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Sentenza — n. 7543/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of knowledge of proceedings due to undelivered service notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7543/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the defendant lacked knowledge of the proceedings. The defense argued that the citation and investigation closure notices were returned undelivered with an illegible signature, suggesting the defendant was unaware of the trial. The court ruled that contesting the attribution of the signature requires a separate false declaration complaint, which was not filed, thereby upholding the lower court's decision on the defendant's absence.

Regesto Legislator

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Art. 415 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: To contest the attribution of a signature on a service notice, a separate false declaration complaint is mandatory; mere illegibility or lack of proof of knowledge is insufficient to invalidate the citation.

Parole chiave

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false declaration complaint service by mail attribution of signature demonstration of absence inadmissible appeal legal notification procedural knowledge restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 415 bis cod. proc. pen.
633 cod.pen.La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per l’invocata rescissione risultando in atti l’avvenuta notifica sia dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo.
art. 633 cod.pen
art. 415 bis cod.proc.pen
633 cod.pen.La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per l’invocata rescissione risultando in atti l’avvenuta notifica sia dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020
Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019
Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, DeMartino, Rv.
Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016
277026 – 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv.
Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da Gallo Gianmaria n. a Montecchio Emilia il 27/7/1991 avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia in data 22/10/2024 Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen.Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata da Gallo Gianmaria in relazione alla sentenza del Tribunale di Mantova in data 10/9/2021, irrevocabile il 25/1/2022, che l’aveva condannato per il delitto di cui all’art. 633 cod.pen.La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per l’invocata rescissione risultando in atti l’avvenuta notifica sia dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. che del decreto di citazione per l’udienza fissata in data 11/2/2020.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Massimo Cacciari , il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata disatteso la richiesta di rescissione pur non essendovi la prova in atti della sicura conoscenza da parte del condannato della pendenza del processo a suo carico. Dopo aver richiamato le pronunzie di legittimità che vincolano la dichiarazione di assenza alla certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato, il difensore sostiene che nella specie detto requisito non fosse sussistente giacchéil decreto di citazione a giudizio, al pari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, risulta notificato a mezzo servizio postale con mancato recapito per temporanea assenza del destinatario e ritiro del plico da parte di soggetto che ha sottoscritto confirma illeggibile.

In siffatto contesto non è dato sapere chi abbia materialmente ritirato l’atto e se questi intrattenesse o meno rapporti effettivi e continuativi con il ricorrente sicchénon è possibile affermare la conoscenza della vocatio in judicium da parte del Gallo. Segnala,inoltre, il difensore che all’epoca il condannato ha vissuto per lunghi periodi all’estero, in condizioni precarie;aveva reciso i contatti con la famiglia d’origine e il difensore d’ufficio che lo ha assistito nel processo dinanzi al Tribunale di Mantova ha escluso di aver avuto contatti con il prevenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Questa Corte ha in più occasioni affermato in tema di notificazioni a mezzo del servizio postaleche, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego,è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso(Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512 – 01 ;

Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, DeMartino, Rv. 277026 – 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279 -01). La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito,in fattispecie analoga a quella a giudizio, che , al fine di contestare la riferibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego presso l'ufficio a seguito del rilascio di avviso di deposito presso l'abitazione, non è sufficiente, in difetto di allegazione della mancata ritualità degli adempimenti dell'addetto al servizio, addurre l'illeggibilità della sottoscrizione, ma è necessario proporre querela di falso (Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267 -01). 1.1 Alla luce del consolidato principio soprarichiamato appaiono destituite di pregio le censure difensive intese ad accreditare l’invalidità della vocatio in iudicium e della conseguente dichiarazione di assenza in difetto dell’esperimento del giudizio civile di falso, strumento deputato ad accertare se un documento, in quanto falso, non deve costituire fonte di prova legale.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rona, 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ma