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Sentenza — n. 7538/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding prescription and habitual crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7538/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet specific argumentation requirements. The appellant argued for prescription and non-punishment based on minor severity, but the court found these grounds generic and lacking engagement with the lower court's specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the lower court's reasoning on the merits of prescription or habitual crime.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity prescription of crime habitual offender procedural costs recidiva nell'infrazione ritardo ingiustificato dell'azione penale carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, risalente al 2006, nonché la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino
207640 –01), stabile e chiaro, avendo trovato innumerevoli successive conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino,Rv.
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANZA FABIO nato a TARANTO il 28/11/1964 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria delSostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e segg. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento,la Corte d’appello di Lecce, decidendo a seguito di (secondo) rinvio della Corte di Cassazione, ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione, ha rideterminato la pena nei confronti di Fabio Lanza in un mese e dieci giorni di reclusione ed € 200,00 di multa.

2. Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto, nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato, risalente al 2006, nonché la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La manifesta infondatezza dei motivi addottie la loro genericità per aspecifi ci tà, determinano l’inammissibilitàdel ricorso.

2. Manifestamente infondato e reiterativo, e quindi destinato inevitabilmente ad essere generico ed aspecifico, perché non si confronta effettivamente con la motivazione fornita dalla Corte d’appello sullo specifico punto (pg. 3), è il primo motivo, incentrato sulla intervenuta estinzione del reato in contestazione per prescrizione. Il principio, correttamente enunciato dalla Corte di appello, secondo il quale “qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale” è risalente (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 –01), stabile e chiaro, avendo trovato innumerevoli successive conferme (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Zinfollino,Rv. 288275 – 01 ), sicché non ne appare necessaria un’ulteriore illustrazione. Inoltre, ilcalcolo dei termini di prescrizione, formulato dalla Corte e non contestato dal genericissimo motivo, è corretto, tanto chead esso è sufficiente fare riferimento, non essendovi necessità di aggiungere o chiarire alcunché.

3. Il secondo motivo ègenerico, risolvendosi in scontate considerazioni di carattere generale, nonché aspecifico, poiché non si cura minimamente di confrontarsi con il testo della sentenza che(pag. 6), proprio con riferimento a Fabio Lanza evidenziava che, oltre alle concrete modalità del fatto, ad essere ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto, era l'assenza del “ concorrente presupposto della non abitualità del comportamento”, essendo l'imputato “gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio”, circostanza di per sé sufficiente a precludere l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.Invero, il fatto che sia stata attinta dal motivo di ricorso una sola delle due argomentazioniche sorreggevano il provvedimento, tra loro indipendenti e ciascuna sufficiente a ‘reggere’ la decisione, perché autonome ed autosufficienti, rende ragione della inammissibilità per difetto di specificitàdel motivo, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 -01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de