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Sentenza — n. 7533/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inadmissibility of police witness testimony under Art. 195 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Orefice's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Orefice argued that the appellate court erred by allowing a police officer to testify about an unexamined informant's statements, violating Article 195 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the police testimony did not replace the primary witness's evidence but merely illustrated the context for a valid documentary proof of the defendant's identity.

Regesto Legislator

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; The prohibition on indirect testimony by police officers does not apply when their deposition serves only to illustrate investigative circumstances rather than surrogate the testimony of a primary witness.

Parole chiave

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indirect testimony prohibition police witness admissibility documentary evidence validation cassation appeal dismissal Article 195 CPP testimonianza della vittima prove acquisite illegalmente sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 195, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 13, comma 1, lett. a, Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv.278974
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OREFICE VINCENZO nato a MODENA il 08/09/1990 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE diAPPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleFLAVIA ALEMI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 9 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 marzo 2019 dal Tribunale di Modena, con la quale l’imputato Orefice Vincenzo era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazionedi una bicicletta, riduceva la pena inflitta.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Si doleva, in particolare, del fatto che il giudice di primo grado non aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da l teste di p.g. Menghini Monica, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni ricevute da una persona informata sui fatti, tale Houra Kadil, mai escusso, il quale aveva affermato di aver ricevuto dall’imputato la bicicletta provento di furto, con ciò contravvenendo al divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che la Corte d’Appello aveva interpretato erroneamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifesta mente infondato. In relazione all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di p.g. Menghini Monica la Corte territoriale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma èsolo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale ( Sez. 1 , n. 13734 del 25/02/2020 , Kamodiallo, Rv.278974 – 01 ).

Ha quindi evidenziato che “la Menghini aveva spiegato di aver accertato che la bicimessa in vendita nel negozio dell’Houra era quella che era stata rubata alla persona offesa … e che, richieste informazioni, il negoziante le aveva consegnato spontaneamente la fotocopia della carta d’identità dell’uomo che gliel’aveva venduta qualche giorno prima, corrispondente proprio alla persona dell’Orefice”(v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), fotocopia che recava la sottoscrizione dell’imputato. La Corte di merito ha evidenziato che non tanto le dichiarazioni dell’Houra quanto “la fotocopia del documento dell’Orefice doveva ritenersi valida e diretta prova documentale dell’identità del soggetto che aveva avuto la disponibilità della bicicletta rubata e rivenduta” (v. pag. 5 del provvedimento impugnato).

Nel caso di specie, pertanto, la testimonianza del teste di p.g. non ha surrogato quella dell’Houra, bensì è valsa ad illustrare le circostanze relative all’acquisizione al processo d ella prov a documentale costituita dalla fotocopia del documento d’identità dell’imputato, sottoscritta dal medesimo, che la Corte d’Appello ha posto a base dell’individuazione nell’imputato del soggetto che aveva avuto la disponibilità della bicicletta provento di furto. La denunciata violazione di legge deve, pertanto, essere esclusa.

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell