Sentenza — n. 7622/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Catanzaro , con decreto del 26 settembre 2025 , dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di FrancescaMisserianni tesa adottenere la revocazione della confisca di un immobile in costruzione in Siderno, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, e confermato nei successivi gradi di giudizio; avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore diMisserianni, eccependo che: 1.1 premesse le diverse fasi del procedimento e che l’istanza di revocazione si basava sulle nuove prove, costituite dalle comunicazioni Postavita del 3.05.2005 e del 27.02.2027 (che dimostravano che la somma di € 50.185,52 confluita nel 2007 sul conto cointestato ad Angela Panetta e Francesca Misserianni afferiva ad una polizza vita accesa da Angela Panetta nel 2002, quindi in epoca precedente al matrimonio tra la Misserianni e il proposto Michelangelo Ciocchetti ) e dalla contabile del 12 maggio 2004 (da cui si evinceva l’incasso dei titoli sequestrati e la loro monetizzazione con accredito sul conto cointestato tra Angela Panetta e Francesca Misserianni),violazione dell’art. 28 D.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 Cost; Sentenza — n. 7622/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 2458/2026: “la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione de/procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in talesede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore"). Peraltro, la Corte di appello ha anche argomentato nel senso che le prove dedotte non appariva dirimente ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revoca, con le considerazionicontenute nell’ultima parte del decreto impugnato L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, supportata da un apparato motivazionale, in alcun modo tacciabile di apparenza e, men che meno, di inesistenza.
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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MISSERIANNI FRANCESCA nato a SIDERNO il 20/01/1983 avverso il decreto del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiarareinammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro , con decreto del 26 settembre 2025 , dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di FrancescaMisserianni tesa adottenere la revocazione della confisca di un immobile in costruzione in Siderno, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, e confermato nei successivi gradi di giudizio; avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore diMisserianni, eccependo che: 1.1 premesse le diverse fasi del procedimento e che l’istanza di revocazione si basava sulle nuove prove, costituite dalle comunicazioni Postavita del 3.05.2005 e del 27.02.2027 (che dimostravano che la somma di € 50.185,52 confluita nel 2007 sul conto cointestato ad Angela Panetta e Francesca Misserianni afferiva ad una polizza vita accesa da Angela Panetta nel 2002, quindi in epoca precedente al matrimonio tra la Misserianni e il proposto Michelangelo Ciocchetti ) e dalla contabile del 12 maggio 2004 (da cui si evinceva l’incasso dei titoli sequestrati e la loro monetizzazione con accredito sul conto cointestato tra Angela Panetta e Francesca Misserianni),violazione dell’art. 28 D.
Lgs. n. 159/2011 in quanto la decisione di non ritenere nuove le prove prodotte perché deducibili nel procedimento originario si basava su un erroneo presupposto, in quanto le prove nuove andavano ad integrare una prova già a suo tempo tempestivamente dedotta, avendola ricorrente definito il numero della polizza vita, l’epoca e l’entità dell’originario investimento e l’importo del riscatto; inoltre, la Corte di appello aveva fatto confusione tra il concetto di deducibilità astratta della prova con quello della concreta disponibilità del documento da produrre, avendo omesso di considerare che la scoperta del documento era stata del tutto casuale e che non vi era stata alcuna negligenza da parte della Misserianni; stessa logica e stesse deduzioni valevano per la contabile del 12 maggio 2004, visto che la Misserianni aveva svolto precise deduzioni ed aveva rinvenuto la contabile soltanto dopo il processo di prevenzione; 1.2 violazione dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente del provvedimento impugnato: il motivo dell'esclusione della polizza e dei titoli non era stato determinato dalla circostanza che gli introiti fossero di spettanza della sola Panetta, che faceva parte del nucleo familiare della Misserianni e con la quale aveva il conto cointestato, ma in quanto per la polizza non era stata data la prova della liceità e dell'entità dell'originario investimento e per i titoli non era stata data la prova dell'incasso e della relativa entità ; pertanto , la motivazione addotta risultava completamente avulsa dal contesto delle statuizioni del provvedimento che aveva disposto la confisca e dai motivi dedotti con l'impugnazione straordinaria; inoltre, era stato totalmente ignorato il rilievo difensivo che le somme portate dal titolo erano preesistenti agli anni 2000, anche se incassati nel 2004, mentre la polizza vita era stata accesa nel 2002, seppure incassata nel 2004, quindi antecedenti al provvedimento del 2003 che aveva rigettato la confisca e che aveva forza di giudicato in relazione alle poste economiche, quanto meno fino all’anno di emissione (2003); il matrimonio tra la ricorrente e Ciocchetti, peraltro, era stato celebrato a seguito della sua scarcerazionedi quest’ultimo, solo nel 2006, quindi le somme di cui sopra non potevano derivare dalla sua asserita attività criminale; infine, si rilevava che la ricorrente aveva prodotto una relazione tecnica contabile che dimostrava che aveva fondi sufficienti per edificare l’immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Ilricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.2Si de ve infatti rilevare che la Corte di appello , a pag . 4 del decreto impugnato, hamotivato in maniera congrua sul fatto che le prove dedotte non potessero essere qualificate come nuove in quanto tempestivamente deducibili , con la considerazione che era prevedibile che i documenti di una polizza vita intestata ad Angela Panetta, madre di Ciocchetti (coniuge della ricorrente), fossero custoditi presso l’abitazione della stessa, concludendo che si trattava quindi di prove che, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbero potuto essere prodotte nelle precedentifasi del giudizio E’ stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza secondo la quale “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. (Sez.U.,43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01 ; vedi anche Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, dep. 14/02/2025, Rv. 287520 – 01 e, da ultimo Sez.
U. n. 2458/2026: “la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione de/procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in talesede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore"). Peraltro, la Corte di appello ha anche argomentato nel senso che le prove dedotte non appariva dirimente ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revoca, con le considerazionicontenute nell’ultima parte del decreto impugnato L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, supportata da un apparato motivazionale, in alcun modo tacciabile di apparenza e, men che meno, di inesistenza.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Co