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Sentenza — n. 7546/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for omitting mandatory five-year public office ban for prison term over three years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a Bergamo court's plea-bargain sentence, arguing the judge failed to apply the mandatory accessory penalty of a five-year public office ban. The court found the appeal valid because the main sentence exceeded three years, triggering the statutory requirement under Article 29 of the Penal Code. Consequently, the Cassation Court annulled the decision regarding the accessory penalty and ordered its immediate imposition.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. pen.; When a prison sentence exceeds three years, the mandatory accessory penalty of a five-year ban from public offices must be applied, and its omission renders the sentencing decision legally flawed.

Parole chiave

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omitted accessory penalty public office ban prison term over three years mandatory sentencing plea bargain procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. pen.
Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Art. 444 cod. proc. pen.
"allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 29 cod. pen
Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024

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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso la Corte di Appello Brescia Modica Elio nato a Messina il 07/08/1950 avverso lasentenza del 1 1 / 02 / 202 5 del Gup Tribunale di Bergamo Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria delSostituto procurat ore generale Tommaso Epidendio che hachiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria e disporre l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. FATTOE DIRITTO 1. Il Gup del Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., ha applicato ad Elio Modica la pena di quattro anni di reclusione in relazione ai reati di riciclaggio di cui ai capi M) e N), in continuazione tra loro.

2. Avverso la sentenza di patteggiamento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, evidenziando che il giudice, avendo irrogato una pena superiore a due anni di reclusione, aveva omesso di applicare la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’art. 29 cod. pen., senza che dagli atti risulti che le parti abbiano inteso escludere tale applicazione; ne consegue l’illegalità del trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso e l’integrazione della sentenza impugnata mediante previsione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, trattandosi di reclusione perun tempo superiore a tre anni.

3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Il giudice era tenuto pertanto con la sentenza impugnata ad applicare la pena accessoria indicata. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e –come nel caso di specie – non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti(Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, Blliku Rv. 285748 –01).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alla pena accessoria suddetta, che va dispostaper la durata di cinque anni, prevista dalla legge. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici ufficiche dispone. Così deciso in Roma il 27/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente Luigi Agostinac