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Sentenza — n. 7548/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new grounds and failure to raise homelessness defense at trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court erred by applying preventive detention based on the applicant's homelessness, claiming it constituted a justifying cause under Article 54 of the Penal Code, and requested leniency for minor offense severity. The Court rejected these arguments, ruling that the homelessness claim was procedurally inadmissible as it was not raised during the appeal trial and that requests for leniency constitute matters of merit unsuitable for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if new grounds lack connection to original arguments or if defenses regarding justifying causes were not timely raised in the appeal trial, and requests for leniency are matters of merit.

Parole chiave

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preventive detention justifying cause homelessness defense new grounds inadmissibility merit review cassation procedural timing court costs fine capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 273 cod. proc. pen.
in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. per avere i giudici della cautela fondato l’applicazione della misura cautelare sul fatto che l’indagato è un soggetto senza fissa dimora elemento che invece potrebbe assumere il ruolo di causa di giustificazione ai sensi dell’art.
Art. 54 cod. pen.
per avere i giudici della cautela fondato l’applicazione della misura cautelare sul fatto che l’indagato è un soggetto senza fissa dimora elemento che invece potrebbe assumere il ruolo di causa di giustificazione ai sensi dell’art. 54 cod. pen. 2.2.
Art. 62 cod. pen.
La richiesta rivolta a questa Corte di riconoscere all’imputato l’attenuante della particolare tenuità e del fatto o quella di cui all’art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 310 c.p
art. 273 cod. proc. pen
in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
per avere i giudici della cautela fondato l’applicazione della misura cautelare sul fatto che l’indagato è un soggetto senza fissa dimora elemento che invece potrebbe assumere il ruolo di causa di giustificazione ai sensi dell’art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01
Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 – 01
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Abohikal Mohamed, nato in Egitto il giorno 20/1/2006 rappresentato ed assistito dall’avv. Gian Paolo Maria Coccia - di fiducia avverso l’ordinanza in data 19/9/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. letta la memoria difensiva datata 3/1/2026 a firma dell’avv. Coccia con motivi aggiunti nell'interesse dell’imputato; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Fiore, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 settembre 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Roma ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 11 giugno 2025 con la quale era stata respinta l’istanza formulata nell’interesse dell’imputato di revoca o di sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere in corso di applicazione nei confronti di Mohamed Abohikal, soggetto imputato (essendo già stato emesso il decreto di giudizio immediato) in relazione ai reati di concorso con altri tre soggetti in rapina pluriaggravata di un telefono cellulare e di altri effetti personali, nonché di concorso in lesioni personali aggravate ai danni di un turista tedesco che veniva dapprima attinto con dello spray urticante e successivamente violentemente percosso e scaraventato a terra.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. per avere i giudici della cautela fondato l’applicazione della misura cautelare sul fatto che l’indagato è un soggetto senza fissa dimora elemento che invece potrebbe assumere il ruolo di causa di giustificazione ai sensi dell’art. 54 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen.con riferimento alle esigenze cautelari. Deduce la difesa del ricorrente il fatto che all’esito dell’instaurando giudizio abbreviato la pena ben potrebbe essere ridotta ai minimi edittali e che potrebbe trovare applicazione la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, circostanza che la stessa difesa chiede sia riconosciuta direttamente da questa Corte unitamente o in alternativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. 2.3. Con memoria datata 3 gennaio 2026 la difesa dell’imputato ha dedotto, come motivo nuovo, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 628 e 624 cod. pen. affermando che, in forza del contenuto di una richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2023 l’elemento centrale nei reati di furto e di rapina è quello del fine di profitto, il tutto al fine di affermare che un vero e proprio impossessamento della res nel caso in esame non vi è mai stato e che al più l’azione contestata all’imputato potrebbe qualificarsi come furto tentato e non come rapina impropria consumata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è sotto alcuni profili inammissibile per genericità e sotto altri manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni. Occorre, innanzitutto, evidenziare che non è in contestazione la gravità indiziaria circa il fatto che Mohamed Abohikal ha concorso nella consumazione dei reati di cui alle imputazioni - ciò anche perché, come detto, nei confronti dell’imputato è già stato emesso il decreto di giudizio immediato – e che i motivi principali di ricorso vertono esclusivamente sull’applicazione della misura cautelare e sulle esigenze alla stessa connesse. Ciò doverosamente premesso occorre evidenziare che con riguardo alle esigenze cautelari non risponde a realtà quanto sostenuto dalla difesa in relazione al fatto che il provvedimento applicativo della misura cautelare troverebbe il suo principale fondamento nella circostanza che l’imputato è soggetto senza fissa dimora, ciò in quanto il Tribunale del riesame ha bene evidenziato:

a) che detto elemento non è stato in alcun modo valorizzato dal G.i.p. che ha dato, per contro, rilievo assorbente alle esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.;

b) che, anche richiamando l’analoga valutazione fatta dal G.i.p., le esigenze cautelari trovano il loro fondamento nella particolare gravità delle condotte poste in essere dall’imputato, caratterizzate dal ricorso spregiudicato a violenza fisica, in orario notturno ed in più persone riunite, avvalendosi di armi; in sostanza modalità che lo stesso Tribunale ha valutato come particolarmente efferate dell’agire e come tali idonee a disvelare l’indole criminale e la dedizione sistematica dell’imputato a reati a base violenta commessi a scopo di lucro.

Il richiamo fatto dalla difesa all’art. 54 cod. pen., oltretutto legato al fatto che l’imputato è soggetto senza fissa dimora, come causa di giustificazione dell’agire dell’imputato con i conseguenti riflessi sull’art. 273 cod. proc. pen., al di là della manifesta infondatezza in punto di diritto, presenta anche carattere di inammissibilità procedimentale legata al carattere devolutivo dell’appello cautelare non avendo la difesa documentato di avere posto la questione al Tribunale. La richiesta rivolta a questa Corte di riconoscere all’imputato l’attenuante della particolare tenuità e del fatto o quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. involge, poi, valutazioni di merito non proponibili in sede di legittimità e quindi non appare neppure meritevole di ulteriore attenzione.

2. Quanto al motivo nuovo di ricorso di cui alla memoria datata 3 gennaio 2026 lo stesso è inammissibile, trattandosi di motivo privo di collegamento con i motivi esposti nel ricorso originario. Sul punto è appena il caso di ricordare che «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 – 01) e, ancora, che «Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione» (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 – 01).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav