27/11/2025* * * 29677/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1. * * nato a CALTANISSETTA il 31/08/19652.
DI * * nato il 27/03/1979avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona della * * generale* * che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsilette le memorie nell interesse di * * in data 17/11/2025 nell interesse diDi * * del 24/11/2025 e nell interesse della parte civile * * * del07/11/2025.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del Tribunale di Enna in data 17/07/2024 * * e* Di * venivano riconosciuti colpevoli in concorso materiale tra loro dei delitti dicirconvenzione di incapace continuata capo 1 e di tentata estorsione aggravata capo 2 aidanni di * * * e condannati alla pena ritenuta di giustizia ed alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile * * * nella qualitàdi curatore speciale del fratello * *2.In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte di Appello di Caltanissettacon sentenza del 17/03/2025 ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato dicirconvenzione di incapace di cui al capo 1 e confermato nel resto la sentenza impugnata.3.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.3.1.
La difesa di * * ha formulato due motivi di impugnazione.3.1.1. Con il primo ha dedotto l inosservanza o erronea applicazione della legge penalenella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle sentenze n. 120/2023 e86/2024 della Corte costituzionale in tema di applicabilità della diminuente per lieve entitàanche ai delitti di estorsione e rapina.3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha prospettato il vizio della motivazione dellasentenza impugnata da ritenersi meramente apparente in quanto priva di confrontodialettico con gli elementi probatori e con le deduzioni difensive in quanto frutto di un “copiae incolla” della sentenza di primo grado.3.2.Il ricorso proposto nell interesse di * Di * si articola invece in quattromotivi di impugnazione.3.2.1.
Con il primo motivo di ricorso la difesa censura mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti difettandol ingiustizia del profitto e la natura illecita della richiesta economica elementi costitutivi deldelitto di estorsione.3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata la mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione all aggravante teleologica di cui all art. 61n. 2 cod. pen. assumendo il ricorrente non potersi configurare il reato di tentata estorsionecome mezzo per commettere il reato di circonvenzione di incapace.3.2.4.
Infine con il quarto motivo di ricorso la difesa prospetta la mancanzacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all art. 56 terzo commacod. pen. per non essersi riconosciuto l istituto della desistenza volontaria.4.Con requisitoria scritta del 29/10/2025 la Procura generale ha chiesto il rigetto deiricorsi.5.Con articolata memoria depositata in data 07/11/2025 la difesa della parte civile hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o in subordine di rigettarli confermando in ognisua parte la sentenza impugnata con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle speseprocessuali sostenute nel presente grado di giudizio.6.In data 17/11/2025 la difesa del * ha depositato memoria di replica alleconclusioni della Procura generale con la quale ha dedotto che nella richiesta di riqualificarei fatti ex art. 612 cod. pen. determinando la pena nel minimo edittale doveva ritenersiimplicita la richiesta di applicare la diminuente della lieve entità del fatto riconosciuta dallaCorte * e che comunque competeva al giudice al fine di garantire laproporzionalità della pena tenere conto delle modifiche normative nel frattempo introdotte.Ha contestato anche la genericità del motivo relativo alla mera apparenza della motivazionerichiamando le due pagine allegate all atto di appello per evidenziare l uso delle stesseparole nelle due sentenze di merito.7.Con memoria depositata in data 24/11/2025 anche la difesa del Di * ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen.2. Quanto al ricorso presentato nell interesse del * deve rilevarsi che ladoglianza relativa al mancato riconoscimento dell ipotesi di lieve entità riconosciuta per ildelitto di estorsione dalla sentenza della Corte * n. 120 del 15 giugno 2023 così come per la rapina dalla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello atto proposto dopo le pronunce del giudicedelle leggi secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall art. 606 comma 3cod. proc. pen. come si evince dalla lettura dell atto di gavame.A tal proposito infatti non può condividersi la prospettazione della memoria delricorrente di replica alla requisitoria della Procura generale secondo cui la richiesta diapplicazione dell attenuante in parola dovrebbe ritenersi implicitamente avanzata con ilmotivo di appello volto a riqualificare il fatto ai sensi dell art. 612 cod. pen. in quanto larichiesta di riconoscimento di un attenuante non può essere confusa con la richiesta diriqualificazione di un imputazione in una diversa figura criminosa per quanto di minoregravità.2.1.
Il secondo motivo del ricorso del * è manifestamente infondato inquanto la sentenza impugnata si è confrontata con le deduzioni difensive con un percorsoargomentativo dettagliato e coerente dando adeguatamente conto degli elementi che hannoportato al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto ditentata estorsione ascrittogli richiamando le testimonianze della persona offesa e dei suoifratelli nonché del tributarista del primo degli operatori di polizia giudiziaria e dei soggettiche avevano ricevuto dai ricorrenti i telefoni cellulari previamente da questi acquistati con ifinanziamenti che avevano indotto la persona offesa a sottoscrivere con la prospettazionedella prossima apertura di un call center elementi tutti convergenti nel confermarel attendibilità del racconto della persona offesa in tal modo la Corte territoriale ha anchedato conto delle ragioni per le quali sulla base del racconto dell * si è riconosciuta lariconducibilità al * di una delle due utenze telefoniche con le quali venivano inviatimessaggi minacciosi alla persona offesa.2.2. * ricordare peraltro che la sentenza di primo grado e quella di appelloquando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte si integrano vicendevolmenteformando un tutto organico ed inscindibile una sola entità logico giuridica alla quale occorrefare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Pertanto il giudice diappello in caso di pronuncia conforme a quella appellata può anche limitarsi a rinviare perrelationem a quest ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto dispecifiche censure * 1 n. 4827 del 18/03/1994 Lo * * 198613 01 * 6 n.11421 del 29/09/1995 * * 203073 01 sicché è del tutto irrilevante che nellapredetta esposizione la Corte territoriale possa aver riportato espressioni già adoperate dalprimo giudice.3. Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso del Di * sono inammissibili perchémanifestamente infondati anche quando non attengono esclusivamente al merito delladecisione impugnata.3.1.
In particolare detto ricorso censurando l asserita mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. in realtàprospetta solo una ricostruzione alternativa dei fatti già disattesa dalla Corte con argomenticoerenti e logici nessuna illogicità può rinvenirsi infatti nella valutazione della sentenzaimpugnata in ordine all attendibilità delle testimonianze sia della persona offesa chedell operante di polizia giudiziaria che aveva ascoltato i messaggi whatsapp lasciati dairicorrenti sull utenza dell * che hanno riferito di minacce “particolarmente violenteaggressive e che effettivamente anche dal tono di voce incutevano timore” cfr. pag. 8 qualila minaccia figurativa di mangiare il cuore o quella comunque esplicita di uccidere lapersona offesa o i suoi fratelli se la stessa non avesse provveduto al pagamento dei telefonicellulari.3.2.
Le censure rivolte dal ricorrente alla qualificazione del fatto di cui al capo 2dell imputazione come tentativo di estorsione e non già come mera minaccia ai sensidell art. 612 cod. pen. sono manifestamente infondate avendo riconosciuto i giudici dimerito l ingiustizia del profitto al quale erano finalizzate le minacce nell acquisizionecostituito dalla ricezione del bancomat o direttamente del denaro della persona offesa e deiproventi del finanziamento elargito dalla banca alla persona offesa a seguito dellacirconvenzione di cui al capo 1 della quale ha dato ampiamente conto la sentenza purriconoscendo l estinzione del reato per intervenuta prescrizione.3.3.
E manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto dalpercorso argomentativo delle due sentenze di merito emerge con chiarezza che le minacceerano finalizzate ad acquisire il denaro necessario per proseguire l attività avviata con lacirconvenzione di incapace di cui al capo n. 1 e pertanto a conseguire il profitto di talereato in coerenza con la formulazione dell aggravante di cui al capo 2 .Si tratta di ricostruzione dei fatti che emerge in maniera incontrovertibile anche dallasentenza della Corte di appello in questa sede impugnata in alcun modo smentitadall espressione che peraltro si rinviene soltanto nella sentenza di primo grado secondo cui“il delitto di tentata estorsione è stato perpetrato al fine di realizzare il delitto di cui all art. 643…” cfr. pag. 24 si tratta infatti di espressione coerente con la configurazione dellacirconvenzione di incapace come reato a consumazione prolungata secondo l indirizzointerpretativo ormai sempre più consolidato condiviso dal Collegio che muovendo da unacorretta definizione del concetto di “evento giuridico dannoso” valorizza la distinzione tra laperfezione del reato e la sua definitiva consumazione secondo cui «si ha la perfezione delreato allorché si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale condotta evento offesa nesso di causalità elemento soggettivo nel loro contenutominimo cioè necessario e sufficiente per la esistenza del reato» «si ha consumazionequando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta».In quest ottica «mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto adesistere la consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare in cui si chiude l itercriminis per aprirsi la strada del post factum» la perfezione pertanto segna il limite per laconfigurabilità del tentativo la consumazione quello per la configurabilità del concorso dipersone e coincide con il dies a quo da cui decorre il termine prescrizionale.
«Nei reati in cuil offesa è elemento costitutivo esplicito o implicito della fattispecie o che sono interpretabili inchiave di offesa il momento consumativo è segnato dal verificarsi di essa».Dal capo di imputazione sub 1 così emerge chiaramente che la circonvenzione dellapersona offesa si era già perfezionata con la condotta precedente le minacce di cui al capo2 essendosi già verificato il cosiddetto “danno penale” solitamente identificato con il vulnusapportato anche in termini di semplice messa in pericolo al bene giuridico protetto dallafattispecie incriminatrice il c.d.
“bene della vita” secondo una tradizionale definizione *2 n. 42583 del 24/09/2019 De * * 277631 01 * 1 n. 26298 del 11/12/2003 dep.2004 * * 228123 01 * 1 n. 1285 del 24/10/1996 dep. 1997 * *206926 01 oltre che il danno cagionato dai primi esborsi di denaro in particolare lasentenza impugnata ha ben evidenziato che “le minacce nel caso di specie erano rivolte adottenere – attraverso la consegna dei bancomat o del denaro – l utilità economica a cui gliimputati anelavano consistita nella messa a disposizione delle somme elargite all * daparte dell istituto bancario a seguito dell accensione del finanziamento” ottenuto in virtù dellacondotta contestata al capo 1 dell imputazione.3.4.
E inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche l ultimo motivo di ricorsovolto a censurare il mancato riconoscimento della desistenza volontaria avendo datoadeguatamente conto la sentenza impugnata dell impossibilità di configurare come tale ilmero invio di messaggi di scuse da parte del ricorrente in quanto l estorsione non si èconsumata soltanto per la determinazione della persona offesa di non accondiscendereulteriormente alle richieste estorsive bloccando i conti correnti e barricandosi in casa per iltimore dei ricorrenti così da sottrarsi ad ogni contatto con loro e invece le scuse delricorrente costituiscono un mero post factum penalmente irrilevante ai fini della desistenzaessendo intervenuto quando l iter criminoso era già stato definitivamente frustrato dallareazione della persona offesa e dalla impossibilità materiale di proseguire nell azione di talche come evidenziato dalla parte civile nella fattispecie non vi fu alcuna “volontarietà” nellacessazione della condotta ma solo la presa d atto impotente di un fallimento determinato dacause esterne e indipendente dalla volontà degli agenti.4.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile * * * curatore speciale di* * * che si liquidano come in dispositivo nonché per il dispostodell art. 616 cod. proc. pen. al versamento in favore della * delle ammende di unasomma che si determina equitativamente in euro tremila.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7657/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1609/2025* * Relatore UP 27/11/2025* * * 29677/2025* *ha pronunciato la seguenteSENTENZA* ricorsi proposti da1. * * nato a CALTANISSETTA il 31/08/19652. DI * * nato il 27/03/1979avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona della * * generale* * che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsilette le memorie nell interesse di * * in data 17/11/2025 nell interesse diDi * * del 24/11/2025 e nell interesse della parte civile * * * del07/11/2025.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del Tribunale di Enna in data 17/07/2024 * * e* Di * venivano riconosciuti colpevoli in concorso materiale tra loro dei delitti dicirconvenzione di incapace continuata capo 1 e di tentata estorsione aggravata capo 2 aidanni di * * * e condannati alla pena ritenuta di giustizia ed alrisarcimento dei danni in favore della costituita parte civile * * * nella qualitàdi curatore speciale del fratello * *2.In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte di Appello di Caltanissettacon sentenza del 17/03/2025 ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato dicirconvenzione di incapace di cui al capo 1 e confermato nel resto la sentenza impugnata.3.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.3.1.
La difesa di * * ha formulato due motivi di impugnazione.3.1.1. Con il primo ha dedotto l inosservanza o erronea applicazione della legge penalenella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle sentenze n. 120/2023 e86/2024 della Corte costituzionale in tema di applicabilità della diminuente per lieve entitàanche ai delitti di estorsione e rapina.3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha prospettato il vizio della motivazione dellasentenza impugnata da ritenersi meramente apparente in quanto priva di confrontodialettico con gli elementi probatori e con le deduzioni difensive in quanto frutto di un “copiae incolla” della sentenza di primo grado.3.2.Il ricorso proposto nell interesse di * Di * si articola invece in quattromotivi di impugnazione.3.2.1.
Con il primo motivo di ricorso la difesa censura mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti difettandol ingiustizia del profitto e la natura illecita della richiesta economica elementi costitutivi deldelitto di estorsione.3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata la mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione all aggravante teleologica di cui all art. 61n. 2 cod. pen. assumendo il ricorrente non potersi configurare il reato di tentata estorsionecome mezzo per commettere il reato di circonvenzione di incapace.3.2.4.
Infine con il quarto motivo di ricorso la difesa prospetta la mancanzacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all art. 56 terzo commacod. pen. per non essersi riconosciuto l istituto della desistenza volontaria.4.Con requisitoria scritta del 29/10/2025 la Procura generale ha chiesto il rigetto deiricorsi.5.Con articolata memoria depositata in data 07/11/2025 la difesa della parte civile hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o in subordine di rigettarli confermando in ognisua parte la sentenza impugnata con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle speseprocessuali sostenute nel presente grado di giudizio.6.In data 17/11/2025 la difesa del * ha depositato memoria di replica alleconclusioni della Procura generale con la quale ha dedotto che nella richiesta di riqualificarei fatti ex art. 612 cod. pen. determinando la pena nel minimo edittale doveva ritenersiimplicita la richiesta di applicare la diminuente della lieve entità del fatto riconosciuta dallaCorte * e che comunque competeva al giudice al fine di garantire laproporzionalità della pena tenere conto delle modifiche normative nel frattempo introdotte.Ha contestato anche la genericità del motivo relativo alla mera apparenza della motivazionerichiamando le due pagine allegate all atto di appello per evidenziare l uso delle stesseparole nelle due sentenze di merito.7.Con memoria depositata in data 24/11/2025 anche la difesa del Di * ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen.2. Quanto al ricorso presentato nell interesse del * deve rilevarsi che ladoglianza relativa al mancato riconoscimento dell ipotesi di lieve entità riconosciuta per ildelitto di estorsione dalla sentenza della Corte * n. 120 del 15 giugno 2023 così come per la rapina dalla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello atto proposto dopo le pronunce del giudicedelle leggi secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall art. 606 comma 3cod. proc. pen. come si evince dalla lettura dell atto di gavame.A tal proposito infatti non può condividersi la prospettazione della memoria delricorrente di replica alla requisitoria della Procura generale secondo cui la richiesta diapplicazione dell attenuante in parola dovrebbe ritenersi implicitamente avanzata con ilmotivo di appello volto a riqualificare il fatto ai sensi dell art. 612 cod. pen. in quanto larichiesta di riconoscimento di un attenuante non può essere confusa con la richiesta diriqualificazione di un imputazione in una diversa figura criminosa per quanto di minoregravità.2.1.
Il secondo motivo del ricorso del * è manifestamente infondato inquanto la sentenza impugnata si è confrontata con le deduzioni difensive con un percorsoargomentativo dettagliato e coerente dando adeguatamente conto degli elementi che hannoportato al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto ditentata estorsione ascrittogli richiamando le testimonianze della persona offesa e dei suoifratelli nonché del tributarista del primo degli operatori di polizia giudiziaria e dei soggettiche avevano ricevuto dai ricorrenti i telefoni cellulari previamente da questi acquistati con ifinanziamenti che avevano indotto la persona offesa a sottoscrivere con la prospettazionedella prossima apertura di un call center elementi tutti convergenti nel confermarel attendibilità del racconto della persona offesa in tal modo la Corte territoriale ha anchedato conto delle ragioni per le quali sulla base del racconto dell * si è riconosciuta lariconducibilità al * di una delle due utenze telefoniche con le quali venivano inviatimessaggi minacciosi alla persona offesa.2.2. * ricordare peraltro che la sentenza di primo grado e quella di appelloquando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte si integrano vicendevolmenteformando un tutto organico ed inscindibile una sola entità logico giuridica alla quale occorrefare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Pertanto il giudice diappello in caso di pronuncia conforme a quella appellata può anche limitarsi a rinviare perrelationem a quest ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto dispecifiche censure * 1 n. 4827 del 18/03/1994 Lo * * 198613 01 * 6 n.11421 del 29/09/1995 * * 203073 01 sicché è del tutto irrilevante che nellapredetta esposizione la Corte territoriale possa aver riportato espressioni già adoperate dalprimo giudice.3. Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso del Di * sono inammissibili perchémanifestamente infondati anche quando non attengono esclusivamente al merito delladecisione impugnata.3.1.
In particolare detto ricorso censurando l asserita mancanza contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. in realtàprospetta solo una ricostruzione alternativa dei fatti già disattesa dalla Corte con argomenticoerenti e logici nessuna illogicità può rinvenirsi infatti nella valutazione della sentenzaimpugnata in ordine all attendibilità delle testimonianze sia della persona offesa chedell operante di polizia giudiziaria che aveva ascoltato i messaggi whatsapp lasciati dairicorrenti sull utenza dell * che hanno riferito di minacce “particolarmente violenteaggressive e che effettivamente anche dal tono di voce incutevano timore” cfr. pag. 8 qualila minaccia figurativa di mangiare il cuore o quella comunque esplicita di uccidere lapersona offesa o i suoi fratelli se la stessa non avesse provveduto al pagamento dei telefonicellulari.3.2.
Le censure rivolte dal ricorrente alla qualificazione del fatto di cui al capo 2dell imputazione come tentativo di estorsione e non già come mera minaccia ai sensidell art. 612 cod. pen. sono manifestamente infondate avendo riconosciuto i giudici dimerito l ingiustizia del profitto al quale erano finalizzate le minacce nell acquisizionecostituito dalla ricezione del bancomat o direttamente del denaro della persona offesa e deiproventi del finanziamento elargito dalla banca alla persona offesa a seguito dellacirconvenzione di cui al capo 1 della quale ha dato ampiamente conto la sentenza purriconoscendo l estinzione del reato per intervenuta prescrizione.3.3.
E manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso in quanto dalpercorso argomentativo delle due sentenze di merito emerge con chiarezza che le minacceerano finalizzate ad acquisire il denaro necessario per proseguire l attività avviata con lacirconvenzione di incapace di cui al capo n. 1 e pertanto a conseguire il profitto di talereato in coerenza con la formulazione dell aggravante di cui al capo 2 .Si tratta di ricostruzione dei fatti che emerge in maniera incontrovertibile anche dallasentenza della Corte di appello in questa sede impugnata in alcun modo smentitadall espressione che peraltro si rinviene soltanto nella sentenza di primo grado secondo cui“il delitto di tentata estorsione è stato perpetrato al fine di realizzare il delitto di cui all art. 643…” cfr. pag. 24 si tratta infatti di espressione coerente con la configurazione dellacirconvenzione di incapace come reato a consumazione prolungata secondo l indirizzointerpretativo ormai sempre più consolidato condiviso dal Collegio che muovendo da unacorretta definizione del concetto di “evento giuridico dannoso” valorizza la distinzione tra laperfezione del reato e la sua definitiva consumazione secondo cui «si ha la perfezione delreato allorché si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale condotta evento offesa nesso di causalità elemento soggettivo nel loro contenutominimo cioè necessario e sufficiente per la esistenza del reato» «si ha consumazionequando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta».In quest ottica «mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto adesistere la consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare in cui si chiude l itercriminis per aprirsi la strada del post factum» la perfezione pertanto segna il limite per laconfigurabilità del tentativo la consumazione quello per la configurabilità del concorso dipersone e coincide con il dies a quo da cui decorre il termine prescrizionale.
«Nei reati in cuil offesa è elemento costitutivo esplicito o implicito della fattispecie o che sono interpretabili inchiave di offesa il momento consumativo è segnato dal verificarsi di essa».Dal capo di imputazione sub 1 così emerge chiaramente che la circonvenzione dellapersona offesa si era già perfezionata con la condotta precedente le minacce di cui al capo2 essendosi già verificato il cosiddetto “danno penale” solitamente identificato con il vulnusapportato anche in termini di semplice messa in pericolo al bene giuridico protetto dallafattispecie incriminatrice il c.d.
“bene della vita” secondo una tradizionale definizione *2 n. 42583 del 24/09/2019 De * * 277631 01 * 1 n. 26298 del 11/12/2003 dep.2004 * * 228123 01 * 1 n. 1285 del 24/10/1996 dep. 1997 * *206926 01 oltre che il danno cagionato dai primi esborsi di denaro in particolare lasentenza impugnata ha ben evidenziato che “le minacce nel caso di specie erano rivolte adottenere – attraverso la consegna dei bancomat o del denaro – l utilità economica a cui gliimputati anelavano consistita nella messa a disposizione delle somme elargite all * daparte dell istituto bancario a seguito dell accensione del finanziamento” ottenuto in virtù dellacondotta contestata al capo 1 dell imputazione.3.4.
E inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche l ultimo motivo di ricorsovolto a censurare il mancato riconoscimento della desistenza volontaria avendo datoadeguatamente conto la sentenza impugnata dell impossibilità di configurare come tale ilmero invio di messaggi di scuse da parte del ricorrente in quanto l estorsione non si èconsumata soltanto per la determinazione della persona offesa di non accondiscendereulteriormente alle richieste estorsive bloccando i conti correnti e barricandosi in casa per iltimore dei ricorrenti così da sottrarsi ad ogni contatto con loro e invece le scuse delricorrente costituiscono un mero post factum penalmente irrilevante ai fini della desistenzaessendo intervenuto quando l iter criminoso era già stato definitivamente frustrato dallareazione della persona offesa e dalla impossibilità materiale di proseguire nell azione di talche come evidenziato dalla parte civile nella fattispecie non vi fu alcuna “volontarietà” nellacessazione della condotta ma solo la presa d atto impotente di un fallimento determinato dacause esterne e indipendente dalla volontà degli agenti.4.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile * * * curatore speciale di* * * che si liquidano come in dispositivo nonché per il dispostodell art. 616 cod. proc. pen. al versamento in favore della * delle ammende di unasomma che si determina equitativamente in euro tremila. *Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile * curatore speciale di * * * che liquida in complessivi euro3.686 00 oltre accessori di legge.Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Condanna inoltre gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile * curatore speciale di * * * che liquida in complessivi euro3.686 00 oltre accessori di legge.Così è deciso 27/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *